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I presupposti della rilevanza giuridica di un’idea

Si potrebbe osservare come oggetto del diritto d’autore non siano le idee in quanto

tali

189

. L’ordinamento non si interessa né alla relazione tra l’uomo e le cose

190

né a ciò che

l’uomo fa da solo

191

, ma regola sempre un rapporto tra uomini, in questi casi relativamente

a un bene. È dunque evidente che la creazione del pensiero in tanto potrà avere rilevanza

giuridica in quanto sia uscita dal campo dell’interiorità e portata nella sfera della conoscenza

altrui. Essa dovrà essere, di conseguenza, sia individuabile e percepibile

192

. Ciò determina la

necessità di oggettivazione, materializzazione, estrinsecazione o anche di esteriorizzazione dell’idea. È

del resto indubitabile che il presupposto della qualificabilità di una cosa

193

, materiale o

immateriale, come bene sia l’autonoma identità della cosa stessa

194

. Ancor prima di poter

discutere dell’esistenza o meno di un diritto esclusivo in ordine ad una qualsiasi entità,

189 R. FRANCESCHELLI, Beni immateriali, cit., p. 394. Cfr. anche ID., Le idee come oggetto di rapporti giuridici, cit., pp. 46-49, in cui l’autore individua i diversi significati giuridici della parola idea, in particolare con riferimento alla teoria del diritto d’autore. Cfr. altresì M. ARE, op. ult. cit., pp. 79 ss.

190 Sul punto v. F. GALGANO, Diritto privato, Padova, 1996, pp. 101 ss. e G. GUGLIELMETTI, Il marchio, cit., p. 227.

191 Su Questo aspetto v. G. GUGLIELMETTI, op. ult. cit., pp. 32-33.

192 Cfr. F. VOLTAGGIO LUCCHESI, op. ult. cit., p. 148, che sottolinea come ai fini della nascita del bene immateriale “opera dell’ingegno” ci debba essere “esteriorizzazione”; al riguardo anche L.SORDELLI, Idee, cit.,

pp. 74-77.

193 Il concetto di cosa è variamente inteso: taluni negano la rilevanza del concetto stesso (C. MAIORCA, v. cose, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1988, vol. IX, pp. 6 ss); altra tesi ricollega il concetto di cosa al concetto economico o naturalistico (M. ALLARA, Dei beni, Milano, 1984, pp. 30 ss.); altra impostazione definisce la cosa

come entità pregiuridica, elemento materiale del concetto di bene giuridico e strettamente circoscritto alle cose materiali (F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1989, p. 39); ulteriore tesi

utilizza il termine in senso molto ampio e non circoscritto alla cosa materiale (R. FRANCESCHELLI, L’oggetto,

cit., p. 43) o lo riferisce a quelle entità della realtà naturale, corporali e incorporali, suscettibili di godimento in forma esclusiva (D. MESSINETTI, Oggettività., cit., p. 816). Dall’art. 810 c.c. si desume che la nozione di cosa, la

quale è pregiuridica, neutra e costituisce il mero supporto materiale e di fatto, si distingue dal concetto di bene giuridico, il quale nasce in virtù della qualificazione e designa l’attribuzione della tutela giuridica ad una certa entità. La qualifica di bene giuridico si assegna a determinate entità non in ragione della loro esistenza, materiale e di fatto, ma in quanto sulle medesime incidono gli interessi umani, ai quali l’ordinamento ritiene di conferire una certa tutela. L’entità materiale e di fatto è considerata dal diritto come bene in senso giuridico in ragione dell’utilità e quindi dell’interesse. Il diverso regime cui i beni vengono assoggettati non dipende dalle caratteristiche materiali e di fatto, ma dal differente modo di operare della qualificazione giuridica che assume l’utilità come punto di incidenza. La cosa, dunque, non acquista rilievo per la sua consistenza materiale e di fatto, ma in quanto costituisce bene giuridico individuato dalla qualificazione. Cfr.. Cass. 18 aprile 1994, n. 3666, in Arch. Locazioni, 1994, pp. 516 ss. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali cfr. R. FERORELLI, Proprietà

della colonna d’aria soprastante e indennità di sopraelevazione, nota a Cass. 22 novembre 2004, n. 22032, in Giur. It.,

2005, pp. 1600 ss., ed ai riferimenti ivi riportati. In dottrinacfr. M .COSTANTINO, I beni in generale, cit., pp. 3 ss.;

S. PUGLIATTI, voce Cosa (Teoria generale)”, in Enc. Dir., XI, Milano, 1962, pp. 19 ss; contra C. MAIORCA, op. ult.

cit., pp. 20 ss.

