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Tuttavia, il Vagrancy Act del 1744 non risolse il problema, divenuto intollerabile dall’inizio del XVIII secolo, dell’aumento consistente del numero di vagabondi e mendicanti che infestavano le città. Un ulteriore aumento del numero di tali soggetti si ebbe al termine delle guerre napoleoniche, all’inizio del XIX secolo, quando i veterani militari, tornati in Inghilterra desiderosi di riprendere il loro posto nella società, si ritrovarono a dover affrontare uno scenario di recessione e disoccupazione tale, che molti di loro si ridussero a mendicare per sopravvivere; il problema era diventato così allarmante212 che la Camera dei Comuni incaricò dei

Comitati ad hoc di svolgere una serie di inchieste sulla prevalenza di vagabondaggio e mendicità, che durarono dal 1815 al 1822213. Tali Comitati

raccolsero svariate testimonianze riguardo al carattere fraudolento e mendace dei mendicanti. Questi erano comunemente ritenuti dediti a vizi vari, quali l’ubriachezza e il gioco d’azzardo, considerati due delle cause principali dell’accattonaggio. In particolare, i negozi di gin e le taverne214 erano reputati

molto pericolosi poiché fungevano da cruciali punti di ritrovo dei mendicanti, i quali frequentavano assiduamente tali luoghi, sperperandovi l’intero ricavato della loro elemosina215. Da tali testimonianze emerse inoltre che c’erano vari tipi di

accattoni: gli “street beggars”, che mendicavano per strada, i “twopenny-post beggars”, i quali scrivevano le “begging letters” (lettere finalizzate a sollecitare

211 An Act to amend and make more effectual the Laws relating to Rogues, Vagabonds and other

Idle and Disorderly Persons, 17 Geo. II, c. 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9 (1744), in 9 STATUTES OF THE

REALM, 1708-1713, pp. 977, 978.

212 T. BURACCHI, Origini ed evoluzione del carcere moderno, cit., p. 96. Vedi anche E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico-giuridico, cit., vol. I, p. 82.

213 S. WEBB, B. WEBB, English Poor Law History. Part I: The Old Poor Law, cit., p. 361. Vedi anche N. ROGERS, Policing the Poor in Eighteenth-Century London, cit., p. 145.

214 Le più note erano The Rose and Crown (nota nel gergo di strada come The Beggar’s Opera) e

The Robin Hood.

215 C. J. RIBTON-TURNER, A history of vagrants and vagrancy, and beggars and begging, London, Chapman and Hall, 1887, pp. 219-220.

offerte in denaro) e i “knocker-beggars”, che bussavano alle porte delle case per chiedere l’elemosina216.

Il Committee on the State of Mendicity in the Metropolis (Comitato sullo stato della mendicità nella metropoli) del 1815 e il Select Committee on the Existing Laws Relating to Vagrancy (Comitato sulle leggi riguardanti il vagabondaggio) del 1821, furono incaricati di esaminare lo stato corrente della legislazione contro vagabondaggio e mendicità; ne constatarono la cattiva amministrazione da parte delle autorità, corrotta e inefficiente al punto tale da aver finito per incoraggiare l’accattonaggio e il vagabondaggio, invece di sopprimerli. Questi Comitati d’inchiesta, infatti, rilevarono il fallimento del Vagrancy Act del 1744 nel prevenire e reprimere vagabondaggio e mendicità, in quanto i giudici di pace e i connestabili o non applicavano tale legge, o la applicavano in maniera arbitraria e distorta, ricorrendo ad una serie di espedienti e dando così luogo ad abusi, frodi e, infine, ad una vera e propria degenerazione del Vagrancy Act217.

