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Il Decreto Legislativo 33/2013: la cd Legge sulla Trasparenza

4) L‟armonizzazione delle discipline di settore con quelle generali, individuando, ad esempio, quali norme di carattere generale risultino applicabili in materia di rifiuti,

3.1.5. Il Decreto Legislativo 33/2013: la cd Legge sulla Trasparenza

Il provvedimento di attuazione dei principi e dei criteri previsti dall‟articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell‟illegalità nella pubblica amministrazione), in vigore dal 20 aprile 2013, riunisce, in un unico testo, le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo ulteriori obblighi di pubblicazione di dati e ulteriori adempimenti. Il decreto in argomento si ispira ai “Freedom of Information Acts” (FOIA) statunitensi, dove il principio di trasparenza è inteso come “total disclosure”, ossia come accessibilità totale delle informazioni su ogni aspetto dell‟organizzazione e dell‟attività amministrativa al fine di permettere ai cittadini e ai mezzi di informazione di controllare l‟operato dei governanti e degli amministratori.

Al capo I del presente Decreto viene definito il principio generale della trasparenza, intesa come l‟accessibilità totale delle informazioni concernenti l‟organizzazione e l‟attività della PA, per favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull‟utilizzo delle risorse pubbliche. In questo modo, la trasparenza, concorre all‟attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell‟utilizzo di risorse pubbliche, integrità, lealtà nel servizio alla Nazione. In questo senso, diventa una condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché di diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buon amministrazione e concorre alla realizzazione di un‟amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Il decreto fa inoltre rinvio all‟art. 117 della Costituzione, in quanto queste diposizioni integrano l‟individuazione dei livelli essenziali di prestazioni erogate. Tale riferimento trova anche riscontro, nella giurisprudenza costituzionale59, sia nella quale si afferma

che “l’accesso ai documenti amministrativi attiene, di per sé, ai livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all’art.117, secondo comma,

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lettera m), Cost. In questo senso si esprime l’articolo 22, comma 2, della L.241/1990, che fa salva la potestà delle Regioni e degli Enti Locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela”.

All‟obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in capo alle amministrazioni, corrisponde il diritto di chiunque di richiederli nei casi di omissione della pubblicazione. Questa richiesta, definita di accesso civico60, è gratuita, non deve

essere motivata e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. Entro trenata giorni dalla richiesta, poi, l‟amministrazione pubblica il documento richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero ne trasmette il collegamento ipertestuale, come anche nel caso di pubblicazione già avvenuta.

Inoltre nella home page dei siti istituzionali è collocata la sezione “Amministrazione Trasparente” in cui sono contenuti dati, informazioni e documenti di pubblicazione obbligatoria. 61

Il Decreto Legislativo rappresenta un proseguimento nell‟opera intrapresa dalla Legge 190/2012 (anticorruzione) e, attraverso una maggiore trasparenza di tutte le Pubbliche Amministrazione, assolve gli obiettivi fondamentali quali:

- Favorire la prevenzione della corruzione

- Attivare un nuovo tipo di “controllo sociale” (accesso civico); - Sostenere il miglioramento delle performance;

- Migliorare l‟accountability dei manager pubblici;

- Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e cittadini.

Sul versante degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicazione, ai sensi del decreto 33/2013, l'ANAC invita le società ad adottare un “programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, secondo lo schema individuato all'art.11 delpresente decreto. Tutte le società partecipate, comprese quelle in house, devono quindi sviluppare dei

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La tutela giuridica del diritto di accesso civico è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo 61

Rispetto a tale disposizione, il garante ha osservato come rendere disponibile su un’altra sezione del sito i dati dopo il decorso del termine di cinque anni significhi non sottoporre la disponibilità dei dai e delle informazioni a termine alcuno e rendere la conoscibilità dei dati di fatto prolungata sine die, assoggettandoli alla reperibilità tramite dei motori di ricerca generali, in completa violazione del “diritto all’oblio” più volte ricordato dalla Corte di Giustizia. La richiesta di modifica non è stata tuttavia considerata nella redazione del testo finale.

50 modelli organizzativi e di controllo interno conformi alla normativa sulla corruzione, adeguando i propri siti web con dati ed informazioni da pubblicare ai sensi del Decreto sulla Trasparenza.

Al fine di poter monitorare gli obblighi di pubblicazione del decreto trasparenza econsentire un accompagnamento delle P.A. nel percorso di attuazione, si è proceduto ad aggiornare il cd. sistema “Bussola della Trasparenza”, in modo da adeguarlo ai nuovi adempimenti normativi. È stato, infatti, attivata una sezione del sito in cui le Pubbliche Amministrazioni, potranno, in modo semplice, testare i propri siti istituzionali ed adeguarsi ai nuovi adempimenti.

La Bussola della Trasparenza è, quindi, uno strumento che consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di utilizzare degli strumenti per l‟analisi ed il monitoraggio dei siti web. Il suo principale obiettivo è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali. Grazie a questo decreto, la Bussola è diventata uno strumento di supporto indispensabile per monitorare in tempo reale la conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le PA verificandone, continuamente ed in tempo reale, l‟evoluzione su tutto il territorio nazionale in modo completamente automatico nazionale, in modo completamente automatico.

Per quanto attiene all‟apparato sanzionatorio, il Legislatore all‟art. 46 del presente decreto ha stabilito che gli adempimenti degli obblighi prescritti costituiscono, salvo che il responsabile non provi che l‟inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale

causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.62

In conclusione, all‟art.13 del capo II del decreto in esame, sono specificatamente previsti gli obblighi di pubblicazione concernenti l‟organizzazione della Pubblica Amministrazione. Infatti è previsto l‟obbligo di pubblicazione e aggiornamento delle informazioni e dei dati concernenti la propria organizzazione, corredati dei documenti

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51 di riferimento, tra i quali i dati relativi: agli organi di indirizzo politico, di amministrazione e gestione, e le rispettive competenze; all‟articolazione degli uffici, le competenze e le risorse loro assegnate, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli dei singoli uffici; all‟organigramma dell‟organizzazione dell‟amministrazione; all‟elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle e-mail istituzionali e di Pec, cui il cittadino può rivolgersi.

Per ciò che concerne il Comune di Palermo, la sopracitata delibera segnala che, ai sensi della Legge Regionale n.11 del 06 Giungo 201563, è stato modificato l'art.18, comma 2, della L.R. 22/2008, prescrivendo per le aziende pubbliche ex municipalizzate, l'obbligo di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali di tutti gli atti adottati dai consigli di amministrazione nonché le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1 della sopracitata norma Regionale.