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La titolarità della situazione giuridica complessa riferibile al

La titolarità della situazione giuridica riferibile al ricercatore è da reputarsi di natura

istituzionale

478

. È, infatti, evidente il nesso di esclusività che intercorre tra le parti del

contratto di ricerca e l’oggetto del medesimo: al mutare del soggetto ricercatore non può

che seguire anche la modifica dell’interesse regolamentato e dell’oggetto del contratto. Sia

nei contratti di ricerca tecnica che in quelli di ricerca scientifica il programma di attività, per

sua natura caratterizzato da margini ampi di determinabilità, comporta una discrezionalità

soggettiva in sede di esecuzione della prestazione

479

. Il criterio della buona fede diviene

parte preponderante nella definizione dei comportamenti dovuti dal ricercatore, specie se il

programma di ricerca andrà determinato sulla base di elementi indicati nell’esecuzione del

rapporto

480

.

477 V. art. 21 cost. e artt. 6 e 9 l. 21 aprile 1962, n. 161. In giurisprudenza v. Cons. Stato, sez. IV, 10 aprile 1998, n. 584, in Cons. stato, 1998, I, p. 554; C. Cost., 27 luglio 1992, n. 368, in Giur. cost., 1992, pp. 2935 ss. In dottrina G. DE ROBERTO, Buon costume (diritto costituzionale), in Enc. Giur., Roma, 1988, pp. 1 ss.; L. LONARDO,

Ordine pubblico ed illiceità del contratto, Napoli, 1993, pp. 143 ss.

478 Cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1991, pp. 285-287.

479 Cfr. V. CARBONE, La regola di correttezza e buona fede: un esempio del diritto vivente, in Corriere giur., 2012, p. 153; F. DI GIROLAMO, Regole di validità e regole di condotta: la valorizzazione dei principi di buona fede e correttezza, in Giur.

comm., 2004, I, p. 555; A. DI MAJO, Obbligazione in generale, Bologna, 1985, pp. 362-364; U. NATOLI,

L’attuazione del rapporto obbligatorio. Appunti delle lezioni, II, Milano, 1962, pp. 41 ss., 61 ss., 79 ss.; E. BETTI,

Teoria generale delle obbligazioni, I, Prolegomeni: funzione economico-sociale dei rapporti di obbligazione, Milano, 1953, pp.

89-106, ove si introduce la distinzione tra buona fede e correttezza e si reputa la seconda volta a prevenire l’abuso di diritto ed il venire contra factum proprium, attuando preclusioni secondo un’esigenza di coerenza del comportamento antecedente e susseguente. Cfr. altresì S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano,

1965, pp. 132 ss; M. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1965, p. 348; L. BIGLIAZZI-GERI. – U.

BRECCIA – F.D. BUSNELLI– U. NATOLI, Diritto civile, 3, Obbligazioni e contratti, Torino, 1990, pp. 82-83. In

giurisprudenza cfr. Cass., sez. I, 23 luglio 1997, n. 6900, in Giur. it., 1998, pp. 889 ss; ID., sez. I, 5 novembre 1999, n.12310, in Società, 2000, pp. 303 ss.

480 Cfr. V. PANUCCIO, Le dichiarazioni non negoziali di volontà, Milano, 1988, pp. 41 ss., 101 ss. e 141 ss. Nei contratti di ricerca è da reputarsi consueto distinguere la c.d. premessa lunga da quella progressiva. Cfr. G. FAUCEGLIA, Invenzioni e concorrenza nella ricerca industriale, in Quaderni di Giursiprudenza Commerciale, Milano, 1992,

pp. 24 ss. Nel primo caso l’alto grado di definizione dell’oggetto del contratto non specifica soltanto il problema da risolvere, ma anche le modalità, i limiti: gli interessi sono quindi ben descritti e programmati; diversamente nella premessa prolungata l’oggetto del contratto presenta esclusivamente il problema da risolvere laddove le modalità di risoluzione sono appena accennate, ovvero definite in atti di volontà

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L’interesse del ricercatore-debitore non si limita alla liberazione dal vincolo

obbligatorio. L’attività di ricerca è infatti espressione di un valore costituzionale di natura

esistenziale che coinvolge la libertà di pensiero ed il diritto/dovere al lavoro. Queste

situazioni esistenziali determinano, come effetti di secondo grado, la nascita diritti di natura

patrimoniale

481

. Sussite dunque per lo scienziato un vero e proprio diritto all’adempimento

del contratto di ricerca.

