Per altra impostazione l’entità immateriale sarebbe un pensiero soggettivo ed
individuale, fissato in un momento del suo divenire e reso concreto, prima ancora della sua
estrinsecazione, dallo stesso soggetto pensante nel suo intimo
176. L’opera si configurerebbe
quale entità immateriale oggettiva
177. Affinché essa possa essere oggetto di rapporti giuridici,
174 Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, Fatto giuridico e fattispecie complessa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, pp. 331 ss.
175 Sul punto L. MENGONI, L’acquisto a non domino, Milano, 1979, p. 27; M. ARE, L’oggetto, cit., p. 256. Tale ultimo autore afferma che, se l’opera dell’ingegno non esistesse e non avesse un’attitudine a soddisfare interessi umani al di fuori della norma stessa, quest’ultima non potrebbe “creare” un bene giuridico. Sotto tale profilo la disciplina dei beni immateriali non presenta differenze sostanziali rispetto a quella dei beni materiali poiché anche la disponibilità ed il godimento di questi vengono assicurati esclusivamente dalla norma. 176 M. ARE, op. ult. cit., pp. 37-38 e 74.
87
dovrà essere identificabile e determinabile. L’opera dovrà essere dunque dotata di una
propria forma
178, cioè di una costituzione sostanziale ed una delimitazione che permettano di
isolarla, seppur idealmente, dalla realtà circostante.
Si osserva come il possesso di una forma non sia una caratteristica esclusiva delle
cose materiali. Anche il frutto del pensiero acquista una sua oggettiva individualità solo in
virtù di caratteristiche organiche e delle possibilità di individuazione nell’ambito della realtà
intellettuale, così distinguendosi dal pensiero degli altri soggetti
179.
La forma, per la sua conoscibilità esterna e, conseguentemente, per poter essere
oggetto di tutela, necessita di un mezzo di estrinsecazione, anche effimero o istantaneo
come la parola
180. Tuttavia il supporto fisico, se di natura materiale, gode di una tutela
autonoma nell’ambito delle norme comuni sulla proprietà e sul possesso, mentre la speciale
disciplina del diritto d’autore trova la sua ragion d’essere nella circolabilità e astrattezza
dell’elemento intellettuale dell’opera rispetto al suo mezzo di estrinsecazione
181.
Sulla medesima linea interpretativa si pone il pensiero di chi
182sottolinea come la
questione della rilevanza giuridica delle entità immateriali si ponga esclusivamente in alcuni
casi. Si tratta delle entità rispetto alle quali il tema della rilevanza giuridica sia imposto dalle
esigenze della vita sociale o si ricolleghi all’interpretazione di particolari norme di legge o si
sia storicamente presentato.
Il diritto sui beni immateriali viene considerato come un diritto reale, più
specificamente come un diritto di proprietà, e si sottolinea come la mancanza di un potere
fisico sulla cosa non impedisca tale ricostruzione, ma comporti solo alcune deviazioni alla
disciplina ordinaria
183.
Nel senso dell’oggettività giuridica dei nuovi beni è anche l’opinione
184che osserva
come il bene immateriale oggetto di tutela giuridica si fondi su un contenuto concettuale
che necessita, per la sua esteriore realizzazione, di un corpo materiale. Il bene immateriale
178 M. ARE, op. ult. cit., p. 139. 179 M. ARE, op. ult. cit., p. 130.
180 Are parla al riguardo di processo di materializzazione della forma. M. ARE, op. ult. cit., p. 137. 181 M. ARE, op. ult. cit., p. 82.
182 P. GRECO, I diritti sui beni immateriali, cit., pp. 208 ss.
183 Si pensi all’esclusione della possibilità di esercitare l’azione di rivendica e all’impossibilità del furto del bene immateriale. Si ritiene invece possibile l’acquisto del diritto sul bene immateriale per usucapione. Cfr. P. GRECO, op. ult. cit., pp. 26 ss.
88
non rimane tuttavia imprigionato nel supporto materiale, tanto da poter essere
intellettualmente ripensato e reso oggetto di una nuova realizzazione materiale. La species
che realizza l’archetipo ideale è un bene materiale, viceversa l’archetipo ideale realizzabile
non è una cosa materiale, ma nemmeno è un nulla: non è un vero reale ma è un vero effettivo.
