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L’oggetto del negozio di ricerca

Alcune specificità del negozio di ricerca si manifestano con riguardo al suo oggetto.

Quest’ultimo presenta caratteri di presuntività e determinabilità in quanto dotato di

contorni ipotetici poiché fondati su alcuni elementi dimostrati ed altri da dimostrare.

L’oggetto del negozio può concentrarsi sul comportamento del ricercatore ovvero sulla

descrizione del problema da risolvere o su ambedue i profili. In tale contesto la

determinatezza

o

determinabilità

dell’oggetto

dipendono

dall’integrazione

dell’autoregolamentazione con le leggi note della scienza e con l’intuizione inventiva

dell’arte.

463 L’esempio, riportato da E. CATERINI, Il negozio giuridico di ricerca, cit., p. 144, è ispirato alla promozione pubblicitaria operata dall’Ente Tabacchi Italiano di una nuova qualità di sigaro, denominato “senese”, caratterizzato da un forte aroma di ammoniaca, laddove recenti studi scientifici hanno dimostrato che l’uso dell’ammoniaca nei prodotti derivati del tabacco è volto ad aumentare l’assorbimento della nicotina e del catrame e, quindi, la dipendenza dal fumo.

162  

 

In quanto pensiero, l’oggetto del negozio di ricerca è sempre lecito e possibile

464

, può

essere indeterminato qualora presenti delle caratteristiche che ne pregiudicano la

dimostrabilità

465

.

L’oggetto del negozio di ricerca riconduce la propria tutelabilità non solo alla libertà

di scienza, ma anche alla libertà d’arte, intesa come rappresentazione indimostrata ed

intuitiva del problema, al quale la scienza è chiamata a fornire la soluzione

466

.

Questa specificità del contratto di ricerca scientifica accentua il distacco tra l’oggetto

del contratto e l’oggetto del rapporto, tra il fatto e gli effetti, tra realtà materiale e giuridica.

La situazione reale raffigurata si proietta, infatti, su di una situazione ipotetica, da

sperimentare in esecuzione del rapporto, che potrebbe non coincidere con quella

rappresentata nel contratto. Il comportamento del ricercatore, prefigurato nella

rappresentazione dell’oggetto contrattuale, segue un programma sperimentale, per cui le

probabilità di imprevisti e di indeterminatezza sono consustanziali all’oggetto del contratto

di ricerca scientifica. È possibile affermare che il contratto di ricerca proceda da un’ipotesi

normalmente considerata errata, essendo l’errore fonte della ricerca. Tale configurazione

dell’oggetto del contratto incide sul requisito della liceità

467

. Poiché infatti la rilevazione

dell’illiceità deve avvenire valutando l’intera operazione negoziale e non soltanto il singolo

negozio o la singola parte di esso

468

, il contratto di ricerca scientifica e tecnica difficilmente

potrà reputarsi ad oggetto illecito. Diversamente opinando si finirebbe per arrecare un

vulnus alla libertà di ricerca

469

. La liceità andrà valutata anche avendo riguardo alla previsione

464 Sebbene l’eversione dell’ordine democratico rappresenti un comportamento giuridicamente impossibile ed una funzione illecita, ciò accade solo quando l’eversione sia perseguita mediante l’uso della violenza (artt. 269- 274 c.p.). In giurisprudenza, sul carattere essenziale della violenza nelle fattispecie criminose sopra citate cfr. Cass. 1 marzo 1996, n. 973, in Giust. Pen., 1997, pp. 67 ss.; ID., 7 aprile 1987, in Cass. pen., 1988, pp. 1848 ss. Solo l’apologia della violenza quale obiettivo del percorso del pensiero inventivo può rappresentare un oggetto illecito e giuridicamente impossibile.

465 Cfr. E. CATERINI, op. ult. cit., p. 80.

466 Cfr.. E. CRISCUOLO, L’autodisciplina. Autonomia privata e sistema delle fonti, Napoli, 2000, passim. L’autore sottolinea in particolare come il ritirarsi dello statalismo e della sovranità ponga il problema dell’impotenza dell’ordinamento sulle nuove norme di autoregolamentazione.

467 Cfr. G.B. FERRI, Il negozio giuridico tra libertà e norma, Bologna, 1992, pp. 207 ss.; P. TRIMARCHI, Istituzioni di

diritto privato, Milano, 1989, p. 228; F. GALGANO, Diritto privato, cit., p. 253. 468 Cfr.. M. NUZZO, Negozio illecito, in Enc. Giur., XX, Roma, 1990, pp. 1 e 7 ss.

