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MODIFICA DEI CRITERI CONTABILI

Nel documento 2 ( 0 Annual R 21 eport ) (pagine 130-134)

I criteri di valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quelli stabiliti dall’art. 2426 del codice civile e dai principi contabili di riferimento.

I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte alle norme del codice civile dal D. Lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali sono stati riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016 e successivi aggiornamenti.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, i cui presupposti sono illustrati precedentemente nel maggior dettaglio.

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare com-pensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, e le regole di prima applicazione adottati nella redazione del Bilancio sono di seguito illustrati, in osservanza dell’art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili sono di seguito riportati.

ATTIVO

B – IMMOBILIZZAZIONI

B.I – Immobilizzazioni Immateriali

Le componenti classificabili in questa voce devono preliminarmente caratterizzarsi per l’uso durevole cui sono destinate. In particolare, questa voce include: costi di sviluppo, diritti di brevetto concessioni, licenze, marchi e diritti simili, immobilizzazioni in corso e altre immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni immateriali, aventi utilità pluriennale, sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati a quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione ed imputati direttamente alle singole voci.

I software sono ammortizzati in tre o cinque anni a seconda della tipologia di investimento effettuata.

Le concessioni, licenze marchi e diritti simili di fabbrica sono rappresentati da marchi di fabbrica che vengono ammortizzati in quote costanti in dieci anni.

Le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte tra le “altre immobilizzazioni immateriali” in quanto non sono separabili dai beni stessi; sono ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello residuo della locazione.

All’interno delle “altre immobilizzazioni immateriali” sono iscritte anche le spese sostenute per le servitù di passaggio che possono essere rappresentate da diritti a vita utile sia indefinita sia definita. Le servitù, ove identificabili con una vita utile definita, sono ammortizzate in base alla durata delle stesse.

Le immobilizzazioni immateriali, il cui valore recuperabile alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto a quello contabile, vengono iscritte a tale minore importo; il valore originario è ripristinato nel caso in cui negli esercizi successivi vengano meno i motivi che hanno determinato la rettifica nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

B.II – Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo, ove esplicitamente indicato, degli oneri finanziari relativi al periodo di realizzazione del bene in conformità a quanto statuito dall’art. 2426 del codice civile e dai principi contabili e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento.

Nel valore d’iscrizione in Bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene e fino al momento di entrata in funzione del bene, ovvero sia dal momento in cui il bene può essere utilizzato.

Eventuali costi di manutenzioni cicliche o straordinarie che modifichino potenzialità o consistenza del cespite, vengono contabilizzate secondo il criterio della competenza, ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.

I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un’immobilizzazione materiale sono capitalizzabili se producono un aumento significativo e misurabile della sicurezza o vita utile. Se tali costi non producono questi effetti, sono trattati come manutenzione ordinaria e addebitati al conto economico.

Le immobilizzazioni materiali accolgono inoltre il costo dei pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e uso non ricorrente, ammortizzato lungo il periodo che appare più breve dal confronto tra la vita utile residua del bene a cui si riferiscono e la loro vita utile calcolata mediante una stima dei tempi di utilizzo.

Non sono state effettuate rivalutazioni consentite dalla legge sui beni iscritti nell’attivo, né rivalutazioni discrezionali o volontarie.

Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate in base all’utilizzo atteso, alla destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene ben rappresentato dalle seguenti aliquote:

CATEGORIA DESCRIZIONE % AMMORTAMENTO

1) Terreni e fabbricati Terreni 0%

1) Terreni e fabbricati Fabbricati Industriali-Centrali termoelettriche 1,67% - 2,5% - 3,03%

1) Terreni e fabbricati Costruzioni leggere 10%

2) Impianti e macchinari Impianti e macchinari-Centrali termoelettriche - Aerogeneratori 2,5% - 6,66% - 7% - 9,33%

2) Impianti e macchinari Impianto DCS 10%

2) Impianti e macchinari Impianti telefonici 25%

2) Impianti e macchinari Altri impianti e macchinari 20%

3) Attrezzature industriali e commerciali Attrezzature varie 10% - 25%

4) Altri beni Macchine elettroniche 20%

4) Altri beni Mobili e arredi 12%

4) Altri beni Altri beni materiali 12% - 20% - 25%

L’inizio dell’ammortamento decorre dal mese in cui il cespite è effettivamente disponibile e pronto per l’uso (pro-rata temporis) nell’esercizio di acquisizione.

Il valore dei terreni è esposto separatamente dal valore dell’immobilizzazione che vi insiste e non è soggetto ad ammortamento.

ATTIVO

Si evidenzia, infine che le centrali a ciclo combinato a gas (CCGT), a partire dall’esercizio 2018, sono ammortizzate lungo una vita utile economico-tecnica pari a 40 anni a seguito delle valutazioni condotte dal Gruppo con il supporto di un esperto indipendente di primario standing specializzato nel settore energetico.

Le immobilizzazioni in corso di realizzazione sono valutate al costo d’acquisizione o di produzione, comprensivo degli oneri finanziari relativi al periodo di realizzazione del bene, in conformità a quanto statuito dai principi contabili e non sono oggetto di ammortamento in quanto non ancora disponibili per l’uso.

Le immobilizzazioni materiali, il cui valore recuperabile alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto a quello contabile vengono iscritte a tale minore importo; il valore originario è ripristinato nel caso in cui negli esercizi successivi vengano meno i motivi che hanno determinato la rettifica nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

B.III – Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni ed i titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni sono destinati ad una permanenza durevole nel patrimonio della società controllante.

Le partecipazioni delle società controllate, escluse dall’area di consolidamento, nei casi consentiti dall’art. 28 comma 2 del D. Lgs. 127/91, sono valutate con il metodo del patrimonio netto, al netto di eventuali perdite durevoli di valore.

Le partecipazioni in società a controllo congiunto e in società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. Rientrano in questo tipo di valutazione Tirreno Power SpA, Fingas Srl, e le loro società controllate e collegate.

Il valore di carico della partecipazione, quando viene rilevata l’esistenza di una perdita durevole di valore, viene ridotto al suo minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante.

Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata sino a concorrenza del ripristino del costo.

Nel caso in cui la società controllante obbligata a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalla partecipata si rende necessario un accantonamento al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata.

I titoli di debito sono valutati con il metodo del costo ammortizzato.

ATTIVO

Il costo ammortizzato di un titolo è il valore a cui il titolo è stato valutato al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’am-mortamento cumulato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una perdita di valore. Il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal prezzo di acquisto o sottoscrizione al netto di eventuali commissioni.

I finanziamenti infragruppo concessi alle società controllate non consolidate, con scadenza superiore a 12 mesi, infruttiferi o a tassi significativamente inferiori al mercato sono inizialmente rilevati al valore pari ai flussi finanziari futuri del finanziamento attualizzati al tasso di mercato, e successivamente valutati con il criterio del costo ammor-tizzato.

I depositi cauzionali per il godimento di beni di terzi e per le forniture di servizi sono rilevati secondo il metodo del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione e ogni altra diffe-renza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i depositi cauzionali sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Nel documento 2 ( 0 Annual R 21 eport ) (pagine 130-134)