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Il danno non patrimoniale da inadempimento nel codice civile del 1942: premessa

Il danno non patrimoniale da inadempimento

2.2 Il danno non patrimoniale da inadempimento nel codice civile del

2.3.1 Il danno non patrimoniale da inadempimento nel codice civile del 1942: premessa

L’avvento del codice del 1942 non ebbe grande influenza sulla vitalità del dibattito di cui ci stiamo occupando: l’interesse per il problema del danno non patrimoniale da inadempimento rimase alquanto modesto137 e l’opinione

137 I contributi sulla materia anteriori alle pronunzie delle Sezioni Unite del novembre 2008 sono in numero contenuto. Tra i principali, considerando monografie, articoli e capitoli di lavori di più ampio respiro, si segnalano (oltre ai già più volte citati saggi di G.BONILINI,M. GAZZARA eC.SCOGNAMIGLIO): R.SCOGNAMIGLIO, Il danno morale (contributo alla teoria del

danno extracontrattuale), in Rivista di diritto civile, I, 1957, pag. 277; A. RAVAZZONI, La

riparazione del danno non patrimoniale, Milano, 1962; A. DE CUPIS, Il danno – Teoria

generale della responsabilità civile, vol. I, Milano, 1979; M. COSTANZA, Danno non

patrimoniale e responsabilità contrattuale, in Rivista critica del diritto privato, 1987, pag. 127; V.ZENO-ZENCOVICH, Interesse del creditore e danno contrattuale non patrimoniale, in Rivista

del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1987, parte I, pag. 77; A. GRASSO, Il risarcimento del danno contrattuale non patrimoniale, in Annali della Facoltà di

Economia dell’Università di Catania, XLIII, 1997, pag. 507; P. PETRELLI, Il danno non

patrimoniale, Padova, 1997; G. SAPIO, Lesione della sfera psico-affettiva emotiva e

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generale si attestò su posizioni negative; una novità nel panorama interpretativo fu data, al più, dall’introduzione dell’art. 2059138, il cui effetto “limitatore” della risarcibilità del danno non patrimoniale fu generalmente ritenuto estendersi anche all’ambito contrattuale: il legislatore aveva preso posizione su quale dovesse essere l’ambito di rilevanza del pregiudizio non pecuniario e l’aveva fatto limitandolo ai casi di illecito aquiliano. Se del vecchio codice si poteva forse sostenere, come abbiamo fatto, che non offrisse appigli testuali per escludere la risarcibilità del tipo di danno de quo, la nuova codificazione, invece, sembrava fornire un dato normativo esplicito che, sia per motivi

danno non patrimoniale, Padova, 1999; G.B.PETTI, Il risarcimento del danno patrimoniale e

non patrimoniale della persona, Torino, 1999; F. BILOTTA, Inadempimento contrattuale e

danno esistenziale, in Giurisprudenza italiana, n. 6/2001, pag. 1159; C.AMATO, Il danno non

patrimoniale da contratto, in Il nuovo danno non patrimoniale, a cura di G. Ponzanelli, Padova, 2004; A.LIBERATI, Il danno non patrimoniale da inadempimento, Padova, 2004; M.FRANZONI,

Il danno risarcibile, in Trattato della responsabilità civile, diretto da M. Franzoni, vol. II, Milano, 2004; M. RABITTI, Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, in

Responsabilità civile e previdenza, n. 2/2004, pag. 340; M.TESCARO, Il risarcimento del danno

non patrimoniale in sede contrattuale, in La responsabilità civile, n. 8-9/2005, pag. 736; E. SERRAO, Inadempimento e danno esistenziale, in La nuova disciplina del danno non

patrimoniale, a cura di U. Dal Lago - R. Bordon, Milano, 2005; C. BONA, Il danno non

patrimoniale da inadempimento, in Dialoghi sul danno alla persona, a cura di U. Rizzo, Trento, 2006; C. CARBONARO, Il danno da black out: il punto sulla risarcibilità del danno non

patrimoniale da inadempimento, in Responsabilità civile e previdenza, n. 1/2006, pag. 158; G. COLANGELO, Il danno non patrimoniale da inadempimento, in Obbligazioni e contratti, n. 4/2006, pag. 348; A.SPANGARO, Il danno non patrimoniale da contratto: l’ipotesi del danno da

vacanza rovinata, in Responsabilità civile e previdenza, n. 3/2007, pag. 719; A.SPANGARO,

Responsabilità medica e danno morale da contratto, in Responsabilità civile e previdenza, n. 11/2007, pag. 2322; M.R. MARELLA, Le conseguenze <<non patrimoniali>>

dell’inadempimento. Una tassonomia, in Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni, a cura di C.A. Graziani, Napoli, 2007.

138 Sull’art. 2059 c.c. e sulla sua rilevanza in relazione al problema oggetto del presente lavoro, v. infra.

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“topografici” (la sua collocazione nell’ambito delle disposizioni sulla responsabilità aquiliana sembrerebbe, infatti, un possibile indice della volontà del legislatore di limitare a questa categoria di danno la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale), sia per il suo contenuto fortemente restrittivo, pareva autorizzare posizioni di chiusura: si consolidava, dunque, quello che è stato efficacemente definito il “mito” dell’irrisarcibilità del danno non patrimoniale in sede contrattuale139, che rimarrà sostanzialmente indiscusso fino agli anni ‘80 del secolo scorso.

