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CRITICA ALL'ATTUALE RISPOSTA GIUSPOLITICA INGLESE AL PROBLEMA DELL'ACCATTONAGGIO

5. Critica all'intero complesso di misure coercitive e impositive anti accattonaggio in una prospettiva di incompatibilità con la Convenzione

5.1. In particolare, gli ASBOs come “eversione dei diritti umani”

Notevoli problemi di compatibilità con i diritti umani riconosciuti e tutelati dalla CEDU si pongono in relazione agli ASBOs136; provvedimenti, spesso utilizzati per

contrastare la mendicità137, introdotti dalla sezione 1 del Crime and Disorder Act

del 1998138. Il che è alquanto contraddittorio, considerato che nello stesso anno il

Parlamento inglese ha approvato lo Human Rights Act139, legge che, come si è

detto, ha incorporato nell’ordinamento nazionale il catalogo dei diritti umani proclamati nella CEDU. Una delle principali antinomie della politica pubblica inglese degli ultimi anni, infatti, è data dalla compresenza al suo interno, da una parte, della lotta per il riconoscimento dei diritti umani, culminata nello Human Rights Act, e dall’altra, del ricorso estensivo agli ASBOs, misure di pubblica sicurezza congegnate proprio in modo da aggirare suddetti diritti140. Tant’è vero

che, nel 2005, l’allora Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa141,

Alvaro Gil-Robles, ha criticato fortemente queste ordinanze, esprimendo al riguardo una lunga serie di preoccupazioni142.

Un autore eminente quale Andrew Ashworth ha condannato gli ASBOs, definendoli “the subversion of human rights” (“l'eversione dei diritti umani”)143;

la stessa autorevole dottrina ha inoltre precisato che una strategia politica che utilizza misure del genere è “incoerente, potenzialmente oppressiva, e contraria sia allo spirito che alla lettera della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo”144, tanto sotto il profilo sostanziale (come si è evidenziato nei

paragrafi precedenti), quanto sotto quello procedurale.

136 A. ASHWORTH, Social Control and “Anti-Social Behaviour”: The Subversion of Human Rights, in 120 Law Quarterly Review, 2004, pp. 263-291, pp. 264-265.

137 L. CHARLESWORTH, Readings of begging, cit., pp. 4, 12. 138 Crime and Disorder Act 1998, c. 37.

139 Human Rights Act 1998, c. 42.

140 A. ASHWORTH, Social Control and “Anti-Social Behaviour”, cit., p. 264.

141 Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa è un'istituzione indipendente finalizzata a promuovere la sensibilizzazione e l’effettivo rispetto dei diritti umani negli Stati membri del Consiglio d'Europa; la carica in questione è stata istituita nel 1999 in forza di una risoluzione del Consiglio dei Ministri. Ruolo e obiettivi del Commissario per i diritti umani del

Consiglio d'Europa, in http://www.coe.int/T/I/Commissario_per_i_Diritti_dell'Uomo/intro.asp.

142 S. MACDONALD, A Suicidal Woman, Roaming Pigs and a Noisy Trampolinist: Refining the

ASBO’s Definition of ‘Anti-Social Behaviour’, in 69(2) Modern Law Review, 2006, pp. 183-213, p.

185.

143 A. ASHWORTH, Social Control and “Anti-Social Behaviour”, cit., p. 263. 144 Ivi, p. 287.

Si è detto, nel precedente capitolo, che il diritto inglese classifica l’ASBO come ordinanza civile preventiva emessa in un processo civile. Nell'ordinamento inglese, tuttavia, la mancata osservanza di un’ordinanza civile generalmente costituisce un'ipotesi di contempt of court (oltraggio alla corte), illecito civile punibile anche con la reclusione fino a due anni; la violazione di un ASBO, invece, costituisce un reato punibile anche con la reclusione fino a cinque anni145.

Risulta pertanto evidente che, in termini di controllo sociale, la progettazione dell’ASBO quale misura “ibrida” rappresenta un chiaro tentativo del Governo di trarre il massimo vantaggio dalle forme legali146. Per citare Ashworth:

“It is plain that in introducing the anti-social behaviour order […] the government intended to sail as close to the wind as possible”147.

Da un punto di vista sostanziale, infatti, il procedimento in cui l’ASBO viene emesso è un processo penale, non civile, e l’ASBO è un’ordinanza punitiva, non preventiva148. In pratica, quindi, il Governo inglese ha ceduto alla tentazione di

utilizzare sanzioni che sono delle vere e proprie pene, limitandosi a denominarle diversamente. Ne consegue che l’ASBO viola gli artt. 6 e 7 CEDU, in quanto la sua natura ibrida gli consente di aggirare gli speciali diritti fondamentali espressamente previsti da tali disposizioni, rispettivamente, per le persone accusate di reati e per le persone alle quali vengono imposte delle pene149.

Un primo problema di compatibilità si profila rispetto al secondo e al terzo comma dell'art. 6 CEDU150. Tale disposizione, composta da tre commi, assicura il

145 La ricostruzione dell’ASBO come ordinanza civile preventiva (emessa in un processo civile), la cui violazione, però, costituisce un reato punibile con la reclusione fino a cinque anni è stata ribadita dalla House of Lords nella sentenza Clingham v. Kensington and Chelsea Royal L.B.C. (2003) 1 A.C. 787. Ivi, pp. 267-268, 276, 277, 278, 280, 281.

146 Ivi, pp. 268, 269, 280. 147 Ivi, p. 289.

148 Ivi, pp. 268, 281. 149 Ivi, pp. 269, 272, 289.

150 CEDU 1950, art. 6 - Diritto ad un processo equo: “[...]

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha più specialmente diritto a:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c) difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo

diritto ad un processo equo, che si articola in un’ampia gamma di garanzie processuali.