Conseguentemente la definizione del bene come immateriale non è che una questione
eminentemente terminologica
185.
Merita infine menzione l’opinione
186che, riconoscendo piena autonomia e
indipendenza alla categoria dei beni immateriali, individua in particolare nell’informazione
sintetica complessa, cioè nell’idea esteriorizzata
187, il bene immateriale rilevante
giuridicamente
188.
185 D. BARBERO,op. ult. cit., pp. 307-308.
186 F. VOLTAGGIO LUCCHESI, I beni immateriali, cit, passm.
187 F. VOLTAGGIO LUCCHESI, I beni immateriali, cit., pp. 135 ss. Secondo l’autore si dovrebbe distinguere una
materializzazione intesa come semplice fissazione dell’idea in un qualsiasi mezzo sensibile, che sarebbe il
presupposto dell’esteriorizzazione e darebbe vita ad un bene immateriale potenziale. Alla materializzazione dovrebbe seguire, ai fini della nascita del bene immateriale, l’esteriorizzazione nei modi e con i mezzi giuridicamente idonei. Di conseguenza la nascita del bene immateriale verrebbe a coincidere con il momento del sorgere del diritto su di esso. In tal modo, tuttavia, si viene a misurare la rilevanza giuridica della cosa attraverso la tutela riconosciuta dall’ordinamento giuridico nella forma della titolarità esclusiva opponibile ai terzi. A seguito della materializzazione dell’idea, meritevole di tutela in quanto punto di convergenza di interessi giuridicamente rilevanti, vi è già una cosa immateriale idonea a formare oggetto di diritti e che, proprio in funzione della sua rilevanza, è qualificata dal legislatore come bene “opera dell’ingegno”, con conseguente riconoscimento di un diritto di sfruttamento esclusivo. Stesso discorso potrebbe essere ripetuto con riguardo alle invenzioni ed ai modelli di utilità. Il brevetto riconosce senz’altro a chi lo ha ottenuto il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e le correlative tutele nei confronti dei terzi. La norma che riconosce tali diritti, tuttavia, suppone la rilevanza del bene stesso, non la determina, poichè, ancor prima della brevettazione, la scoperta come cosa immateriale è già idonea a formare oggetto di diritti. In tal senso porta a concludere lo stesso D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale che sancisce all’art. 2 co. 5 la natura di accertamento costitutivo dell’attività amministrativa di brevettazione e registrazione, confermando la tesi già in passato sostenuta da parte della dottrina (cfr. F. VOLTAGGIO LUCCHESI, op. ult.
cit., pp. 339-340). La dottrina ha già da tempo riconosciuto la figura dell’atto amministrativo costitutivo non discrezionale (cfr. F. ZANOBINI, L’amministrazione pubblica del diritto privato, Scritti varii, Milano, 1955, pp. 58 ss),
categoria volta a ricomprendere tutti quegli atti della pubblica amministrazione che, certificando un fatto o uno stato di fatto, hanno l’effetto di dar vita ad una situazione o ad un rapporto giuridico che non potrebbe sorgere altrimenti. Tanto premesso e tornando al brevetto, esso permette a colui che abbia realizzato un’invenzione di avvalersi della tutela nei confronti dei terzi che violino i suoi diritti, tutela che non viene concessa invece a chi, pur avendo realizzato un’invenzione brevettabile, non l’abbia di fatto brevettata. Ciò non esclude che ancor prima della brevettazione la scoperta possa essere idonea a formare oggetto di diritti (si pensi ad es. alla tutela del c.d. segreto industriale). Sul punto v. D. MESSINETTI, Oggettività, cit., pp. 176 ss; P.
GRECO, I diritti, cit., pp. 377 ss.; G. OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, in Riv. dir. comm., 1964, pp.
189 ss.; M. BARCELLONA, Attribuzione normativa, cit., pp. 650 ss.; L. SORDELLI, Idee, opere dell’ingegno e invenzioni
come oggetto di rapporti giuridici, in Riv. dir. ind., 1952, pp. 93 ss.