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I risultati delle indagini svolte dai Comitati d’inchiesta, evidenziando la necessità di una riforma della legislazione anti-vagabondaggio235, costituirono l’impulso al

Vagrancy Act del 1822236, atto provvisorio destinato a rimanere in vigore per soli

due anni. Tale legge fu modificata e resa definitiva dal successivo Vagrancy Act del 1824, sotto Giorgio IV237, che abrogò tutta la legislazione precedente sul

vagabondaggio e ricodificò l’intera materia238.

Questo atto legislativo abolì in modo significativo le disposizioni che prevedevano i sistemi dei lasciapassare e delle ricompense, come raccomandato dai Comitati d’inchiesta239. Consolidò invece il potere attribuito a chiunque di

arrestare i mendicanti e vagabondi e consegnarli a un giudice di pace240. Mantenne

anche l'ormai tradizionale classificazione dei vagabondi in tre categorie (idle and disorderly persons, rogues and vagabonds e incorrigible rogues), elencando i soggetti che rientravano in ognuna di esse241.

La categoria delle idle and disorderly persons comprendeva: chi, pur essendo capace di mantenere se stesso o la propria famiglia, si rifiutava di farlo, così gravando o facendo gravare la propria famiglia sulla parrocchia; chi si ripresentava nella parrocchia da cui era stato legalmente rimosso, tornando a

234 Ibidem. Vedi anche E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico-giuridico, cit., vol. I, p. 132.

235 S. WEBB, B. WEBB, English Poor Law History. Part I: The Old Poor Law, cit., pp. 355, 392. Vedi anche W. S. HOLDSWORTH, A History of English Law, cit., vol. X, pp. 178-179; J. LAMBERT,

Vagrancy laws and vagrants, cit., p. 20; N. ROGERS, Policing the Poor in Eighteenth-Century

London, cit., pp. 138-139.

236 3 Geo. IV, c. 40 (1822). 237 5 Geo. IV, c. 83 (1824).

238 S. WEBB, B. WEBB, English Poor Law History. Part I: The Old Poor Law, cit., pp. 355, 392. Vedi anche W. S. HOLDSWORTH, A History of English Law, cit., vol. X, pp. 178-179; J. LAMBERT,

Vagrancy laws and vagrants, cit., p. 20; E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio

sociologico-giuridico, cit., vol. I, pp. 132-133.

239 W. S. HOLDSWORTH, A History of English Law, cit., vol. XIII, p. 315. Vedi anche S. WEBB, B. WEBB, English Poor Law History. Part I: The Old Poor Law, cit., p. 392; N. ROGERS, Policing the

Poor in Eighteenth-Century London, cit., p. 146.

240 E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico-giuridico, cit., vol. I, p. 134. 241 Ivi, p. 133. Vedi anche J. LAMBERT, Vagrancy laws and vagrants, cit., p. 20.

gravare su di essa; venditori ambulanti senza l’apposita licenza; prostitute che si comportavano in modo riottoso o indecente; chi mendicava in luogo pubblico o induceva un ragazzo a mendicare242.

La categoria dei rogues and vagabonds, invece, includeva: idle and disorderly persons recidivi; sedicenti indovini e chiromanti; rough sleepers (chi, privo di mezzi di sussistenza, viveva e dormiva per strada); chi commetteva uno dei tre diversi reati di exposure (esposizione indecente, in luogo pubblico, di stampe oscene, di parti private del proprio corpo, o di lesioni o deformità per chiedere l’elemosina); chi chiedeva l’elemosina o altre contribuzioni benefiche, con pretesti falsi o fraudolenti; chi abbandonava moglie e figli, lasciandoli a carico della parrocchia; giocatori d’azzardo; custodi o possessori di appositi strumenti, con l'intento criminoso per scassinare abitazioni; portatori di armi offensive, con intento criminoso; chi veniva trovato in abitazioni e simili, con intento criminoso; persone sospette o presunti ladri, con intento criminoso; idle and disorderly persons che opponevano resistenza all'arresto243.

Appartenevano infine alla categoria degli incorrigible rogues: detenuti, condannati in base al Vagrancy Act, fuggitivi; rogues and vagabonds recidivi; rogues and vagabonds che opponevano resistenza all'arresto244.

In base a questo atto legislativo, il corpo del vagabondo mendicante, precedentemente frustato, marchiato, tagliato e giustiziato, non poteva più essere toccato. Solo con il Vagrancy Act del 1824, quindi, alle pene corporali (rivelatesi fallimentari nel reprimere vagabondaggio e mendicità, già cadute in desuetudine e prive di effetto deterrente) si sostituì definitivamente l’internamento nelle case di correzione; sanzione quest'ultima presentata come finalizzata a scoraggiare altri dal commettere crimini, punire il reo, ma soprattutto correggerne il carattere morale attraverso il lavoro coatto e la disciplina ferrea245.

