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I criteri di valutazione delle liberalità

Capitolo 7 - LE OPERAZIONI DI ESERCIZIO- I principi generali di registrazione: ciclo attivo

7.3. I proventi per la didattica e i crediti verso gli studenti

7.7.3. I criteri di valutazione delle liberalità

I criteri di valutazione delle liberalità mutano in funzione della natura dell’oggetto delle liberalità.

Si veda la tabella che segue.

OGGETTO DELLA LIBERALITA’ CRITERIO DI VALUTAZIONE

Liberalità in denaro Al valore nominale. Se in valuta diversa

dall’euro, convertita in euro al cambio ufficiale del giorno dell’incasso.

Liberalità erogata mediante una cancellazione di un debito

Valutata, anche se in valuta diversa dall’Euro, al valore desumibile dalle scritture contabili.

Liberalità erogata mediante cessione di un credito

Valutata al valore nominale salvo rettifiche per dubbia esigibilità (presunto realizzo); credito in valuta diversa dall’euro, convertito in euro al cambio ufficiale del giorno della formalizzazione della liberalità.

Liberalità in valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati41

Valutata alla quotazione ufficiale di chiusura sul mercato di riferimento del giorno di ricevimento dello strumento finanziario.

40 Un esempio di liberalità riportato nel Manuale Tecnico Operativo per cui la probabilità che la condizione imposta dal donatore non sia rispettata è remoto, è quella del lascito sottoposto al vincolo di apporre una targa del donatore all’ingresso di una sede dell’ateneo.

41 Il Manuale Tecnico Operativo prevede invece che “una liberalità in valori mobiliari non negoziati in mercati regolamentati sarà valutata al NAV (Net Asset Value) disponibile precedente alla data di ricezione dello strumento finanziario ricevuto”.

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Liberalità in beni mobili e in oggetti d’arte42 Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, le università valorizzano il bene, sulla base del valore indicato nell’atto di donazione o successione o, in mancanza sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore.

Liberalità in beni immobili Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, le università valorizzano il bene immobile, sulla base del valore indicato nell’atto di donazione o successione o, in mancanza sulla base del valore catastale, con l’eventuale aggiunta degli oneri effettivamente sostenuti per il perfezionamento del trasferimento.

Le liberalità derivanti dal lascito testamentario producono effetti posticipati nel tempo che si realizzeranno al momento della morte del soggetto erogante; tali liberalità avvengono generalmente per atto pubblico e/o dichiarazione di successione soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell’università in cui è indicato il valore dei beni oggetto del legato. Tale valore può essere ritenuto congruo e preso a base per le rilevazioni in contabilità al momento della effettiva realizzazione dell’atto, oppure può essere richiesta una valutazione peritale a supporto della valorizzazione quando si nutrano dubbi sulla congruità dei valori (ad esempio per effetto del periodo di tempo trascorso tra l’atto pubblico e/o la dichiarazione di successione e il momento della effettiva realizzazione dell’atto).

7.7.4. Scritture contabili esemplificative

Si fanno alcuni esempi di scritture contabili relative alle liberalità.

Donazione di una somma di denaro senza alcun vincolo

Si ipotizzi il ricevimento di una donazione, senza vincolo, di una somma di denaro pari a 50.000 euro. La scrittura contabile relativa è la seguente:

Data Conto D/A Dare Avere

../../200n Depositi bancari D 50.000,00

../../200n Liberalità in denaro A 50.000,00

Donazione di una somma di denaro con vincolo permanente

Si ipotizzi il ricevimento in donazione di una ingente somma di denaro pari a 500.000 euro il cui capitale, per volontà del donante, debba essere investito in titoli a reddito fisso il cui rendimento

42 I criteri di valutazione dei beni mobili (tra cui gli oggetti d’arte) e dei beni immobili pervenuti a titolo di liberalità sono definiti dal D.I. 19/2014, emendato dal D.I 394/2017, all’art.4, comma 1, lettera b. decimo capoverso. Si veda il precedente capitolo 6 che tratta delle immobilizzazioni. Gli stessi criteri, per quanto compatibili, si applicano a liberalità aventi per oggetto beni immateriali.