In primo luogo, dalle indagini emerse che spesso il ricorso alla “privy search” avveniva per scopi diversi dalla repressione di vagabondaggio e mendicità. Essa era utilizzata, ad esempio, per ripulire le strade dalle prostitute; oppure, su richiesta del Privy Council218, per reclutare sommariamente degli uomini in

momenti di bisogno, sfruttando il fatto che il Vagrancy Act del 1744 attribuiva ai giudici di pace il potere di arruolare nell’esercito o nella marina inglesi ogni farabutto o vagabondo, di sesso maschile e maggiore di dodici anni, dopo che questo era stato punito219.

Da tali inchieste emerse inoltre che il potere attribuito a chiunque di arrestare i vagabondi e mendicanti era spesso utilizzato come metodo di estorsione; non di rado, infatti, venivano arrestate persone innocenti al solo scopo di chiedere loro dei soldi per lasciarle andare220.

216 Ivi, p. 218.

217 La ricostruzione proposta è di S. WEBB, B. WEBB, English Poor Law History. Part I: The Old

Poor Law, cit., p. 361. Vedi anche E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico-

giuridico, cit., vol. I, p. 132. Tale ricostruzione è parzialmente criticata da N. ROGERS, Policing the

Poor in Eighteenth-Century London, cit.

218 Organo, all'epoca molto potente, dotato del potere di emettere ordini esecutivi, attraverso il quale il sovrano esercitava le prerogative reali. W. S. HOLDSWORTH, A History of English Law, cit.,

vol. X, pp. 464-466. 219 17 Geo. II, c. 5 (1744).

220 S. WEBB, B. WEBB, English Poor Law History. Part I: The Old Poor Law, cit., pp. 362-363, 366-369.

Ancora, il Comitato sullo stato della mendicità nella metropoli accertò che il sistema delle ricompense offerte per la cattura di vagabondi e mendicanti dava origine a numerosi soprusi, in quanto spesso cacciatori di taglie e ufficiali corrotti arrestavano persone innocenti solo per arricchirsi. Per di più tale sistema, previsto dalla legge per incentivare i connestabili ad arrestare vagabondi e mendicanti, sortì invece l’effetto opposto di disincentivarne la cattura, poiché i connestabili erano esitanti ad eseguire gli arresti. Ciò sia perché sovente non venivano pagate loro le ricompense, in quanto i giudici di pace non volevano sostenere costi troppo alti per la cattura di vagabondi e mendicanti221, sia perché temevano

l’indignazione e la collera della folla, che nutriva un’istintiva simpatia per accattoni e vagabondi ed era contraria alla loro cattura, convinta che i connestabili li arrestassero solo al fine di ottenere le ricompense222.

Il Comitato sullo stato della mendicità nella metropoli sottolineò anche che, alla fine del XVIII secolo, i giudici di pace avevano smesso di irrogare le severe pene223 previste dai Vagrancy Acts del 1744 e del 1792224, ritenute barbare e

inumane225, limitandosi semplicemente a concedere i lasciapassare senza prima

comminare le sanzioni (passes without punishment)226. In conseguenza di ciò, tali

lasciapassare divennero di fatto un’autorizzazione a mendicare. In questo modo, il sistema dei lasciapassare, pensato dalla legge come una mera vicenda successiva all’esecuzione della pena, fu invece spesso utilizzato da giudici di pace e connestabili come espediente per liberare le proprie parrocchie da vagabondi e

221 I giudici di pace avevano il potere discrezionale di concedere o meno tali ricompense. N. ROGERS, Policing the Poor in Eighteenth-Century London, cit., pp. 129, 130.

222 S. WEBB, B. WEBB, English Poor Law History. Part I: The Old Poor Law, cit., pp. 369-372. Vedi anche N. ROGERS, Policing the Poor in Eighteenth-Century London, cit., pp. 129-130, 137.