194 Cfr. M. COSTANTINO, Contributo, cit., p. 137; C. MAIORCA, voce cose, cit., pp. 6-11; D. MESSINETTI, op. ult. cit., pp. 177 ss.

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materiale o immateriale, è necessario che l’oggetto cui ci si riferisce sia identificabile e

determinabile

195

, cioè che il punto di riferimento oggettivo delle situazioni giuridiche sia

individuabile. Ciò naturalmente presuppone a sua volta l’identificazione della cosa

196

.

Mentre per le cose materiali sembrerebbe più agevole un’identificazione, poiché esse

posseggono una propria consistenza fisica, per quelle immateriali parrebbe che la possibilità

di identificazione si possa realizzare solo in via indiretta, mediante i mezzi fisici di

estrinsecazione che ne consentono la percettibilità con i sensi

197

. Da tale valutazione

scaturisce l’equivoco di quella dottrina che individua l’oggetto del diritto d’autore nel

mezzo fisico in cui l’idea si estrinseca

198

.

La sopravvalutazione del requisito della materialità, non sembra dunque

giustificato

199

, e finisce, sul piano della qualificazione del bene, col ridurre tutta la tutela al

solo profilo soggettivo

200

. È possibile rilevare come la stessa individualità fisica dei beni

materiali spesso non coincida con l’individualità fisica giuridicamente rilevante

201

. Il punto

di vista naturalistico, pertanto, non coincide con quello giuridico.

Le riflessioni ora condotte consentono di affermare che oggetto di qualsiasi diritto e

di ogni fenomeno giuridicamente rilevante non è la cosa nella sua materialità, ma il bene in

195 Anche in giurisprudenza si afferma che i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore si estendono a qualsiasi forma e modo di utilizzazione, anche parziale, dell’opera, purché idonei a permettere di coglierla nella sua individualità come oggetto di elaborazione personale di carattere creativo di un determinato autore. Cfr. Cass. 29 maggio 2003, n. 8597, in Dir. & Gius., 2003, pp. 106 ss., relativa all’utilizzazione di un motivo musicale per la realizzazione di uno spot pubblicitario, nonché Trib. Milano, 11 gennaio 2011, in Dir. autore, 2002, pp. 323 ss, con nota di M. DE ANGELIS, Nuovi spunti per il riconoscimento del plagio dell’opera letteraria.

196 Cfr. C. MAIORCA, voce Cose, cit., pp. 6 ss. Per l’autore l’unica nozione di cosa ammessa nell’ordinamento è quella giuridicamente qualificata. In particolare un discorso sulla cosa in senso giuridico non avrebbe alcun senso dal momento che il mondo del diritto non è il mondo delle cose bensì dei valori. V. anche ID, voce

Beni, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1988, vol. V.

197 M. ARE, op. ult. cit., pp. 218 ss.; D. MESSINETTI, Oggettività, cit., pp. 21 ss.; B. BIONDI, I beni, in Trattato di

diritto civile diretto da F. VASSALLI, Torino, 1956, pp. 21 ss. Tale ultimo autore osserva come non si debba

confondere la materialità con l’individuazione materiale, in quanto l’individuazione può avvenire materialmente, ma può avere luogo anche idealmente.

198 M. CASANOVA, Beni immateriali, cit., p. 76; R. FRANCESCHELLI, Le idee come oggetto di rapporti giuridici, cit., pp. 37 ss.; D. BARBERO, I beni immateriali, cit., pp. 300 ss.

199 In tal senso D. MESSINETTI, op. ult. cit., pp. 135 ss.

200 In tal senso le tendenze che configurano il diritto sulle opere dell’ingegno come diritto di monopolio o anche come diritto della personalità.

201 Esistono infatti alcuni elementi, quali ad esempio i granelli di sabbia, i chicchi di grano o di caffè, le gocce d’acqua, che, pur essendo porzioni della realtà materiale, non vengono considerati dal diritto nelle singole entità fisiche, ma solo come insieme di entità fisiche. Esistono inoltre cose che talvolta sono prese in considerazione come tali, mentre altre volte sono prese in considerazione come parti di un tutto (si pensi ad esempio ad un’automobile ed alle singole parti che la compongono). Sul punto cfr. A. PINO,Contributo alla

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senso giuridico

202

. Per il diritto, dunque, le cose esistono solo nella misura che esprime la

loro qualificazione giuridica, esistono cioè come beni

203

. Solo dopo aver individuato gli

interessi scelti e tipizzati dall’ordinamento si potrà riconoscere a determinate cose la qualità

di beni giuridici. Sia quando il diritto abbia ad oggetto l’opera dell’ingegno o l’invenzione,

sia quando abbia ad oggetto un fondo o un immobile, esso si riferisce alla rappresentazione

giuridica di tali cose, che non coincide necessariamente con la rappresentazione della

realtà

204

.