In forza di questa legge, infatti, la pena prevista per il reato di vagrancy era la condanna, su ordine dei giudici di pace, al lavoro duro nelle case di correzione; reclusione la cui durata aumentava progressivamente a seconda che il reo

242 E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico-giuridico, cit., vol. I, p. 133. 243 Ibidem.

244 Ivi, p. 134.

rientrasse nella categoria delle idle and disorderly persons (fino a un mese), in quella dei rogues and vagabonds (fino a tre mesi), o in quella degli incorrigible rogues (fino a un anno)246.

Dal momento che, nel III anno del Regno dell'attuale Sua Maestà, è stata emanata una legge […] in materia di […] vagabondi […] [3 Geo. IV, c. 40 (1822)]; e dal momento che detta legge doveva rimanere in vigore fino al primo settembre 1824, e non oltre; e che è opportuno provvedere ancora alla repressione del vagabondaggio […]; si ordina pertanto […] che tutte le leggi finora emanate in materia di […] vagabondi […], devono essere abrogate [...]

E dal momento che, in forza di una legge emanata nel XXXII anno del Regno dell'ultima Sua Maestà, Re Giorgio III […] [32 Geo. III, c. 45 (1792)], […] ai giudici di pace è stato attribuito il potere di ordinare che ogni detenuto, non appena scarcerato, fosse trasferito con un lasciapassare, nella maniera ivi indicata […]; e dal momento che si sono levati dubbi se siffatte parti di tale legge […] siano state abrogate dalle disposizioni della sopra citata legge del III anno del Regno dell'attuale Sua Maestà [3 Geo. IV, c. 40 (1822)]; e dal momento che è opportuno eliminare tali dubbi; pertanto, […] si ordina che tutte le siffatte disposizioni della sopra citata legge del XXXII anno del Regno dell'ultima Sua Maestà, Re Giorgio III [32 Geo. III, c. 45 (1792)], che attribuiscono siffatto potere di trasferire con un lasciapassare ogni detenuto […] devono essere abrogate [...]

E si ordina inoltre che: chi, [pur] essendo, in tutto o in parte, abile a mantenere se stesso o la propria famiglia, col lavoro o altrimenti, volontariamente rifiuta o trascura di farlo, di modo che egli stesso o qualcuno della sua famiglia che egli può essere legalmente costretto a mantenere, diventano a carico della parrocchia; chi ritorna alla parrocchia […] da cui è stato legalmente rimosso per ordine di due giudici di pace, e diventa a carico della stessa, a meno che egli non produca un certificato […] di un'altra parrocchia [...], con cui si riconosca che egli è domiciliato in tale parrocchia [...]; chi, essendo piccolo mercante o venditore ambulante, va in giro e traffica senza avere la debita licenza o essere altrimenti autorizzato; chi, essendo una comune prostituta, va in giro per le vie o luoghi di pubblico ritrovo e si comporta in modo riottoso o indecente; e chi va in giro o si pone in un qualunque luogo pubblico, strade […] [o altri luoghi simili], a mendicare, o è causa o procura che qualche ragazzo lo faccia; deve essere considerato una persona oziosa e disordinata […] e i giudici di pace possono condannare tale criminale […] alla casa di correzione, perché ivi sia tenuto al lavoro duro per un termine non eccedente un mese. E si ordina inoltre che: chi commette uno dei reati dianzi indicati, dopo essere stato condannato come una persona oziosa e disordinata; chi finge o pretende di predire la 246 E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico-giuridico, cit., vol. I, pp. 133-134, 139-140.