469 Rientrano nelle rare ipotesi di illiceità del contratto di ricerca le sperimentazioni che rendono la persona mezzo dell’attività di ricerca o l’uso di embrioni umani a fini scientifici. In siffatte ipotesi, infatti, è l’agire umano del ricercatore a risultare illecito, coinvolgendo in questo modo l’elemento funzionale del contratto. La giurisprudenza (Pret. Monza, 12 ottobre 1984, in Foro it., 1985, I, c. 2969) considera nulla per illiceità dell’oggetto la convenzione che riservi in via esclusiva a una società di capitali l’esercizio di una particolare terapia medica.

163  

 

dell’applicazione della legge scientifica o della scoperta che verrà realizzata. L’oggetto del

contratto di ricerca potrà inoltre essere illecito qualora l’esecuzione del negozio e, quindi,

l’agire del ricercatore, sia subordinato a forme autorizzative

470

. La presenza di tali

autorizzazioni è idonea a rendere illeciti l’oggetto o la causa del contratto di ricerca a

seconda che, mediante i predetti permessi, si voglia impedire del tutto l’agire del ricercatore

o funzionalizzarlo alla realizzazione di dati interessi.

I contratti per il trasferimento di tecnologie possono divenire, specie quando operano

a livello internazionale, strumenti di sopraffazione, di prevaricazione delle parti che sanno

di più e che trattengono per sé le conoscenze. Affiora dunque un problema di liceità in

concreto della causa.

Alla luce di tali considerazioni è indispensabile un controllo di liceità e meritevolezza

sul singolo contratto di ricerca, controllo che, lungi dall’essere diretto a vanificare la libertà

di scienza, sia funzionale alla tutela della molteplicità di interessi che confluiscono nel

rapporto giuridico di ricerca.

L’oggetto del contratto di ricerca tecnica è distinto da quello di trasferimento

tecnologico. Infatti nel contratto di ricerca tecnica il grado di determinabilità dell’oggetto

del contratto è in genere più elevato, con conseguente emersione di problematiche

connesse alla privativa industriale. L’applicazione delle conoscenze scientifiche, infatti,

determina la novità intrinseca ed estrinseca dell’iniziativa brevettabile

471

.

470 L’esempio è dato dai contratti di ricerca internazionali ove uno dei soggetti contraenti operi nei cc.dd. Paesi in via di Sviluppo. L’Accordo di Bangui del 2 marzo 1977, che ha istituito l’Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale, prevede che ogni contratto di ricerca venga preventivamente approvato dall’autorità nazionale competente e, all’esito positivo, iscritto nel Registro speciale dell’Organizzazione, iscrizione che lo rende opponibile ai terzi. La mancata iscrizione per omesso controllo dell’autorità amministrativa rende assolutamente nullo il contratto. Lo scopo del controllo è impedire l’inclusione di clausole imposte o abusive volte a introdurre nel regolamento contrattuale delle limitazioni all’azione del licenziatario non dipendenti direttamente dall’oggetto del contratto. Sul ruolo dell’atto amministrativo quale condizione di legalità dell’oggetto del contratto di ricerca cfr. E. CATERINI, op. ult. cit., p. 82, e bibliografia ivi

citata. Nei contratti di ricerca internazionali la materia è studiata da B. DUTIOT – P. MOCK, Le controle

administratif des contracts de licence et de transfert de tecnologie, Ginevra, 1993, passim, ove si riscontra una netta

differenza tra Paesi del Nord e del Sud del mondo, dal momento che i secondi conservano ancora controlli amministrativi preventivi mentre i primi hanno eliminato tale tipologia di controlli eccezion fatta per quelli posti a tutela della concorrenza. In generale la materia dei controlli amministrativi sui contratti di ricerca o di trasferimento di tecnologia è fortemente sentita dai Paesi in via di sviluppo che temono processi di “colonizzazione culturale” ad opera dei Paesi o delle multinazionali che godono di privative tecnologiche indispensabili per lo sviluppo delle società economicamente depresse.

471 Sul concetto di novità v. art. 16 RD 26 giugno 1939 n. 1127. Cfr. altresì E. CATERINI, Il negozio giuridico di

164  

 

L’oggetto del contratto di ricerca tecnica può essere illecito

472

. Si pensi al contratto

che si prefiguri la realizzazione di un sistema che attenti alla vita della persona.

