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Il criterio di valutazione dei crediti

Capitolo 13 – La valutazione dei crediti: definizione e classificazione

13.2. Il criterio di valutazione dei crediti

I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo.

L’art. 4. comma 1, lettera e. del DI 19/201462 stabilisce infatti che: “… i crediti vanno esposti in bilancio al valore di presumibile realizzazione. … Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità

61 Si vedano le indicazioni contenute nel Manuale Tecnico Operativo redatto a cura della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università.

62 Il DI 394/2017 che ha apportato diverse revisioni ai criteri di valutazione indicati all’art. 4 del DI 19/2014 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università” non ha allineato il criterio di valutazione dei crediti a quello del Codice civile modificato in seguito al D. Lgs. 139/2015. Il vigente art. 2426, al 1° c., n.8 stabilisce infatti che il criterio di valutazione è quello del costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo sia che i crediti costituiscano elementi dell’attivo circolante, sia che costituiscano elementi delle immobilizzazioni.

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che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. Detto fondo deve, altresì, essere sufficiente per coprire, nel rispetto del principio di competenza, sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatasi, sia quelle temute o latenti.”

Per determinare il valore di presunto realizzo dei crediti e quindi dell’entità dell’eventuale svalutazione, vanno considerate:

- le presunte perdite per inesigibilità del credito ossia le perdite derivanti dall’incapacità di incassare, in tutto o in parte, la somma spettante per, ad esempio, difficoltà finanziarie del debitore;

- la presenza di altri fattori che potrebbero comportare un minor incasso dei crediti come rettifiche di fatturazione, resi, sconti e abbuoni o altre rettifiche, per i crediti da contributi le rettifiche per importi rendicontati ma non riconosciuti dal finanziatore, per i crediti verso studenti per tasse e contributi rettifiche a fronte di esoneri e riduzioni non ancora definite a fine esercizio o rinunce al proseguimento agli studi, ecc. che verranno rilevati successivamente alla data di bilancio su ricavi contabilizzati nell’esercizio già concluso.

La previsione delle perdite per inesigibilità va compiuta:

- analizzando i singoli crediti e determinando le perdite connesse a situazioni di inesigibilità che si sono già manifestate;

- stimando in base all’esperienza, anzianità (aging) dei crediti, alle condizioni economiche generali, alle specifiche categorie di crediti e tipologie di debitori e ad altre eventuali informazioni utili, le ulteriori perdite su crediti in essere alla data di bilancio ma che si presume si manifesteranno successivamente alla stessa. Nel caso in cui i crediti, in generale o per specifiche categorie risultino essere molto frazionati, la stima di ulteriori perdite potrà essere condotta in modo sintetico applicando % di svalutazione che risultino coerenti o motivatamente diverse con le perdite manifestatisi in passato per le medesime categorie di crediti.

I crediti devono essere esposti in bilancio al netto della svalutazione per perdite presunte per cui i fondi svalutazione crediti, che accolgono la contropartita contabile della svalutazione, devono essere portati in deduzione ai rispettivi crediti.

Poiché nello schema di Stato patrimoniale previsto dal D.I. 19/2014 sono previste più voci relative ai crediti si rende necessario creare fondi svalutazione distinti, idealmente uno per ogni voce esposta in bilancio.

Di seguito alcuni esempi di scritture contabili attinenti la gestione del Fondo svalutazione crediti.

Si supponga sia determinato un accantonamento di competenza dell’esercizio per la svalutazione dei crediti verso altri (privati) per euro 50.000. La scrittura sarà la seguente:

Data Conto D/A Dare Avere

31/12/200n Svalutazione crediti verso altri soggetti privati D 60.000,00

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31/12/200n Fondo svalutazione crediti verso altri soggetti privati A

60.000,00

Se si ipotizza che i crediti verso altri soggetti privati iscritti in bilancio siano pari a 12.000.000 di euro e il Fondo svalutazione crediti correlato, prima dell’ultimo accantonamento, fosse pari a 240.000 euro, si potranno riscontrare nei documenti finali di sintesi i valori illustrati negli schemi che seguono.

Conto economico esercizio 200n

… …

Svalutazione crediti verso altri soggetti privati

60.000,00

… …

Stato patrimoniale al 31.12.200n

… …

Crediti verso altri soggetti 12.000.000,00 privati

(Fondo svalutazione crediti

verso altri soggetti privati) - 300.000,00

Ovviamente il valore esposto nel bilancio unico d’ateneo di esercizio sarà il valore di presunto realizzo ossia il valore lordo dei crediti al netto del correlato fondo e quindi in questo caso 11.700.000 euro.

Si supponga che nell’esercizio successivo si constati la irrecuperabilità di alcuni crediti per definitiva insolvenza dei debitori per un ammontare di euro 30.000. La scrittura contabile sarà la seguente:

Data Conto D/A Dare Avere

31/12/200n Fondo svalutazione crediti verso altri soggetti privati D 30.000,00

31/12/200n Crediti verso altri soggetti privati A 30.000,00

Qualora il fondo svalutazione crediti si rivelasse insufficiente a coprire una perdita su crediti la differenza va rilevata in conto economico tra le sopravvenienze e insussistenze passive.

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Si consideri il caso di un credito verso una amministrazione locale per euro 20.000, svalutato per la metà, per cui alla fine si riesce a riscuotere 8.000 euro. Al momento della riscossione la registrazione contabile è la seguente:

Data Conto D/A Dare Avere

../../200n Depositi bancari D 8.000,00

../../200n Fondo svalutazione crediti verso altri soggetti privati D 10.000,00

../../200n Sopravvenienze e insussistenze passive D 2.000,00

../../200n Crediti verso altri soggetti privati A 20.000,00

Al contrario, se per un credito in sofferenza, si riesca ad incassare un importo superiore a quello di presunto realizzo dato dalla differenza tra il valore lordo e il fondo svalutazione crediti accantonato, si determina una sopravvenienza e insussistenza attiva.

Si consideri il caso del credito verso l’amministrazione locale appena analizzato e si ipotizzi alla fine un incasso di 11.000 euro.

La scrittura contabile è la seguente:

Data Conto D/A Dare Avere

../../200n Depositi bancari D 11.000,00

../../200n Fondo svalutazione crediti verso altri soggetti privati D 10.000,00

../../200n Sopravvenienze e insussistenze attive A 1.000,00

../../200n Crediti verso altri soggetti privati A 20.000,00