LA REPRESSIONE E LE QUALIFICAZIONI GIURIDICHE DELLA MENDICITÀ NELL'ORDINAMENTO ITALIANO
3. La repressione della mendicità tra Codice penale Zanardelli e legge di pubblica sicurezza del
Nel 1889, il Governo promulgò il nuovo Codice penale (il cosiddetto “Codice Zanardelli”, dal nome dell’allora Ministro di Grazia e Giustizia proponente il progetto); primo codice dell’Italia unita49, destinato a sostituire il Codice penale
sardo-italiano.
In merito alla repressione dell’accattonaggio, il Codice penale del 1889 mantenne una certa soluzione di continuità con il Code pénal e il Codice sardo-italiano, rispetto ai quali, però, ruppe il legame sistematico tra vagabondaggio e mendicità. Il reato di vagabondaggio, infatti, espunto dal codice perché ritenuto incompatibile con i principi di tipicità e tassatività, divenne un “illecito di
45 L. 2248/1865, all. B, art. 67, c. 1, in Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d’Italia, anno 1865, vol. 11, Torino, Stamperia Reale, 1865, p. 486.
46 L. 2248/1865, all. B, art. 68, c. 1, in Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d’Italia, cit., p. 487.
47 L. 2248/1865, all. B, art. 69, c. 2, in Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d’Italia, cit., p. 487.
48 A. SIMONI, La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana, cit., p. 373.
49 S. MUSIO, La vicenda del Codice Rocco nell'Italia repubblicana, in http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/musio/cap1.htm#h2.
polizia”, la cui repressione fu affidata alla nuova legge di pubblica sicurezza del 188950 e alle misure “di sicurezza e prevenzione” in essa contenute51.
Del modello francese e del precedente Codice sardo-italiano52, il Codice
Zanardelli mantenne invece la sanzione penale della mendicità (artt. 453 e seguenti), che fu però classificata tra le “contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico” – anziché tra i delitti – e punita con pene detentive più brevi, per una durata che variava a seconda delle ipotesi del reato53.
L’art. 453, infatti, sanzionava gli accattoni sorpresi a chiedere l’elemosina con l’arresto fino a cinque giorni (pena che si elevava fino ad un mese in caso di recidiva), qualora si trattasse di mendicanti abili al lavoro o di mendicanti inabili che non avevano adempiuto gli obblighi previsti dalla legge54. Tale disposizione
prevedeva anche che la contravvenzione non fosse esclusa in caso di mendicità mascherata col pretesto o la simulazione di rendere servizi o smerciare oggetti55.
Chiunque, essendo abile al lavoro, è colto a mendicare, è punito con l’arresto sino a cinque giorni; e, in caso di recidiva nello stesso reato, con l’arresto sino ad un mese.
Le stesse pene si applicano a chi, essendo inabile al lavoro, sia colto a mendicare senza aver adempiuto le prescrizioni stabilite dalla legge.
La contravvenzione non è esclusa dal fatto che il colpevole mendichi col pretesto o con la simulazione di rendere servizi alle persone o di smerciare oggetti56.
Inoltre, come nel Code pénal e nel Codice sardo-italiano, era contemplata la solita aggravante in caso di accattonaggio svolto in forme particolarmente disturbanti; segnatamente, le pene erano aggravate qualora la mendicità fosse commessa “in modo minaccioso, vessatorio o ripugnante” (art. 454)57.
50 R.D. 30 giugno 1889, n. 6144.
51 A. SIMONI, La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana, cit., pp. 374, 377. Vedi anche I. MEL, Il Nuovo Codice Penale Italiano, cit., pp. 841, 842; E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I
vagabondi. Studio sociologico-giuridico, cit., vol. I, p. 304.
52 Al riguardo, tuttavia, è d’obbligo precisare che già nel Codice penale sardo-italiano le pene detentive previste per i mendicanti erano notevolmente più brevi di quelle imposte dal Code pénal. A. SIMONI, La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana, cit., p. 373.
53 Ivi, p. 374. Vedi anche E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico-giuridico,
cit., vol. I, pp. 305, 332.
54 Ivi, p. 374. Vedi anche G. PANTOZZI, La mendicità ritornata, cit., p. 238.
55 A. SIMONI, La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana, cit., pp. 374-375. 56 C.p. 1889, art. 453, in I. MEL, Il Nuovo Codice Penale Italiano, cit., p. 842.
57 A. SIMONI, La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana, cit., p. 375. Vedi anche E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico-giuridico, cit., vol. I, p. 332.
Chiunque mendica in modo minaccioso, vessatorio o ripugnante, per circostanze di tempo, di luogo, di mezzo o di persona, è punito con l’arresto sino ad un mese [...]58.
Seppur non espressamente previsto dagli artt. 453 e seguenti del codice, in dottrina era pacifico che la repressione penale della mendicità ivi contenuta fosse applicabile solo all’accattonaggio svolto in pubblico; si trattava di un'interpretazione coerente con le disposizioni sulla mendicità contenute nella nuova legge di pubblica sicurezza, la quale faceva esplicito riferimento all’accattonaggio “per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico” (artt. 80 e 81)59.
