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Parte seconda L’esercizio della professione sanitaria

A) Modalità del trattamento e requisiti dei dati:

3. Le denunce sanitarie obbligatorie

Le denunce sanitarie obbligatorie7 costituiscono atti informativi da do-versi presentare alle autorità competenti (ASL, Sindaco, nella sua veste di autorità sanitaria, ecc.) nei termini e nelle modalità previste sia per la tutela della salute collettiva sia per motivi statistico-sanitari ed epidemiologici8.

Queste denunce sono di norma di stretta competenza del medico9, ma vi possono essere circostanze in cui possono essere redatte da altre figure sa-nitarie, da cui la loro necessaria conoscenza per poter meglio affiancare il medico in questo compito di ordine amministrativo, da effettuarsi su appo-sita modulistica.

Le principali denunce sanitarie sono:

1) Dichiarazione di nascita, da presentarsi al Sindaco tramite l’Ufficiale di Stato civile entro 10 giorni dall’avvenuto parto (per approfondimenti ve-di anche capitolo riguardante l’atto ve-di nascita);

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5 N.B. Non può essere qualificato come falso ideologico un eventuale errore di diagnosi e/o prognosi, scaturito da erronea interpretazione di fatti clinici, mentre configura falso ideologico un certificato attestante una malattia inesistente.

6 art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, atte-sta falsamente che un fatto è atte-stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o atteatte-sta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476 (pena reclusione da uno a sei anni). Procedibilità d’ufficio”. – art. 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o

in autorizzazioni amministrative): “Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue

fun-zioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Procedibilità d’ufficio.”

7 N.B. Le denunce sanitarie obbligatorie formano, come anche il referto e la denuncia di reato, giuste cause imperative di rivelazione di segreto professionale (vedi capitolo relativo).

8 N.B. La mancata o ritardata su presentazione può configurare il reato di Rifiuto di atti d’ufficio: art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione): “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi e due anni. /…/ Procedibilità d’ufficio.”

9 N.B. Oltre a costituire un preciso obbligo di legge, la presentazione delle denunce ob-bligatorie rappresenta un preciso dovere deontologico. CdMC art. 74.

2) denuncia di nascita di infanti deformi, di cui al R.D. del 17 febbraio 1941 n°1127, da redigere su apposito modulo e presentare al Sindaco e all’Unità Operativa di Igiene e Sanità pubblica della ASL competente per territorio entro 2 giorni dalla nascita del bambino. Vanno denunciate tutte le forme di deformità congenite, specie quelle che riguardano l'apparato motore, di cui vanno specificate natura e estensione e quelle che possono comportare una invalidità permanente. - Denuncia di infanti immaturi: pre-sentata al responsabile di Igiene e Sanità pubblica della ASL competente per territorio entro le 24 ore dall’avvenuto parto10.

3) denuncia sanitaria delle cause di morte (da distinguersi dalla dichia-razione di morte che costituisce una denuncia amministrativa e non sanita-ria), va redatta dal medico curante e presentata all’Ufficiale dello Stato ci-vile o al Sindaco entro 24 ore dall'accertamento del decesso. La causa della morte deve essere indicata usando la nomenclatura nosologica ufficiale fornita dall'Istat. La denuncia può essere fatta su carta libera (ricettario del sanitario, modulo apposito dell'ospedale) e deve contenere cognome e no-me del defunto, luogo, data e ora del decesso e la causa di morte. Se la morte è avvenuta in assenza di assistenza medica, la denuncia delle cause di morte deve essere effettuata dal medico necroscopo nominato dall’ASL e la cui visita delle avvenire tra le 15 e le 30 ore dal decesso.

Oltre alla denuncia della causa di morte, va compilata l’apposita scheda Istat, fornita dal Comune e di cui esistono tre diversi modelli: uno per ma-schi, uno per le femmine e uno per le morti avvenute entro il primo anno di vita, precisando se si è trattato di morte naturale o da causa violenta (omi-cidio, suicidio o evento accidentale e, in tale caso, se si tratta di infortunio sul lavoro).

4) denuncia di casi di lesione da cui sia derivata o possa derivare

un'i-nabilità al lavoro anche parziale di carattere permanente, (fatta però

ecce-zione per i casi INAIL ed INPS, già segnalati con apposite denuncie) da inoltrarsi al Sindaco e al responsabile dell’Unità Operativa di Igiene e Sa-nità pubblica della ASL competente entro 2 giorni dall'accertamento della lesione.

5) denuncia delle malattie infettive e diffusive: ogni qualvolta, nell'eser-cizio della sua professione, un sanitario venga a conoscenza o sospetti un caso di malattia infettiva o diffusiva e quindi pericolosa per la salute pub-blica, deve farne immediata denuncia, utilizzando appositi modelli, all’Unità Operativa di Igiene e Sanità pubblica competente per territorio

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10N.B. In base al R.D. 26 maggio 1940, n°1364 e D.M. 11 ottobre 1940, vengono con-siderati “immaturi” tutti i neonato di peso inferiore ai 2500 g, a prescindere dalla durata della gestazione.