L’oggetto del contratto di ricerca scientifica è definito dall’art. 12 RD 26 giugno 1939

n. 1127, mentre l’oggetto del contratto di ricerca tecnica è definito, a contrario, dalla materia

brevettabile nonché dai metodi per i trattamenti chirurgici, terapeutici e diagnostici

473

.

Il contratto di ricerca può avere ad oggetto anche l’opera creativa, artistica o non, che

esprime la personalità dell’autore, il suo modo di concepire la vita e la società, la sua dignità

di uomo.

Il contratto di ricerca avente ad oggetto un’opera intellettuale non impone un

metodo di creazione o la scelta di un fine della creazione, ma comporta la valutazione

positiva del pensiero umano capace di tracciare percorsi culturali congrui alle istanze

razionali e interiori dell’uomo.

È predominante il rapporto di immedesimazione dell’opera con l’autore, tanto da

non essere richiesta capacità

474

, da consentire all’autore il recesso dal contratto anche per

gravi motivi morali

475

, ovvero da riconoscergli il diritto all’inedito

476

.

472 Si pensi alla tematica sviluppatasi sull’utilizzo degli embrioni umani per fini terapeutici. Tuttavia il problema più attuale di ordine pubblico nella materia dei brevetti è posto dai microrganismi prodotti o isolati a mezzo di biotecnologie. Cfr. P. ERRICO, I brevetti sulle biotecnologie fra ricerca pubblica e sviluppo privato - Indicazioni

dall’esperienza statunitense, in Riv. dir. ind., 2009, I, p. 311; P.IZZO, La disciplina delle biotecnologie e la tutela della

«dignità umana»: la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in Rass. dir. civ., 2007, p. 1178; D. DI

BENEDETTO, Biotecnologie, principio di precauzione e responsabilità civile, in Rass. dir. civ., 2007, p. 591; M. P.

BACCARINI, Diritto alla vita tra ius e biotecnologie, Torino, 2006; G. GHIDINI – S. HASSAN, Biotecnologie, novità

vegetali e brevetti, Milano, 1990, passim; A.V ANZETTI (a cura di), I nuovi brevetti. Biotecnologie e invenzioni chimiche,

Milano, 1995, passim; G. CAFORIO, Le invenzioni biotecnologiche nell’unità del sistema brevettuale, Torino, 1995, passim;

C. CAMPIGLIO, I brevetti biotecnologici nel diritto comunitario, in Dir. comm. Int., 1999, pp. 849 ss.; P. SPADA, Etica

dell’innovazione tecnologica ed etica del brevetto, in Riv. dir. civ., 1996, pp. 217 ss. In diritto comunitario v. la Dir.

98/44/CE del 6 luglio 1998, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, pubblicata nella GUCE 30 luglio 1998, n. L 213, entrata in vigore il 30 luglio 1998, con termine di recepimento 30 luglio 2000.

473 Cfr. E. CATERINI, Il negozio giuridico di ricerca, cit., pp. 91 ss.

474 Cfr. V.M. DE SANCTIS, I soggetti del diritto d’autore, Milano, 2000, pp. 22 ss.; P.GRECO – P.VERCELLONE, I

diritti delle opere dell’ingegno, cit., p. 214; in giurisprudenza cfr. App. Roma, 20 giugno 1995, in Dir. autore, 1996,

pp. 228 ss., ove si ammette l’integrazione delle norme generali di cui agli artt. 107-114 della l.a. con altre norme che, benché denominate particolari, presentano una portata di carattere generale. ciò avalla un’interpretazione dell’art. 108 l.a. sistematica ed assiologia volta ad includerla nel più complesso sistema delle fonti.

475 V. artt. 142 l.a. e 2582 c.c.. In dottrina P. GRECO, Saggio sulla concenzione del diritto d’autore, in Studi in onore di

A. Segni, Milano, 1967, II, pp. 519 ss; P. GRECO – P. VERCELLONE,, I diritti delle opere dell’ingegno, cit., p. 119.

476 Cfr. artt. 12 e 24 l.a.; G. GALTIERI, Protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, Roma, 1988, p. 46; in giurisprudenza Trib. Roma 5 febbraio 1993, in Annali it. Dir. autore, 1994, pp. 363 ss. Per una rassegna delle pronunce che hanno ritenuto esaurito il diritto di inedito una volta concessi i diritti di diffusione dell’opera cfr. E. CATERINI, op. cit., p. 95, nota 150.

165  

 

Il contratto di ricerca per l’opera creativa è ad oggetto lecito. Diviene funzionalmente

lecito o illecito qualora contempli la pubblicazione ovvero ogni altra manifestazione

contraria al buon costume

477

.