fortuna o adopera l'arte […] insidiosa della chiromanzia [...] per ingannare qualche suddito di Sua Maestà; chi va in giro e alloggia in qualche granaio o rimessa o in qualche edificio abbandonato non occupato, o all'aria aperta o sotto una tenda o un carro di vagone, e non ha evidenti mezzi di sussistenza e non dà buon conto di sè; chi volontariamente espone alla vista, in qualche via o luogo pubblico, nella vetrina o altra parte di qualche bottega o altro edificio ivi situato, stampe, pitture oscene o fa altra indecente esposizione; chi volontariamente, apertamente, oscenamente espone la propria persona in qualche via o luogo di pubblico ritrovo, con intento di insultare qualche donna; chi va in giro e con l'esposizione di piaghe o deformità cerca di ottenere l'elemosina; chi va in giro chiedendo e raccogliendo elemosine, o cerca di procurarsi contribuzioni di carità di qualunque natura, con pretesti falsi o fraudolenti; chi fugge e abbandona moglie e figli [...], cosicchè costoro o qualcuno di loro diventa a carico della parrocchia [...]; chi gioca o scommette in qualsiasi strada o altro luogo aperto e pubblico [...] a qualsiasi gioco […] d’azzardo; chi ha in custodia o in possesso grimaldelli, chiavi, leve e altri strumenti, con l'intento delittuoso di aprire a forza una casa [...] [o altri edifici del genere]; chi è fornito di fucile, pistole, coltelli, spade, bastoni o altra arma offensiva [...] con l'intento di commettere qualche azione criminosa; chi viene trovato in qualche abitazione, magazzino, rimessa [...] o in un cortile chiuso o giardino […], per un proposito illegale; ogni persona sospetta o presunto ladro, che frequenta riviere, canali, [...] o […] magazzini […] o strade […], con l'intento di commettere fellonia; chi, essendo arrestato come persona oziosa e disordinata, violentemente resiste a qualche connestabile o altro ufficiale […] che lo arresta, ed è conseguentemente arrestato [...]; deve essere considerato un furfante e vagabondo […]; e i giudici di pace possono condannare tale criminale […] alla casa di correzione, perché ivi sia tenuto al lavoro duro per un tempo non eccedente tre mesi [...]

E si ordina inoltre che: chi scappa da un luogo di legale detenzione prima che sia spirato il termine per il quale [vi] è stato condannato, in virtù della presente legge; chi commette un reato in violazione della presente legge, […] come furfante e vagabondo, dopo essere stato già precedentemente giudicato tale e, di conseguenza, debitamente condannato; chi, arrestato come furfante e vagabondo, oppone resistenza violenta al connestabile o altro ufficiale [...] che lo arresta, ed è conseguentemente condannato […]; deve essere considerato un furfante incorreggibile […]; e i giudici di pace possono condannare tale criminale […] alla casa di correzione, perché ivi rimanga [...] e […] sia tenuto al lavoro duro durante il periodo della sua detenzione [per un termine non eccedente un anno] [...]. E si ordina inoltre che chiunque può arrestare una persona colta a commettere un reato in violazione della presente legge, e condurla [...] davanti a un giudice di pace […]247.

247 An Act for the Punishment of the idle and disorderly Persons, and Rogues and Vagabonds, in

that Part of Great Britain called England, 5 Geo. IV, c. 83, s. 1-6 (1824), in

Il paradosso consiste nel fatto che il lavoro duro cui accattoni e vagabondi erano condannati nelle case di correzione, propagandato come metodo punitivo più umano e come desiderabile mezzo di reinserimento dei delinquenti nella società, assunse un aspetto sempre più punitivo e sempre meno rieducativo, trasformandosi in una vera e propria persecuzione fisica dei condannati. Questa particolare forma di pena implicava infatti l’uso di tecnologie penali innovative – come ad esempio il treadmill (“ruota a pedali”), noto anche come tread-wheel (“macchina a gradini”) o everlasting staircase (“scala perpetua”)248 – che in realtà

furono impiegate come strumenti di tortura dei detenuti. Ciò è dimostrato dal fatto che, durante i dibattiti parlamentari, il principale sostenitore del Vagrancy Act del 1822, George Chetwynd, fu accusato di “treadmill cruelty”, di infliggere la crudeltà del treadmill, congegno che, tra le tecnologie penali utilizzate nelle case di correzione, rappresentò sicuramente l’innovazione più rilevante e intimidatoria249. Si trattava, più precisamente, di un dispositivo ad energia umana,

consistente in un cilindro ruotante, cui erano applicati dei gradini. I detenuti dovevano salire sui gradini delle ruota, e farla girare per periodi di tempo lunghi e insopportabili. La forza generata da tale strumento veniva usata per macinare il grano o pompare l'acqua oppure, più frequentemente, senza scopo alcuno. In quest’ultimo caso, la ruota costituiva un lavoro inutile e quindi era palesemente uno strumento di tortura, poiché assolveva ad una funzione esclusivamente punitiva, e non anche rieducativa del condannato250.

Dalla ricostruzione storica proposta, pertanto, risulta evidente che il vagabondo mendicante è sempre stato trattato con straordinaria severità dal diritto penale inglese; e che della durezza medievale serba chiaramente le tracce il Vagrancy Act del 1824, ultimo anello di una secolare tradizione repressiva penalistica in materia251.

248 Strumento penale introdotto da William Cubitt nel 1818 come mezzo per punire e riformare i condannati detenuti in prigione. M. IGNATIEFF, Le origini del penitenziario, cit., p. 196.

249 M. J. D. ROBERTS, Public and Private in Early Nineteenth-Century London, cit., p. 282.

250 M. IGNATIEFF, Le origini del penitenziario, cit., p. 196.

CAPITOLO II

LE QUALIFICAZIONI GIURIDICHE DELLA MENDICITÀ

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