Il primo comma prevede il diritto generale alla pubblicità e ragionevole durata del processo, e ad un tribunale indipendente e imparziale; il secondo comma sancisce la presunzione d’innocenza; e il terzo comma elenca i diritti di difesa, quali i diritti ad essere prontamente informati delle accuse a proprio carico, al tempo e alle facilitazioni necessarie per preparare la propria difesa, all’assistenza legale, a confrontarsi con i testi a carico e ad ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testi a discarico, nonché all’assistenza di un interprete.

Le garanzie processuali previste dal primo comma dell’art. 6 CEDU si applicano sia al processo civile che al processo penale; al contrario, quelle elencate dal secondo e terzo comma si riferiscono esclusivamente al processo penale, dove la “persona accusata di un reato” necessita di tutele maggiori, in quanto è in gioco la sua libertà personale151. Proprio al fine di aggirare queste tutele ulteriori, l’ASBO è

classificato nell’ordinamento inglese come ordinanza civile emessa al termine di un processo civile; in questo modo, quindi, viola l’art. 6 CEDU, in quanto viene emesso in un processo che, pur avendo natura sostanzialmente penale, non è sottoposto alle garanzie processuali appositamente previste per il processo penale dal secondo e terzo comma di questa disposizione152; tutele che vengono applicate

solo dopo che l’ASBO è stato violato153.

Un ulteriore problema di compatibilità si pone rispetto al primo comma dell’art. 7 CEDU154, che sancisce il divieto di applicazione retroattiva della pena più

sfavorevole al reo.

Tale divieto si riferisce esclusivamente alle pene, e non anche alle ordinanze preventive; queste ordinanze, infatti, sono soggette ad un regime meno severo esigano gli interessi della giustizia;

d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza”, in R. LUZZATTO, F. POKAR, Codice di diritto internazionale pubblico, cit., p. 184.

151 A. ASHWORTH, Social Control and “Anti-Social Behaviour”, cit., pp. 273, 275. 152 Ivi, pp. 268-269, 289.

153 Ivi, pp. 277, 278.

154 CEDU 1950, art. 7 – Nulla poena sine lege: “1. Nessuno può essere condannato per una azione

o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”, in R. LUZZATTO, F. POKAR,

delle pene, sulla base del fatto che possono essere imposte anche in assenza di una condanna penale, e che sono finalizzate ad assicurare la protezione della collettività155. Proprio al fine di eludere il principio di irretroattività suddetto,

l’ASBO è classificato come ordinanza preventiva, e in quanto tale è applicabile retroattivamente; in questo modo, quindi, viola l’art. 7 CEDU, in quanto, pur avendo natura sostanzialmente punitiva, non è sottoposto al divieto di applicazione retroattiva appositamente previsto per le pene da questa disposizione156.

È degno di nota che la Corte europea dei diritti dell’uomo, onde impedire che gli Stati aggirino le tutele previste dagli artt. 6 e 7 CEDU “etichettando” come civile un processo che in realtà ha natura penale, o come preventiva un’ordinanza che in realtà ha natura punitiva, ha sviluppato la teoria della “anti-subversion”. La Corte, infatti, ha adottato un’interpretazione autonoma delle locuzioni “persona accusata di un reato” e “pena” utilizzate dalle due disposizioni in questione. In forza di tale interpretazione, nel decidere se un processo è penale e se un’ordinanza è punitiva, ritenendosi completamente svincolata dalle relative denominazioni giuridiche adottate a livello nazionale, la Corte guarda alla sostanza del processo e dell’ordinanza, e non alla forma loro attribuita dai singoli Stati157.

Secondo la Corte, ai fini dell’applicazione delle tutele previste dall’art. 6 CEDU, un processo, anche se formalmente classificato dallo Stato come civile, è sostanzialmente penale qualora sia stato intentato da una pubblica autorità, lo standard della prova richiesto sia quello del processo penale, e la sanzione imposta sia così severa da avere carattere punitivo158; allo stesso modo, ai fini

dell’applicazione delle tutele previste dall’art. 7 CEDU, un’ordinanza è sostanzialmente punitiva, anche se formalmente classificata dallo Stato come preventiva, qualora gli effetti della sua violazione siano punitivi159.

Alla luce di ciò, è auspicabile che la Corte, qualora investita della questione, applicando agli ASBOs la teoria della “anti-subversion”, dichiari che queste

155 A. ASHWORTH, Social Control and “Anti-Social Behaviour”, cit., pp. 266-267, 279. 156 Ivi, pp. 268-269, 289.

157 Ivi, pp. 268, 275, 280, 289, 290. 158 Ivi, pp. 268, 276.

misure “ibride” sono ordinanze sostanzialmente punitive che vengono emesse in un processo sostanzialmente penale, e che pertanto devono conformarsi alle tutele previste dagli artt. 6 e 7 CEDU160. Infatti, il quantum della prova necessario a

convincere il giudice ad emettere tali ordinanze è equivalente allo standard probatorio richiesto nel processo penale (lo standard della prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”)161. Inoltre, queste misure hanno carattere indiscutibilmente

punitivo. Infine, per espressa previsione legislativa, possono essere richieste solo da una “relevant authority”, e la loro violazione può essere sanzionata con una pena così severa da avere carattere punitivo (la reclusione fino a cinque anni)162.

160 Ivi, pp. 268-269, 276, 278, 281, 291.

161 P. MURPHY (a cura di), Blackstone's Criminal Practice, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 1952-1953.

CAPITOLO IV

LA REPRESSIONE E LE QUALIFICAZIONI GIURIDICHE

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