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deve essere utilizzato per supportare la ricerca del dipartimento di fisica attraverso l’acquisto di beni e servizi per la ricerca. Le scritture contabili sono le seguenti:

Data Conto D/A Dare Avere

../../200n Depositi bancari D 500.000,00

../../200n Fondi vincolati da terzi con vincoli permanenti (Patrimonio netto vincolato)

A 500.000,00

Data Conto D/A Dare Avere

../../200n Titoli obbligazionari D 500.000,00

../../200n Depositi bancari A 500.000,00

Data Conto D/A Dare Avere

../../200n Depositi bancari D 20.000,00

../../200n Interessi attivi su titoli A 20.000,00

Si ipotizza in questo caso che i frutti dell’investimento siano impiegati per l’acquisto di materiali di consumo per laboratori da utilizzarsi in ambito di attività di istituzionale e in vigenza del regime di split payment. Si veda la scrittura contabile alla pagina seguente.

Data Conto D/A Dare Avere

../../200n Acquisto materiali di consumo per laboratori

D 20.000,00

../../200n Debiti verso fornitori A 16.393,44

../../200n Erario c/IVA split payment istituzionale c/liquidazione

A 3.606,56

Donazione di un’attrezzatura scientifica

Un’importante impresa dell’abbigliamento che ha sede nel territorio e non ha rapporti di fornitura con l’ateneo, decide di donare un’attrezzatura scientifica ad un dipartimento che si occupa di ricerca sulla salute dei bambini. L’attrezzatura ha un valore di 40.000 euro ed è sottoposta ad aliquota di ammortamento del 20%.

La scrittura contabile al momento del ricevimento della attrezzatura oggetto della donazione è la seguente:

Data Conto D/A Dare Avere

../../200n Attrezzature scientifiche D 40.000,00

126 ../../200n Proventi per donazione, lascito testamentario o

altro di beni soggetti ad ammortamento

A 40.000,00

A fine esercizio da un lato sarà rilevato l’ammortamento delle attrezzature scientifica ottenuta attraverso la donazione e dall’altro il provento rilevato sarà riscontato alla fine di ciascun anno in accordo con il progredire del piano di ammortamento.

Le scritture sono le seguenti:

Data Conto D/A Dare Avere

31/12/200n Ammortamenti attrezzature scientifiche D 8.000,00

31/12/200n Fondo ammortamento attrezzature scientifiche A 8.000,00

Data Conto D/A Dare Avere

31/12/200n Proventi per donazione, lascito testamentario o altro di beni soggetti ad ammortamento

D 32.000,00

31/12/200n Risconti passivi per proventi da donazioni, lasciti, liberalità

A 32.000,00

Donazione di un’opera d’arte o museale (bene non soggetto ad ammortamento)

Si supponga che l’ateneo riceva in donazione un dipinto di valore stimato da un perito pari a 80.000 euro. La scrittura contabile relativa è la seguente:

Data Conto D/A Dare Avere

../../200n Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali

D 80.000,00

../../200n Proventi per donazione, lascito testamentario o altro di beni non soggetti ad ammortamento

A 80.000,00

In questo caso, non essendo il bene soggetto ad ammortamento, in quanto non perde valore nel corso del tempo, il provento rimane di competenza dell’esercizio43.

E’ necessario appurare se il bene donato è soggetto a vincolo oppure no. In caso di assenza di vincolo la gestione contabile si completa con la rilevazione del provento.

43 Analogamente, la donazione di un bene strumentale destinato alla vendita non sarà oggetto né di ammortamento, né di risconto e il relativo provento risulta di competenza dell’esercizio di ricevimento del bene.

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Se invece il bene fosse soggetto a vincolo permanente è opportuno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, destinare una quota di utile corrispondente al valore del bene ad un’apposita riserva del Patrimonio netto Vincolato (conto Fondi vincolati da terzi con vincoli permanenti)44. In assenza di utile da destinare si potrà attingere dalle Riserve relative ad esercizi precedenti del Patrimonio netto non vincolato.