A fronte della dottrina dominante, che propendeva per una soluzione di sostanziale chiusura, tuttavia, non sono mancate voci che, mettendo in discussione le posizioni tradizionali, hanno iniziato a riconsiderare (anche in ragione dell’evoluzione della sensibilità interpretativa cui si accennava sopra) quello che pareva un dato acquisito in maniera pressoché pacifica. Anche il quadro dato dal diritto positivo, inoltre, ha conosciuto cambiamenti di non poco momento: da una situazione connotata dall’assenza di norme espresse che facessero riferimento al danno non patrimoniale da inadempimento, infatti, si è passati – in prima battuta a seguito dell’intervento del legislatore comunitario – a un sistema che, riconoscendo il cd. danno da vacanza rovinata ha, per la prima volta, fornito un riconoscimento ufficiale alla figura di danno de qua140.

139 L’espressione è in M.BONA,op. cit., pag. 158; G.SAPIO, op. cit., pag. 2041, invece, ritiene il principio dell’irrisarcibilità del danno non patrimoniale contrattuale un “insegnamento

ricevuto (sul quale, a dire il vero, aleggia il sospetto di massime tralatizie ed acriticamente ossequiate)”.

140 Per un quadro generale sul danno da vacanza rovinata e sulla sua evoluzione nel corso degli anni, v., oltre al già citato lavoro di A.SPANGARO, V.PIERFELICI,La qualificazione giuridica del contratto turistico e la responsabilità del <<tour operator>>, in Rassegna di

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Come emerge da quanto sopra, la querelle circa la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento si presenta alquanto complessa, risultando composta fondamentalmente da due diversi aspetti, che si intrecciano sin a divenire talvolta inestricabili e a identificarsi quasi l’un con l’altro: da un lato, infatti, c’è il dibattito sulla questione di massima, relativa all’an della risarcibilità della tipologia di pregiudizio in argomento; dall’altra c’è il problema dell’individuazione del quadro normativo di riferimento. E’ evidente come i due aspetti talvolta finiscano inevitabilmente per sovrapporsi (specie laddove si propenda per una soluzione negativa: ritenere che non esista una norma che, esplicitamente o implicitamente, renda il risarcimento in esame ammissibile equivale, è lapalissiano sottolinearlo, a negarne tout court l’ammissibilità), restando, ciononostante, concettualmente separati, come si rileva esaminando le posizioni di quanti, pur concordi nel ritenere che la specie

diritto civile, 1986, pag. 639; E.GUERINONI,Il danno da “vacanza rovinata”, in I contratti, n. 11/1999, pag. 39;ID.,Danno da <<vacanza rovinata>> e art. 2059 Codice civile, in I contratti, n. 6/2001, pag. 580; S.NARDI,Viaggio turistico e prevedibilità del danno da vacanza rovinata, in La responsabilità civile, n. 6/2009, pag. 528; N.ORTU,Il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, in Responsabilità civile e

previdenza, n. 12/2009, pag. 2531; G. AMORE, Negligenza informativa e danno da vacanza

rovinata, in La responsabilità civile, n. 1/2011, pag. 35; V. CUFFARO,Un codice “consumato”

(codice del consumo, credito ai consumatori e codice del turismo), in Il Corriere giuridico, n. 9/2011, pag. 1189; E. GUERINONI Contratti e responsabilità nel codice del turismo, in Il

Corriere giuridico, n. 2/2012 (all. 1), pag. 5; E. GRAZIUSO,Risarcimento del danno dal tour operator per una luna di miele irripetibile, in Diritto e giustizia, 14/5/2012, pag. 430; F. ROMEO,Viaggi tutto compreso e illegittimità della norma che prevede un massimale per il risarcimento dei danni alla persona, in La responsabilità civile, n. 7/2012, pag. 485; M. COCUCCIO, Inadempimento del contratto di viaggio: la vacanza <<rovinata>>, in

Giurisprudenza di merito, n. 7-8/2012, pag. 1584; L.CAPUTI,Inadempimento dell’organizzatore

di viaggi, attuazione della finalità turistica e tutela del consumatore, in Danno e responsabilità, n. 8-9/2012, pag. 845; M.R. MOTTOLA, Vacanza rovinata, tempo libero e sport: la giurisprudenza sul danno, su www.personaedanno.it.

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di pregiudizio non patrimoniale di cui ci occupiamo sia meritevole di ristoro, fondano il loro convincimento su differenti ricostruzioni normative; ciò fa sì che sia possibile riscontrare opinioni di autori che, d’accordo circa l’an del risarcimento, differiscono nello stabilire quando questo debba essere effettivamente riconosciuto. Si vuole rilevare, insomma, come mutare fondamento normativo consenta variamente di ritenere concedibile il risarcimento: nel solo caso di reato (ex art. 2059 c.c., secondo l’interpretazione “ortodossa”); anche a fronte della mera lesione di un diritto inviolabile che non sia penalmente rilevante (conformemente all’esegesi “costituzionalmente orientata” del medesimo art. 2059 c.c.); ogniqualvolta le parti abbiano ritenuto opportuno provvedere in tal senso (se si ritiene che la questione sia interamente da risolversi fuori dai vincoli imposti da questa norma, alla luce dei soli principi posti in materia di obbligazioni).

Al fine di una (quantomeno auspicata) maggiore chiarezza espositiva, di questi due aspetti si darà conto separatamente.

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