Quanto detto si desume dagli artt. 2, 9, 33 e 35 Cost., nonchè dagli artt. 2590 c.c. e

23-26 della legge sulle invenzioni industriali

482

. Benché le norme speciali appena richiamate

concernano il diritto del prestatore d’opera alla paternità del trovato, almeno per le cc.dd.

invenzioni di servizio

483

, non può esservi diritto alla paternità del trovato se il ricercatore

non ha diritto alla ricerca. La materia dell’adempimento come diritto del prestatore di

lavoro è stata indagata con riguardo al rapporto di lavoro subordinato

484

, nel quale le tutele

successivi ed integrativi ad opera di una o di ambedue le parti. Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale,

in Comm. Cod. civ., a cura di A. SCIALOJA- G. BRANCA, Bologna-Roma, 1980, p. 360.

481 Il tema degli effetti riflessi è studiato con riguardo all’efficacia del contratto verso i terzi. Cfr. M. RIZZUTI,

Il contratto in danno di terzi, in Giur. it., 2011, p. 1804; G. VARANESE, Contratto con effetti protettivi per i terzi ed

interessi discordanti, in Contratto e impr. - Europa, 2010, p. 511; E. MOSCATI, I rimedi contrattuali a favore dei terzi, in

Riv. dir. civ., 2003, I, p. 357; F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, seconda edizione, II, Le obbligazioni ed i

contratti, 1, Padova, 2004, pp. 440 ss.; G.B. FERRI, Saggi di diritto civile, Rimini, 1984, pp. 273 ss.; S. MAIORCA, Il

contratto. Profili della disciplina generale, Torino, 1981, pp. 47 ss.; M. PENNASILICO, Profili della contrattazione per

persona da nominare, Napoli, 1995, pp. 137-144; C. DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972,

pp. 67 ss.; V. DONATO, Sulla natura giuridica della stipulazione per sé e per persona da nominare. Con particolare riguardo

ai modelli francese, tedesco ed italiano, Napoli, 2000, passim. L’effetto patrimoniale conseguente all’esercizio della

libertà di scienza non appartiene normalmente al nucleo degli effetti essenziali qualificanti il contratto di ricerca; ciò non esclude che in particolari materie, rette da una tutela primaria della Carta Costituzionale, anche l’effetto patrimoniale entri nel nucleo degli effetti essenziali qualificanti il contratto di ricerca. Si pensi ad esempio le invenzioni eseguite nell’ambito di un contratto di lavoro, ove il profilo retributivo assolve ad un interesse parimenti esistenziale come la libertà di scienza. Questa lettura degli effetti del contratto di ricerca vuole rimarcare la distinzione tra il profilo esistenziale (primario o secondario) e quello patrimoniale degli effetti del rapporto di ricerca, rilevando che non può essere la disciplina patrimoniale del rapporto a condizionarne le tutele di carattere e esistenziale.

482 Nella prassi e nella teoria è invalsa l’idea che il prestatore d’opera inventore non sia titolare di diritti cc.dd. patrimoniali se non nei limiti dell’equo premio per le invenzioni cc.dd. aziendali. Sul punto cfr. V. DI

CATALDO, I brevetti per invenzione e per modello, cit., Milano, 2000, pp. 183 ss.; M. NOVELLA BETTINI, Attività

inventiva e rapporto di lavoro, Milano, 1993, pp. 35 ss.; E. CILIBERTI – A. PINORI, Brevetto e attività inventiva del

lavoratore dipendente, in Rass. Dir. civ., 1969, I, pp. 9 ss.; P. VERCELLONE, Le invenzioni dei dipendenti, Milano, 1961,

pp. 67 ss.; L. LOCATELLI, Invenzioni del dipendente, in Contr. Impr., 1989, pp. 735 ss.

483 È la fattispecie prevista nel primo comma dell’art. 23 RD 26 giugno 1939 n. 1127, oltre che dall’art. 34 DPR 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati civili dello stato. Ivi si ha riguardo all’invenzione che costituisce l’oggetto del rapporto di lavoro per il quale è prevista una retribuzione esplicitamente rivolta a compensare l’attività inventiva. Cfr. C. GALLI, Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti, in Riv. dir. ind., 1997, I, pp. 19 ss;

Lodo arb., 29 giugno 1983, in Riv. dir. ind., 1984, II, pp. 65 ss. Analoga ragione può individuarsi nelle cc.dd. invenzioni aziendali, ossia quelle occasionate dal rapporto di lavoro.

