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Trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.)

Parte seconda L’esercizio della professione sanitaria

5. Trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.)

5.1. Introduzione

I trattamenti sanitari obbligatori costituiscono l’eccezione alla regola generale della volontarietà all’atto sanitario e trovano la loro legittimazione nella Costituzione, che, sempre all'articolo 32, secondo comma, afferma che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario

se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."

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te del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e al figli. Al giudizio partecipa il pubbli-co ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.. Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.”

51 N.B. L’indagine tecnica medico legale è finalizzata a dimostrare la presenza di un transessualismo irreversibile, fondato quindi sulla coscienza e volontà di appartenere al ses-so opposto a quello ses-somatico e anagrafico. Si tratta quindi di un esame volto ad escludere che alla base di una richiesta di rettificazione del sesso vi sia una condizione patologica psi-chiatria o meno (schizofrenia o altre psicosi, ritardo mentale, endocrinopatie, alcolismo, ecc.). - Legge 164/82, art. 3: “Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, di-spone la rettificazione in camera di consiglio.”

52 N.B. Oltre all’operazione chirurgica demolitoria-ricostruttiva, il soggetto deve riceve-re anche una assistenza endocrinologia e psicologica adeguata.

53 Legge 164/82, art. 4: “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. /…/”. - art. 5: “Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettifica-ta l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.”

Esistono quindi limiti alla libertà decisionale del singolo per quanto ri-guarda alcuni specifici trattamenti sanitari, previsti da imprescindibili e ap-posite disposizioni di legge. Si tratta di situazioni in cui la tutela della salu-te della collettività può prevalere sui diritti del singolo, tanto che la sua sot-toposizione ad un trattamento sanitario può non essere spontanea o avveni-re contro la sua volontà. In queste circostanze, eccezionali e specificamente normate, l'effettiva e specifica tutela della salute pubblica può rendere le-gittima la violazione della libertà individuale54. I trattamenti e gli accerta-menti sanitari obbligatori trovano, infatti, giustificazione nel principio ge-nerale che lo Stato persegue contestualmente la salvaguardia della salute individuale e collettiva. Il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), spe-cie quello previsto per il malato di mente (vedi capitolo riferito alla tutela del sofferente psichico), non deve però essere inteso unicamente come una misura di difesa sociale, ma come estremo tentativo di prendersi cura di un soggetto le cui condizioni di salute necessitano di un intervento urgente ed idoneo, necessità queste non riconosciute dal paziente.

In base a quanto previsto dall’articolo 32 Cost. un cittadino può quindi

essere obbligato a sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario

uni-camente se questo è previsto e disciplinato da apposite leggi dello Stato, se risponde ad una reale necessità, giustificata dalla tutela della salute pubbli-ca e/o finalizzata alla salvaguardia della salute e della incolumità del pa-ziente, oltre a dover essere attuato osservando i limiti imposti dal rispetto

della persona, cioè la libertà e la dignità dell'uomo, senza rinunciare alla

ricerca del consenso, all'informazione circa il trattamento e ad ogni altro utile e lecito espediente idoneo ad attenuare il carattere coattivo e coerciti-vo del trattamento imposto.

Il compito di dettare la disciplina generale degli accertamenti e dei trat-tamenti sanitari volontari e obbligatori è stato conferito dal legislatore alla legge n°833/78, istitutiva del S.S.N., che ha dato attuazione al dettato costi-tuzionale prevedendo un regime separato dei trattamenti obbligatori non relativi alle malattie mentali (art. 3355) e di quelli propri delle malattie

men-!

54N.B.In questo senso va precisato però che il diritto del cittadino alla salute, implica anche di dovere dello stesso di curarsi ed anzi di prevenire le malattie e di contrastare i fat-tori di rischio.

55 Legge 833/78, art. 33 (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari

e obbligatori): “Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi

di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono es-sere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’art. 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politi-ci, compreso quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli

tali (artt. 34 e 35, vedi capitolo a riguardo), con particolare riferimento al trattamento urgente in condizioni di degenza ospedaliera. I citati articoli della legge n°833/78 ricalcano esattamente quanto era già disposto nella legge n°180, anch’essa del 1978, disciplinante i “Trattamenti sanitari vo-lontari e obbligatori”.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti dal Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.

Ogni accertamento o trattamento obbligatorio, attuato nei presidi e ser-vizi sanitari pubblici territoriali e, quando sia necessaria la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate, deve offrire le garanzie personali previste dalla legge, cioè il rispetto della dignità del paziente, la salvaguardia dei suoi diritti civili e politici, il diritto, quando è possibile, della libera scelta del medico e del luogo di cura, nonché quello di comuni-care con chi ritenga opportuno nel corso del trattamento obbligatorio, cer-cando comunque sempre di ottenere il consenso e la partecipazione da par-te di colui che lo deve subire. Al fine di ridurre al minimo il numero degli interventi obbligatori, va inoltre attuata la prevenzione e l'educazione sani-taria degli utenti.