(ASL), impegnandosi inoltre a collaborare con le autorità per evitare la dif-fusione della malattia stessa. Le malattie soggette a denuncia, suddivise in cinque classi con diverse modalità di notifica, sono indicate in appositi elenchi previsti dal D.M. 5 luglio 1975, aggiornato con D.M. 28 novembre 1986 ed integrato con il D.M. 15 dicembre 1990;

6) denuncia di vaccinazioni: va segnalata l'effettuata vaccinazione all’Unità Operativa di Igiene e Sanità pubblica della ASL competente per territorio, indicando la persona che è stata vaccinata, la provenienza e il ti-po di vaccino usato e la via di somministrazione11.

7) denuncia di malattia professionale o di malattie e lesioni causate da

raggi X e sostanze radioattive, da presentare all’INAIL e al Servizio di

Prevenzione Igiene e Sicurezza sul posto di lavoro della Unità Sanitaria Locale; denuncia di ogni caso, anche sospetto, di intossicazione

antiparas-sitaria alla Unità Operativa di Igiene e Sanità pubblica ASL entro due

giorni), denuncia degli infortuni agricoli;

8) denuncia delle malattie veneree: l'obbligo della comunicazione risul-ta dalla legge n°837 del 25 luglio 1956 e riguarda la blenorragia, l'ulcera venerea, la lue e la linfogranulomatosi inguinale, in fase di contagiosità. La segnalazione va presentata all’Unità operativa di Igiene e Sanità pubblica dell'ASL di competenza; vanno indicate le informazioni ricevute dal mala-to circa la fonte del contagio oltre al sesso, l'età, il comune di residenza del-la persona madel-lata, omettendo però ogni altra indicazione suldel-la sua identità. La notifica deve invece essere nominativa nel caso in cui per specifiche ra-gioni di sanità pubblica venga imposto al curante di segnalare le generalità del paziente, oppure quando si presenti il caso che l’assistito non effettua le cure lo le interrompa;

9) segnalazione non nominativa degli interventi interruttivi della

gravidan-za, da effettuarsi, in base all’articolo 11 delle legge 194/78, all’Unità Operativa

di Igiene e Sanità pubblica dell’ASL e dalla quale risulti l’intervento interrutti-vo stesso, senza fare menzione della identità della donna;

10) denuncia di detenzione degli apparecchi radiologici e delle

sostan-ze radioattive, da presentare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e

al Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro dell’ASL competente per territorio (D.Lgs. n°241, 26 maggio 2000 art. 22). Il medico titolare dello studio o il direttore sanitario di un ambulatorio deve

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11N.B.Va fatta la comunicazione dell’avvenuta vaccinazione antidifterica, obbligatoria per tutti i bambini dal 2° al 10° anno di età, antitetanica, solitamente associata a quella anti-difterica, obbligatoria per tutti i bambini dal 2° anno di vita, nonché per persone che per il particolare lavoro svolto sono particolarmente a rischio di infezione (agricoltori, pastori, spazzini, ecc.), antipoliomielitica, antitifica e paratifica, antitubercolare, antimeningococci-ca, per le categorie a rischio, e anti epatite B.

inoltre denunciare all’INAIL, su apposito modulo, il numero di soggetti esposti al rischio di radiazioni ionizzanti;

11) notifica di casi di AIDS conclamato all’Assessorato Regionale alla Sanità e all’Istituto Superiore di Sanità;

12) segnalazione non nominativa dei casi di cronica intossicazione da

sostanze stupefacenti e psicotrope, dopo il referendum del 18 aprile 1993 è

stato abrogato l’obbligo del medico di inviare al Ser.T. la scheda sanitaria di segnalazione riguardante l’assistenza di persone dedite all’uso di sostan-ze stupefacenti o psicotrope. Esiste comunque ancora l’obbligo di segnala-zione spettante all’autorità giudiziaria o al Prefetto, allorquando questi vengano a conoscenza di persone che facciano uso di tali sostanze nel cor-so del procedimento di loro competenza, segnalazione da presentare al Ser.T. cui spetta il compito di convocare la persona segnalata per la defi-nizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo.

13) denuncia di infortunio sul lavoro del titolare di impresa artigiana, da presentarsi all’INAIL, laddove questo si trovi nell’impossibilità fisica di inoltrare tempestivamente la denuncia;

14) denuncia di situazioni di abbandono di minorenne da presentarsi al Tribunale dei Minorenni (legge n°184, 4 maggio 1983, art. 9);

15) denuncia delle reazioni avverse ai farmaci, da presentare, tramite appo-sita scheda, al Servizio di farmaco-vigilanza dell’ASL (D.Lgs. n°85, 200212).