Lascito di un immobile

Si ipotizzi che l’ateneo riceva un lascito di un immobile di valore di 1.000.000 euro di cui, a seguito di una stima, 200.000 euro sono riconducibili alla voce terreni e 800.000 euro alla voce fabbricati.

La scrittura contabile che ne deriva è la seguente:

Data Conto D/A Dare Avere

../../200n Terreni D 200.000,00

../../200n Fabbricati D 800.000,00

../../200n Proventi per donazione, lascito testamentario o altro di beni non soggetti ad ammortamento

A 200.000,00

../../200n Proventi per donazione, lascito testamentario o altro di beni soggetti ad ammortamento

A 800.000,00

A fine esercizio da un lato sarà rilevato l’ammortamento del fabbricato ottenuto attraverso il lascito per cui si applica un’aliquota del 3% e dall’altro il provento rilevato sarà riscontato alla fine di ciascun anno in accordo con il progredire del piano di ammortamento.

Data Conto D/A Dare Avere

31/12/200n Ammortamenti fabbricati D 24.000,00

31/12/200n Fondo ammortamento fabbricati A 24.000,00

Data Conto D/A Dare Avere

31/12/200n Proventi per donazione, lascito testamentario o altro di beni soggetti ad ammortamento

D 776.000,00

31/12/200n Risconti passivi per proventi da donazioni, lasciti, liberalità

A 776.000,00

44 Bisogna sottolineare che prima dell’emendamento apportato dall’art. 2, comma 1, lettera a) del D.I. 394/2017, il D.I.

19/2014 all’art.4, comma 1, lettera b) Immobilizzazioni materiali, settimo capoverso, prevedeva che i beni oggetto di donazione, lascito testamentario o altre liberalità non soggetti ad ammortamento, fossero iscritti nelle immobilizzazioni materiali e il corrispondente valore fosse iscritto nel Patrimonio netto (sezione Patrimonio netto vincolato) in un fondo di riserva adeguatamente distinto.

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Diversamente, i proventi rilevati a fonte della quota del valore del lascito attribuito al terreno rimangono di competenza dell’esercizio in cui è registrato il passaggio di proprietà a favore dell’ateneo.

Anche in questo caso, in presenza di vincolo permanente, è opportuno destinare, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, una quota di utile corrispondente al valore del bene ad un’apposita riserva del Patrimonio netto Vincolato (conto Fondi vincolati da terzi con vincoli permanenti). In assenza di utile da destinare si potrà attingere dalle Riserve relative ad esercizi precedenti.

7.7.5. Le informazioni da riportare in Nota Integrativa

Nell’illustrazione delle diverse voci di bilancio che possono essere interessate, va data evidenza, se di importo significativo, alle movimentazioni per liberalità e ai criteri di valutazione adottati per l’iscrizione del valore in bilancio.

Va evidenziato l’ammontare delle liberalità con vincolo permanente che è stato portato direttamente ad incremento del Patrimonio Netto.

Va evidenziato l’ammontare delle liberalità aventi per oggetto beni ad uso pluriennale non soggetti ad ammortamento e con vincolo permanente a fronte di cui sono stati destinati a Patrimonio netto vincolato quote dell’utile dell’esercizio o quote di risultati di esercizi precedenti.

Deve essere riportata in nota integrativa una descrizione generale dei beni ottenuti per mezzo di atti di liberalità che, non essendo stimabili con attendibilità, non sono iscritti nell’attivo patrimoniale.

Va indicato in nota integrativa un riepilogo delle liberalità condizionate con l’indicazione, per quelle di importo rilevante per la gestione, delle condizioni risolutive previste dai relativi contratti.

Le promesse di liberalità, ancorché formalizzate e potenzialmente agibili in un contenzioso giudiziario, non solo non devono essere rilevate in contabilità al momento del loro ricevimento, ma non devono essere oggetto di menzione e commento in nota integrativa.