Ai fini della qualificazione l’ordinamento giuridico prende dunque in considerazione

le cose, tenendo presente esclusivamente la funzione da queste svolta

205

. I beni

rappresentano le cose in base alla qualificazione giuridica assegnata dall’ordinamento a tale

funzione

206

. Lo stesso concetto di cosa materiale non si identifica con una semplice

porzione della realtà materiale, ma, piuttosto, con quella porzione della realtà materiale

suscettibile di sfruttamento autonomo

207

. Si può dunque dedurre che la realtà pregiuridica

sia fatta di porzioni della realtà materiale che svolgono una determinata funzione.

Da quanto detto discende che, qualora la cosa sia sprovvista di confini materiali, il

processo di qualificazione, benché meno intuitivo, sarà comunque possibile. L’entità

202 Per un’analisi delle diverse tendenze della dottrina circa i concetti di cosa e bene giuridico cfr. G. GUGLIELMETTI, Il marchio, cit., pp. 86-88.

203 Cfr. S. PUGLIATTI, La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1954, pp. 328 ss.; ID, Gli istituti del diritto civile, Milano, 1943, pp. 296 ss.; M. COSTANTINO, I beni in generale, cit., pp. 3 ss.

204 Sul punto rilevante è l’opinione di R. FRANCESHCELLI, L’oggetto del rapporto giuridico (con riguardo ai rapporti di

diritto industriale), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, pp. 10 ss. L’autore evidenzia come non sia la cosa in sé ad

essere oggetto del rapporto, ma la cosa in quanto qualificata giuridicamente. Così non è il segno o il nome in sé a rilevare giuridicamente e ad essere oggetto del rapporto di marchio, ma il segno o nome in quanto marchio, e cioè in quanto qualificati come tali da una norma che ha valutato in tal modo e regolato in tal caso un potenziale conflitto di interessi.

205 Cfr. A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano, Torino, 1964, p. 193; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine

generali del diritto civile, Napoli, 1997, pp. 55-56. In senso critico C. MAIORCA, voce Beni, cit., p. 38, nonché M.

COSTANTINO,Contributo, cit. p. 167, nota 68. Cfr. altresì M. COSTANTINO, I beni in generale. cit., p. 23; L.

BARASSI, Diritti reali e possesso, II, Il Possesso, Milano, 1952, p. 146. Per una chiarificazione sul concetto di cosa e

bene mediante il riferimento all’art. 3, let. d) del Testo unico dell’edilizia, come modificato dall’art. 31, let d), l. 7 agosto 1978, n. 457, nonché alle convenzioni urbanistiche cfr. R. FERORELLI, Le reti dei beni nel sistema dei

diritti. Teoria e pressi delle nuove risorse immateriali, Bari, 2006, pp. 72-80.

206 Cfr. M. ARE, L’oggetto, cit., p. 7.

207 È innegabile che l’autonomia di una porzione della realtà materiale sia essenziale ai fini della sua individuazione e, successivamente, della sua qualificazione come bene. È evidente che ,ove vi fosse possibilità di confondere una res in un tutto unico indifferenziato, non si potrebbe individuare nemmeno una “cosa”. Cfr. D. MESSINETTI, Oggettività, cit., p. 131, per cui l’identificazione materiale ed oggettiva mira a porre le

premesse pratiche per l’individuazione in senso giuridico del bene e il suo risultato è sempre quello di mettere in luce una res unitaria nei suoi elementi costitutivi.

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immateriale, infatti, si individua come porzione della realtà intellettuale

208

, identificabile come un

unicum suscettibile di utilizzazione distinta e con una propria funzione

209

. Tale

identificazione è un’operazione di natura fisica. Essa esaurisce la sua funzione sul piano

della realtà materiale e mira ad identificare l’entità immateriale semplicemente come dato di

carattere naturale, così come si presenta nella sua oggettività naturalistica. Il descritto

procedimento di assimilazione è il presupposto affinché la cosa immateriale divenga

suscettibile di una valutazione in termini di rilevanza da parte dell’ordinamento giuridico ai

fini della sua qualificazione come bene

210

.

