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CRITERI GENERALICRITERI GENERALI

Nel documento 2 ( 0 Annual R 21 eport ) (pagine 119-123)

CRITERI GENERALI

partecipazione detenuta, di euro 35.000.000 da effettuare mediante utilizzo delle riserve di capitali disponibili, previa integrazione della riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale richiesto per legge ai sensi dell’art. 2430 Cod. Civ..

La distribuzione di riserve disponibili sopra descritta è stata eseguita in data 13 dicembre 2021 a valle di un rimborso anticipato alle banche finanziatrici di complessivi euro 35.000.000.

Contenzioso Visco Sud relativo alla società VRg Wind 129 SpA

A seguito del ricevimento da parte della società VRg Wind 129 SpA in data 7 luglio 2021 della sentenza negativa emessa dalla Commissione Tributaria Regionale in data 25 giugno 2021 in merito al contenzioso Visco Sud riferito al periodo di imposta 2012 e del successivo ricevimento in data 16 luglio 2021, della notifica dall’Agenzia delle Entrate di Milano, di un ulteriore atto di contestazione relativo alla medesima fattispecie e riferito al periodo d’imposta 2013 si riporta di seguito una sintesi della fattispecie in essere.

In data 28 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla Società un atto con il quale contestava la compensazione di crediti di imposta Visco Sud sorti nel 2008 e uti-lizzati dalla Società nel periodo di imposta 2012 per un importo complessivo pari a circa 4.950 migliaia di euro (di cui circa 2.800 migliaia di euro relativi a interessi, sanzioni e spese di notifica).

La cosiddetta agevolazione Visco Sud, introdotta dalla legge finanziaria 2007, prevedeva la concessione di un credito d’imposta alle imprese che effettuavano l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in alcune aree del Sud Italia, tra cui la Sicilia. Per fruire del credito d’imposta i soggetti interessati dovevano ottenere il nulla osta da parte dell’Agenzia delle Entrate, a valle di un’istanza contenente i dati del progetto d’investimento agevolabile.

I crediti di imposta oggetto di contestazione sono stati richiesti ed ottenuti nel corso del 2008 dalla società Eolica Maridiana S.p.A., titolare di alcune concessioni edilizie per la realizzazione di un parco eolico in Sicilia. Nel 2010 tale società si fuse nella società Eolo Tempio Pausania S.r.l. e l’anno successivo, quest’ultima conferì alla Società VRg Wind 129 SpA il ramo d’azienda contenente il parco eolico oggetto di agevolazione.

La Società, sul presupposto di aver acquisito l’agevolazione di imposta unitamente al conferimento degli asset eolici, ha utilizzato il credito di imposta nel 2012, 2013 e 2014. Tutta-via, l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla Società l’assenza di un nulla osta a questa specificatamente riferibile e, quindi, l’utilizzo di detto credito da parte della Società stessa.

La Società nel 2019 ha presentato ricorso contro il provvedimento di contestazione relativo all’esercizio 2012 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, chie-dendo contestualmente la sospensione dell’esecutività dello stesso. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza del maggio 2020, dopo aver accolto l’istanza di sospensione, ha accolto la posizione della Società annullando l’atto di contestazione.

CRITERI GENERALI

Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha presentato appello alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (CTR) che, il 25 giugno 2021, ha emesso una sentenza di annullamento della decisione di primo grado. La pronuncia, partendo dalla natura soggettiva del credito di imposta che, come tale, spetta esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’investimento, si è basata essenzialmente su due elementi:

1. avendo la società Eolo Tempio Pausania S.r.l. trasferito il ramo d’azienda alla Società, la stessa non è subentrata a titolo universale in tutte le posizioni attive e passive facenti capo alla società conferente;

2. anche ammettendo la possibilità di un trasferimento del credito di imposta attraverso il conferimento di un ramo d’azienda, la Società non ha dimostrato la coincidenza dei beni ricevuti con il conferimento con quelli comunicati nell’istanza presentata nel 2008 dalla società Eolica Maridiana S.p.A.

In data 16 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate di Milano ha notificato un ulteriore atto di contestazione relativo alla medesima fattispecie, riferito però al periodo d’imposta 2013, per un importo complessivo di circa 1.800 migliaia di euro.

Di entrambi i provvedimenti si è provveduto a dare tempestiva informazione - oltre che alla controllante Sorgenia S.p.A. - a F2i ER1, in qualità di acquirente della Società da Veronagest S.r.l. nel 2017, nonché alle banche finanziatrici alle quali è stato inviato anche il Piano Operativo recentemente aggiornato.

In data 3 agosto 2021, la società Veronagest S.r.l. - avendo ricevuto da parte di F2i ER1 (i) una richiesta di indennizzo relativa al primo atto di recupero (sentenza CTR) ai sensi dello Share Purchase Agreement (“SPA”) sottoscritto il 5 giugno 2017 tra Veronagest e F2i ER1, e (ii) la comunicazione relativa alla notifica del secondo atto di recupero - fa-cendo riferimento ai rapporti disciplinati dallo SPA, ha richiesto alla Società di formalizzare allo Studio Di Tanno Associati – Studio Legale e Tributario l’incarico per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla CTR, depositando anche una richiesta di rateizzazione e una istanza di sospensione giudiziale della sentenza, oltre a confermare che, anche in relazione al secondo atto di recupero, la difesa verrà affidata al medesimo Studio.