Le disposizioni regolatrici della materia restarono così ripartite tra il codice penale e la legge di pubblica sicurezza. Anche nel Codice Zanardelli, infatti, la repressione penale dell’accattonaggio rimase fondata sulla distinzione tra mendicanti abili e inabili al lavoro60, in quanto l’art. 453 prevedeva la pena
detentiva per i mendicanti abili al lavoro e per quelli inabili che non avevano “adempiuto le prescrizioni stabilite dalla legge”; prescrizioni che, in pratica, si traducevano negli obblighi previsti dalla nuova legge di pubblica sicurezza61.
Ai sensi dell’art. 81 di questa legge, infatti, i mendicanti inabili colti a chiedere l’elemosina pubblicamente senza aver fatto constatare all’autorità di pubblica sicurezza la propria condizione di inabilità al lavoro, dovevano essere puniti ai sensi del Codice penale. In funzione di ciò, tale disposizione abolì la licenza di mendicità62, prevedendo, in sua sostituzione, l’obbligo per l’autorità di pubblica
sicurezza di inviare ad un ricovero di mendicità i mendicanti riconosciuti inabili63,
58 C.p. 1889, art. 454, in I. MEL, Il Nuovo Codice Penale Italiano, cit., p. 846.
59 A. SIMONI, La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana, cit., p. 375. Vedi anche E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico-giuridico, cit., vol. I, p. 332.
60 A. SIMONI, La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana, cit., p. 374. Vedi anche E. FLORIAN, G. CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico-giuridico, cit., vol. I, pp. 331-332.
61 A. SIMONI, La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana, cit., p. 374.
62 L’eliminazione dell’autorizzazione a mendicare, prevista per gli inabili dall’art. 67 della vecchia legge di pubblica sicurezza, fu voluta dall’allora presidente del Consiglio dei ministri, Francesco Crispi, fermamente convinto che la mendicità, in quanto mestiere illecito, non poteva e non doveva in alcun caso essere autorizzata. Egli, infatti, nella Relazione Ministeriale del 1888, affermò solennemente: “[…] io stimo una necessità morale che si proclami altamente il principio, essere l’accattonaggio un mestiere illecito […], e non potersi quindi più a lungo riconoscere l’accattonaggio autorizzato ”. I. MEL, Il Nuovo Codice Penale Italiano, cit., p. 843. Vedi anche G.
PANTOZZI, La mendicità ritornata, cit., p. 236.
63 L’autorità di pubblica sicurezza considerava inabili coloro che, per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali, non potevano provvedere alla propria sussistenza, accertando tali infermità e difetti mediante visita medica fiscale. M. BERGAMASCHI, Immagine e trattamento delle
indigenti e privi di parenti obbligati agli alimenti64. Inoltre, la norma stabiliva
espressamente su quali enti ricadeva, in concorso obbligatorio, l’onere del mantenimento degli inabili; le spese di ricovero erano da accollarsi, segnatamente, alle Opere pie esistenti in loco (in proporzione alle loro possibilità), in mancanza di queste al Comune e, se questo non era in grado di provvedere, allo Stato65.
[…] è proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico […]66.
[…] si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque non avendo fatto constatare all’autorità di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro, è colto a mendicare nei luoghi indicati nel precedente articolo.
Gli individui riconosciuti dall’autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, sono, quando non vi si provveda altrimenti, a cura dell’autorità medesima inviati in un ricovero di mendicità […].
Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei loro averi, la congregazione di carità del rispettivo comune di origine, le opere pie elemosiniere ivi esistenti […].
Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopraindicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del comune di origine; e ove il medesimo non possa provvedervi, […] sarà a carico dello Stato67.
In pratica, quindi, l’abilità al lavoro e l’adempimento degli obblighi legali definivano un diverso trattamento dei accattoni. Da una parte, la sanzione penale (l’arresto previsto dall’art. 453 del codice) per i mendicanti abili e per quelli inabili che non avevano fatto constatare all’autorità di pubblica sicurezza la propria inabilità. Dall’altra, il ricovero nel mendicicomio (previsto dall’art. 81
povertà estreme in una prospettiva storico-sociale, cit., p. 44.
64 A. SIMONI, La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana, cit., p. 374. Vedi anche G. PANTOZZI, La mendicità ritornata, cit., pp. 236-237; M. BERGAMASCHI, Immagine e trattamento
delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale, cit., pp. 43-44; E. FLORIAN, G.
CAVAGLIERI, I vagabondi. Studio sociologico-giuridico, cit., vol. I, p.p 331-332.
65 G. PANTOZZI, La mendicità ritornata, cit., p. 237. Vedi anche M. BERGAMASCHI, Immagine e
trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale, cit., p. 44; I. MEL, Il Nuovo
Codice Penale Italiano, cit., p. 843.
66 R.D. 6144/1889, art. 80, c. 1, in Codice di procedura penale e legge di pubblica sicurezza con
tutte le altre leggi penali e con commenti teorici e pratici, Firenze, Barbera, 1896, pp. 282-283.
67 R.D. 6144/1889, art. 81, c. 1-4, in Codice di procedura penale e legge di pubblica sicurezza con
della legge di pubblica sicurezza) per i mendicanti inabili che avevano fatto constatare di essere tali; questi, infatti, non erano sanzionati penalmente, in quanto avevano adempiuto agli obblighi previsti dalla legge68.
4. La repressione della mendicità tra Codice penale Rocco e legge di pubblica