208 In questi termini M. COSTANTINO, Contributo, cit., p. 132.

209 Sul punto cfr. G. GUGLIELMETTI, Il marchio, cit., pp. 112-113, il quale pone l’accento sull’interdipendenza esistente tra la funzione esercitata da una determinata entità e la protezione che il legislatore riconosce. Da tale interdipendenza discende, come necessario corollario, che, venendo meno la funzione, cesserà parallelamente la tutela giuridica. Sulla questione anche P. GRECO, La struttura delle opere cinematografiche nel

sistema dei diritti d’autore – Saggio di diritto comparato, in Studi in onore di F. Messineo per il suo XXXV anno d’insegnamento, III, 1959, p. 232 ss. Cfr. altresì A. PINO, Contributo, cit., p. 835., il quale sostiene che la cosa,

come elemento extragiuridico, non debba essere necessariamente un’entità fisica, ma sia sufficiente che si tratti di un’astrazione idonea ad assolvere le esigenze in funzione delle quali l’ordinamento attribuisce l’idoneità.

210 Cfr. G. GUGLIELMETTI, Il marchio, cit., p. 113. Occorre individuare in che posizione si pongano i requisiti richiesti dalla legge per integrare la creazione intellettuale, quali ad esempio la pubblicazione o la brevettazione. La questione in materia di invenzione è stata chiarita con il nuovo Codice della proprietà industriale, che al comma 5 dell’art. 2 definisce la natura di accertamento costitutivo dell’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione. In dottrina le tesi fino a quel momento sostenute erano molteplici. D. MESSINETTI, Oggettività, cit., pp. 180 ss., ad esempio, riteneva che la brevettazione avesse un

carattere essenzialmente formale, ossia che si trattasse di un criterio attributivo del diritto di esclusiva sul bene e, pertanto, appartenesse al momento della qualificazione giuridica. Secondo G. OPPO, Creazione ed esclusiva, cit., pp. 198-199, occorrerebbe distinguere gli effetti della brevettazione: costitutivi ai fini della legittimazione, dichiarativi ai fini della titolarità del diritto. In particolare l’autore parla al riguardo di pubblicità dichiarativa. Per la tesi della natura dichiarativa della brevettazione sono anche M. ROTONDI, Diritto industriale, Padova,

1965, pp. 250 ss.; L. SORDELLI, Idee, opere dell’ingegno ed invenzioni, cit., p. 64; M. CASANOVA, Le imprese

commerciali, Torino, 1955, p. 648. Pubblicazione e brevettazione attuano un’individuazione dei beni in senso

giuridico, quali rispettivamente l’opera dell’ingegno e l’invenzione, e determinano l’applicazione di una specifica disciplina giuridica. Come per le cose materiali, anche per quelle immateriali si deve distinguere un’oggettività naturale (cosa) da un’oggettività giuridica (bene), e ciò a prescindere dalla verifica dell’esistenza di un diritto su di esse. Il riconoscimento di una posizione di esclusiva riguardo all’utilizzazione di un bene presupponr che si sia già risolta la questione della rilevanza del suo termine di riferimento oggettivo. In buona sostanza, a seguito della materializzazione dell’idea, meritevole di tutela in quanto punto di convergenza di interessi giuridicamente rilevanti, vi è già una cosa immateriale idonea a formare oggetto di diritti e, proprio in funzione del riconoscimento di tale sua rilevanza, il legislatore riconosce all’autore o all’inventore che la utilizzino un diritto di sfruttamento in esclusiva e le connesse tutele. Ciò trova conferma nel riconoscimento della natura di accertamento costitutivo all’attività di brevettazione e registrazione.Se è vero che con la brevettazione si attua una determinazione in concreto del bene in senso giuridico “invenzione” e si determina così l’ambito della tutela riconosciuta a colui che viene considerato inventore, è vero altresì che, anche prima di tale operazione, a seguito dell’estrinsecazione dell’idea, vi possa comunque essere una cosa idonea a formare oggetto di diritti, cioè un bene giuridico, in quanto punto di convergenza oggettivo di interessi riconosciuti meritevoli di tutela, anche se non ancora qualificato come bene opera dell’ingegno o bene invenzione. Ancor prima della brevettazione, la scoperta può essere cosa idonea a formare oggetto di diritti: in primo luogo si pensi alla tutela riconosciuta al c.d. preuso (art. 68, co. 3, Dlgs 10 febbraio 2005 n. 30:

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