In seguito ai suddetti accordi, per l’anno 2012 la Società:

■ in data 30 agosto 2021 ha depositato la richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto in seguito all’esecutività della sentenza della CTR all’Agenzia Entrate Riscossione, ottenendo in data 27 ottobre 2021 l’accoglimento del piano di riscossione in 89 rate mensili;

■ in data 24 settembre 2021 ha depositato il ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione;

■ in data 1° ottobre 2021 ha depositato l’istanza di sospensione della sentenza di secondo grado presso la CTR.

Con riferimento all’anno 2013, invece, la Società ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 01 ottobre 2021, con la contestuale richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto.

CRITERI GENERALI

La Società ha appurato, dopo corrispondenza con F2i ER1 e Veronagest, che quest’ultima si farà carico di eventuali passività in capo alla Società derivanti dagli Atti di Recu-pero fino ad un ammontare massimo pari a 4.450 migliaia di euro che saranno riconosciuti come indennizzo direttamente alla Società VRg Wind 129 SpA; tale indennizzo è stato iscritto a bilancio nella voce “Altri crediti”.

Dopo interlocuzioni della società sia con F2i ER1 che con Veronagest gli Amministratori, ritengono che ci siano i presupposti per l’iscrizione di tale credito in bilancio, le parti si sono attivate per ottenere tempestivamente il rimborso delle quote anticipate dalla società per il pagamento dell’atto di recupero per il quale è stata chiesta e ottenuta la rateizzazione.

Per questi motivi gli Amministratori della VRg Wind 129 SpA hanno ritenuto di iscrivere a bilancio (i) un debito per 5.537 migliaia di euro in riferimento al contenzioso in essere avverso l’Atto di recupero crediti notificato dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2019 in merito all’indebito utilizzo in compensazione del credito d’imposta Visco-Sud nel corso del periodo d’imposta 2012 a seguito del fatto che la sentenza è stata pronunciata il 19 aprile 2021 depositata il 25 giugno 2021 e (ii) un fondo rischi per 1.850 migliaia di euro in riferimento alla notifica, avvenuta nel corso del 2021, da parte dall’Agenzia delle Entrate, dell’atto di recupero crediti, sempre in merito all’indebita compensazione del credito d’imposta Visco-Sud, ma relativamente al periodo d’imposta 2013.

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2021

Il nuovo Piano Industriale: “Building the new greentech energy company”

Nel corso del 2021 è stato predisposto il nuovo Piano Industriale, approvato poi nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2022, che pone le basi per una creazione significativa e duratura di valore.

Il nuovo Piano mira a rendere Sorgenia protagonista della transizione energetica italiana grazie ai suoi impianti – moderne e flessibili centrali alimentate a gas naturale e impianti da fonti rinnovabili eolici e a biomasse – e alle sue competenze distintive di energy management. Sorgenia continuerà dunque a svolgere il ruolo fondamentale di fornitore di servizi per la stabilità del sistema elettrico, favorendo così la crescita del contributo delle fonti rinnovabili alla copertura dei consumi nazionali.

Il Gruppo Sorgenia sarà anche impegnato nello sviluppo di ulteriore capacità rinnovabile nei segmenti in cui è già presente nonché nel solare e nel biometano.

Proseguirà inoltre la sua strategia di crescita nel mercato delle utenze ai clienti finali – dove oggi fornisce energia elettrica, gas e fibra ultraveloce a circa mezzo milione tra imprese e famiglie italiane – e in quello delle greentech, offrendo ai propri clienti soluzioni su misura per risparmiare energia e salvaguardare l’ambiente. Soluzioni, dunque, che consentano a tutti di diventare protagonisti della transizione energetica in atto.

CRITERI GENERALI

Fusione Sorgenia Fiber in Sorgenia

Il 17 febbraio u.s. il Tribunale di Milano ha rilasciato il certificato di mancata opposizione alla delibera di fusione per incorporazione della controllata Sorgenia Fiber S.r.l.

assunta il 1° dicembre 2021. L’11 marzo 2022 è stato sottoscritto l’atto di fusione e depositato presso il Registro Imprese per la sua iscrizione. La fusione diventerà efficace dalla data di iscrizione.

Ai sensi dell’art. 2501-ter, primo comma, n. 6) Cod. Civ. e dell’art. 2504-bis, terzo comma, Cod. Civ., ai fini contabili, le operazioni della società incorporata verranno imputate al bilancio della società incorporante (i.e. Sorgenia S.p.A.) a decorrere dal primo giorno dell’esercizio sociale nel quale si produrranno gli effetti giuridici della fusione. Da tale data, decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 172 comma 9 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

COVID-19

Si evidenzia che il Gruppo, considerato il settore in cui opera e l’essenzialità dei servizi resi, non è stato soggetto a limitazioni produttive imposte dal governo e, pertanto, le attività del Gruppo sono proseguite anche nel 2022 con le dovute attenzioni in materia di sicurezza dei dipendenti e degli impianti. Per quanto riguarda le misure adottate dal Gruppo per la salvaguardia della salute dei dipendenti si rimanda al paragrafo “Risorse Umane”.

Si ritiene inoltre che non si hanno segnali che possano far ritenere probabili scenari macroeconomici significativamente differenti, grazie alla progressiva riapertura delle attività economiche, a seguito della diffusa campagna vaccinale attivata.

In particolare, sulla base delle evidenze disponibili al 31 dicembre 2021 non sono emerse criticità e incertezze in merito alla continuità aziendale. Il processo di impairment test svolto ha confermato la recuperabilità degli attivi iscritti a bilancio e non sono emerse svalutazioni.

Nel documento 2 ( 0 Annual R 21 eport ) (pagine 119-123)