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Il problema dell’individuazione del fondamento normativo: premessa

Nel documento Il danno non patrimoniale da inadempimento (pagine 106-109)

Il danno non patrimoniale da inadempimento

2.2 Il danno non patrimoniale da inadempimento nel codice civile del

2.4.1 Il problema dell’individuazione del fondamento normativo: premessa

Uno dei nodi fondamentali per determinare l’an della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento risulta senza dubbio essere l’individuazione del fondamento normativo in base al quale dirimere la vexata

quaestio e dal quale ricavare l’eventuale disciplina applicabile.

A tale riguardo, la prima fondamentale questione con la quale l’interprete è chiamato a confrontarsi è indubbiamente quella relativa all’applicabilità anche fuori dall’ambito della responsabilità aquiliana dell’unica disposizione che il nostro codice civile detta in materia, l’art. 2059 c.c.: nel

corpus delle norme sul contratto, infatti, manca – come noto – un riferimento esplicito “speculare” all’art. 2059 e dettato per regolare la fattispecie in argomento. Il problema che sorge è, pertanto, determinare se l’unica “presa di posizione” del legislatore in materia abbia valenza generale o, all’opposto, la norma in esame debba considerarsi di efficacia limitata all’ambito dell’illecito extracontrattuale. Qualora si opti per questa seconda ricostruzione, poi, si dovrà affrontare l’ulteriore questione che discende proprio dall’asserita inapplicabilità dell’art. 2059 c.c. alla disciplina del risarcimento del danno da inadempimento:

quid iuris per il danno non patrimoniale? In altre parole: l’assenza di una regolazione espressa vuol significare – conformemente all’antico brocardo secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit – che il nostro ordinamento non conosce (o, almeno, non reputa meritevole di ristoro) il pregiudizio non patrimoniale da inadempimento oppure, al contrario, semplicemente che a detto ristoro si possa (e si debba) giungere già sulla base delle sole norme “comuni”

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in tema di danno risarcibile a seguito di violazione di un obbligo di derivazione pattizia? Le posizioni in merito sono state, al solito, alquanto articolate, giungendo parimenti ad ammettere e a negare la rilevanza dell’art. 2059 c.c. in materia contrattuale e facendo discendere, da questo diniego, conseguenze di segno opposto in ordine all’an della risarcibilità del tipo di pregiudizio in discussione.

Volendo schematizzare il ventaglio delle riflessioni elaborate da quanti si sono occupati delle questioni in discorso, ribaditosi che si tratta di un

“dibattito per certi versi svilito dalla mancanza dell’apporto vivificatore della giurisprudenza208, si possono rilevare le seguenti posizioni di massima:

1. interpreti favorevoli all’applicabilità dell’art. 2059 c.c. anche fuori dall’ambito aquiliano;

2. interpreti contrari a detta estensione “ultra vires”, secondo i quali, alternativamente

- il danno non patrimoniale da inadempimento non poteva ritenersi risarcibile, alla luce di principi generali e anche data la mancanza di una prescrizione che espressamente disponesse in tal senso209;

- detta tipologia di pregiudizio sarebbe sì passibile di risarcimento, ma in base a un diverso riferimento normativo.

208 Cfr. G.SAPIO, op. cit., pag. 2041.

209 Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., pag. 316, il quale, ritenendo che “si debba

senz’altro propendere per la inammissibilità del danno morale contrattuale”, sostiene chiaramente che “l’art. 2059 si pone e risolve la questione dei danni morali proprio, e soltanto,

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L’adesione alla teoria incline ad assentire all’applicabilità dell’art. 2059 c.c., per lo più comune alla maggioranza degli interpreti sino a tempi relativamente recenti, conduceva, in genere, al venir meno di pressoché qualsiasi rilievo pratico del pregiudizio non patrimoniale da inadempimento, ridotto a mera questione teorica: data la correlazione (ritenuta necessaria) tra art. 2059 c.c. ed art. 185 c.p. (cui si è accennato sopra), si sarebbe potuto individuare un caso di danno non patrimoniale da inadempimento rilevante solo in presenza della commissione di un reato. Come messo in luce da attenta dottrina, allora, i termini del problema si risolvevano nel “verificare

l’estensibilità o meno dell’art. 2059 c.c. all’area della responsabilità contrattuale. Ed invero, se si verifica che questa norma risulta spiegare i suoi effetti anche in quell’area, è certo che lo stesso problema della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento viene a perdere immediatamente quasi tutto il suo smalto per l’ovvia ragione che i casi di inadempimento contrattuale integranti al contempo un’ipotesi di reato non solo sono in numero del tutto modesto, ma vieppiù mostrano scarso significato per l’irrilevante frequenza statistica della loro commissione. E’ però altrettanto chiaro che se si riesce a verificare che all’art. 2059 c.c. va semplicemente assegnato il rango di norma di settore che esaurisce la propria sfera di influenza nel campo dell’illecito aquiliano, la questione si presenta del tutto impregiudicata, ed allora occorre esaminare per altra via, precisamente alla luce delle disposizioni direttamente dettate per governare la responsabilità contrattuale (e si allude chiaramente agli artt. 1218 c.c. e ss.), se sia possibile riconoscere che qualora la non esatta esecuzione del rapporto contrattuale dia vita ad un danno non

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patrimoniale, esso debba essere riparato, salvo ovviamente il limite ricavabile da quanto sancisce l’art. 1225 c.c.210.

D’altro canto, partendo dal comune presupposto della non estendibilità dell’art. 2059 al campo della responsabilità contrattuale si è giunti a conclusioni diametralmente opposte: alcuni interpreti (come sopra accennato) ne hanno dedotto la non risarcibilità in radice del pregiudizio non patrimoniale da inadempimento, appunto perché non previsto espressamente da alcuna norma e non ricavabile dal sistema complessivo del codice civile così come disegnato de

iure condito; altri, invece, all’opposto, hanno ricavato da questa medesima circostanza il convincimento che al risarcimento si possa pervenire in applicazione delle ordinarie coordinate normative proprie della responsabilità contrattuale, anche oltre, quindi, le “strettoie” poste dall’art. 2059.

Nelle pagine che seguono si darà conto di questo dibattito, fondamentale ai fini dell’inquadramento e della comprensione della tematica oggetto del presente lavoro.

2.4.2 La tesi tradizionale: l’art. 2059 c.c. si applica anche all’ambito

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