223 Fustigazione e detenzione nelle case di correzione.

224 Il Vagrancy Act del 1792 (32 Geo. III, c. 45) era stato appositamente ideato proprio per limitare i poteri discrezionali dei giudici di pace nella comminazione delle pene e reprimere l’abuso del sistema dei lasciapassare. Questa legge, infatti, per la prima volta stabilì il minimo della pena per il reato di vagrancy, prevedendo espressamente che i giudici di pace potessero concedere i lasciapassare ai vagrants solo dopo che questi fossero stati frustati o imprigionati nelle case di correzione per almeno sette giorni. S. WEBB, B. WEBB, English Poor Law History. Part I: The Old

Poor Law, cit., pp. 381-382. Vedi anche N. ROGERS, Policing the Poor in Eighteenth-Century

London, cit., p. 143; E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico-giuridico, cit.,

vol. I, p. 132.

225 “The public whipping of men and women […] seemed an intolerable barbarity. The physical

horror and moral contamination of the gaols […] made them [the justices] loth to sentence mere beggars […] to imprisonment. […] The net effect was that […] both kinds of punishment fell into disuse”. S. WEBB, B. WEBB, English Poor Law History. Part I: The Old Poor Law, pp. 375-376.

226 Ivi, pp. 372, 375-376, 378-379, 382-383. Vedi anche E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi.

mendicanti stranieri, i quali venivano semplicemente arrestati e trasferiti nelle altre parrocchie, senza essere prima puniti. Tale pratica, quindi, ridusse la legislazione anti-vagabondaggio ad una mera operazione di trasferimento di accattoni e vagabondi, privandola del suo intento punitivo227.

Il Comitato sulle leggi riguardanti il vagabondaggio osservò che, nonostante228 il

Vagrancy Act del 1744 fosse stato emanato allo scopo di semplificare le leggi sul vagabondaggio allora vigenti229, le sue definizioni erano vaghe e molte delle sue

disposizioni erano di dubbio significato. Inoltre, le difficoltà derivanti dalla scarsa chiarezza di questa legge erano state incrementate dalle230 numerose successive

addizioni legislative231, in quanto dal 1744 erano state emanate ben altre diciotto

leggi sullo stesso argomento. Ciò aveva contribuito a creare un’intricata struttura legislativa, rivelatasi inadeguata a prevenire e reprimere vagabondaggio e mendicità; inadeguatezza dimostrata dal crescente numero di accattoni e vagabondi, nonché dall’enorme spesa sostenuta per il loro arresto, mantenimento e trasferimento con i lasciapassare232.

Infatti, essendo cadute in desuetudine, le pene previste per mendicanti e vagabondi persero il loro effetto deterrente, cosicché questi smisero di averne timore e, quindi, di opporre resistenza all’arresto. In conseguenza di ciò, il metodo delle taglie, previsto dalla legge per stimolare la repressione di vagabondi e accattoni, sortì invece l’effetto opposto, insieme al metodo dei lasciapassare, di fungere da stimolo al vagabondaggio e alla mendicità, in quanto233 la

combinazione dei due sistemi trasformò la cattura di tali soggetti in un commercio, dando origine ad una prassi di collusione tra il vagrant e chi lo arrestava. Il vagabondo mendicante, infatti, non temendo più le pene e volendo essere trasferito nella sua parrocchia di residenza a spese pubbliche, si offriva

227 S. WEBB, B. WEBB, English Poor Law History. Part I: The Old Poor Law, pp. 372, 375-376, 378-379, 382-383.

228 C. J. RIBTON-TURNER, A history of vagrants and vagrancy, and beggars and begging, cit., pp. 228-229.

229 Ibidem. Vedi anche E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico-giuridico, cit., vol. I, p. 130.

230 C. J. RIBTON-TURNER, A history of vagrants and vagrancy, and beggars and begging, cit., pp. 228-229.

231 E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico-giuridico, cit., vol. I, p. 130. 232 C. J. RIBTON-TURNER, A history of vagrants and vagrancy, and beggars and begging, cit., pp. 228-229.

233 S. WEBB, B. WEBB, English Poor Law History. Part I: The Old Poor Law, cit., pp. 369-370, 372-373, 391-392.

volontariamente per essere catturato, dopo essersi accordato con chi lo arrestava per dividersi il denaro della ricompensa234.

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