484 L’argomento è desunto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori che prevede l’obbligo di reintegra del lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo. Sul punto v. Cass. sez. lav., 25 ottobre 1997, n.

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giuridiche contro i licenziamenti illegittimi confermano il diritto del lavoratore

all’esecuzione della prestazione dedotta in contratto. Anche qui domina il profilo

esistenziale del diritto-dovere al lavoro quale espressione del principio lavoristico

485

.

Quest’ultimo è sotteso al contratto di ricerca, a prescindere dal fatto si versi in un rapporto

di lavoro subordinato, autonomo, d’impresa, pubblico, privato, gratuito o oneroso

486

.

Il diritto all’adempimento del ricercatore non priva, ma rafforza il suo potere

contrattuale. Si pensi ad esempio al diritto di risoluzione del contratto per sopraggiunte

gravi ragioni morali che coinvolgono la personalità del ricercatore

487

. Tali motivazioni

possono riguardare tanto il convincimento etico-religioso o politico dello scienziato quanto

i presupposti tecnico-scientifici del programma di ricerca. In questi casi gli elementi

dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione non sono valutati sulle situazioni a

contenuto patrimoniale del prestatore ma sulla sua dignità umana

488

.

10515, in Giust. Civ., 1998, pp. 1387 ss. Per una diffusa indagine della giurisprudenza cfr. L.MENGHINI,

Indennità sostitutiva della reintegra e risarcimento del danno: le nuove argomentazioni della cassazione, in Mass. giur. lav.,

2010, p. 309; M. VENDRAMIN, Inottemperanza all’ordine di reintegra e danni risarcibili, in Riv. giur. lav., 2008, II,

p.576; N. CRISCI, Lo statuto dei lavoratori, Roma, 1987, pp. 303 ss.

485 Sul punto Cfr. C.Cost., 6 aprile 1995, n. 108, in Dir. Autore, 1995, pp. 421 ss.

486 Cfr. G. AGHINA, I contratti di ricerca, in Riv. dir. ind., 1998, I, pp. 281 ss.; AA.VV., Gli aspetti istituzionali della

ricerca scientifica in Italia e in Francia, Milano, 1987; V. DI CATALDO, Il contratto di ricerca: note introduttive agli artt.

8/13 della l. 17 febbraio 1982, n. 46, in Le nuove leggi civili commentate, 1983, pp. 330 ss.; E. PICOZZA, Le procedure

contrattuali dello Stato per l’esecuzione di programmi di ricerca, in Corr. Giur., 1987, pp. 664 ss.; M.NOVELLA BETTINI,

Attività inventiva e rapporto di lavoro, cit., pp. 15.32.

487 La fattispecie va inquadrata nella disciplina dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, intesa non in senso oggettivo ma ampliata alla sfera delle convinzioni personali dell’autore che ne esprimono la dignità. Questo ampliamento dell’istituto è già presente nel diritto del lavoro ove, tra le cause estintive del rapporto, si annovera la perdita dei requisiti professionali essenziali del lavoratore che consentono al datore di recedere (licenziamento) per giustificato motivo oggettivo, piuttosto che risolvere il rapporto per inadempimento. Cfr. F.V. PONTE, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, scelta del lavoratore da licenziare e principi di correttezza e buona

fede, in Argomenti dir. lav., 2011, p.1379; E. BAVASSO, Impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa tra

risoluzione automatica del contratto e licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in Mass. giur. lav., 2011, p.62; S.P.

EMILIANI, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento quale dovere di trasparenza, in Dir. relazioni ind., 2011, p.787; S.

VARVA, Sindacato giudiziale e motivo oggettivo, in Giornale dir. lav. relazioni ind., 2011, p.447; F. ROTONDI,

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in Dir. e pratica lav., 2010, p.1653; M. PAPALEONI, Rapporto tra

licenziamento disciplinare e licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in Giust. Civ., 1988, I, pp. 30 ss. Questione

similare si pone con riguardo all’obbligo di fedeltà del lavoratore dipendente (art. 2105 c.c.) ed al potere di licenziamento disciplinare connesso alla violazione di tale obbligo. Sul punto cfr. in giurisprudenza Cass. sez. lav., 2 febbraio 1998, n. 1016, in Mass. Foro. It., 1998.

488 In proposito il secondo comma dell’art. 2582 c.c. afferma esplicitamente che il diritto di ritirare l’opera dal commercio è personale e intrasmissibile.

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