Durante un trattamento sanitario obbligatorio, chiunque ne abbia inte-resse può chiedere che questo venga revocato o modificato, richiesta sulla quale il Sindaco decide entro 10 giorni.

5.2. Trattamenti obbligatori non coattivi e coattivi

I trattamenti sanitari obbligatori possono essere suddivisi in due tipolo-gie: quelli in cui la legge parla di obbligo, ma che non sono coattivi, e

quel-!

accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sinda-co nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medisinda-co. Gli accertamen-ti ed i trattamenaccertamen-ti sanitari obbligatori sono attuaaccertamen-ti dai presidi e servizi sanitari pubblici terri-toriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L’unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revo-ca o di modifirevo-ca del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro 10 giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.”

li che possono invece essere effettivamente imposti, ovvero i trattamenti

coattivi.

- a. Sono non coattivi tutti quei trattamenti nei quali l'obbligo è sostanziato

solo indirettamente56 e comprendono:

1.) le lesioni da infortunio sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124), in quanto l'infortunato o il tecnopatico non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirur-giche che l'Istituto assicuratore INAIL ritenga necessarie per elidere o atte-nuare le conseguenze invalidanti, rifiuto che potrebbe portare alla perdita dell’indennità per inabilità temporanea e la riduzione della rendita a quella misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse sot-toposto alle cure prospettate;

2.) le infermità e i difetti fisici o mentali che danno luogo a una

invalidi-tà o inabiliinvalidi-tà pensionabile (R.D.L. n°1827, 4 ottobre 1935, art. 83),

allor-quando l'assicurato o il pensionato rifiuta, senza giustificato motivo, di sot-toporsi ai trattamenti medico-chirurgici o al ricovero in idoneo luogo di cu-ra per evitare o limitare l'instaucu-rarsi dell'invalidità, rifiuto che può compor-tare la sospensione delle prestazioni economiche;

3.) le vaccinazioni obbligatorie (antitetanica, antidifterica, antipoliomie-litica, antitubercolare, antiepatite B, ecc., e altre, nel caso l'individuo voglia esercitare determinate professioni);

- b. Sono soggette a trattamento sanitario obbligatorio, eventualmente, coatto:

1.) le malattie infettive e diffusive (T.U. leggi sanitarie, n°1265, 27 lu-glio 1934, art. 253, e D.M. 5 lulu-glio 1975), per le quali esista l'obbligo di notifica, di visite preventive, di vaccinazioni a scopo profilattico, di cura attuata mediante l'isolamento domiciliare, di ricovero in reparti ospedalie-ri57, nonché l'applicazione delle misure previste per le malattie infettive quarantenarie e gli interventi contro le epidemie e le epizoozie;

2.) le malattie veneree in fase contagiosa (legge n°837, 25 luglio 1956, art. 6), per le quali è fatto obbligo al venereopatico, che rifiuti le cure vo-lontarie, di sottoporsi alla cura radicale e ad altre misure idonee ad evitare

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56 Es. chi non si sottopone al trattamento obbligatorio, non può accedere alle scuole, a certi luoghi di lavoro, a impianti sportivi, oppure perde il diritto ad alcune prestazioni o a determinati vantaggi.

57 N.B. Un isolamento nella fase contagiosa può essere: - fiduciario, se la gestione è af-fidata ai familiari della persona malata; - assistenziale, se la sua gestione è afaf-fidata a perso-nale sanitario; - per piantonamento, quando il controllo è affidato alla forza dell'ordine pub-blico.

il contagio venereo58, non escluso il ricovero ospedaliero disposto di autori-tà, fino alla scomparsa delle manifestazioni contagiose (blenorragia, ulcera molle, lue e linfogranulomatosi inguinale)59.

3.) le malattie mentali (legge 833/78, art. 34) trattate in condizioni di degenza ospedaliera, qualora le alterazioni psichiche siano tali da richiede-re urgenti interventi terapeutici, gli stessi non siano accettati dall'infermo e non sia possibile adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospe-daliere (vedi capitolo a riguardo).

L'attuazione di un T.S.O. richiede l’osservanza di specifiche norme sia deontologiche, quali adempiere tempestivamente agli obblighi di informa-tiva alle autorità sanitarie e giudiziarie60, rispettare i diritti della persona, adottare mezzi contenitivi solo in caso di effettiva necessità61, ecc., sia as-sistenziali, quali soddisfare bisogni del paziente non autosufficiente, vigila-re affinché non possa nuocevigila-re a sé o ad altri, potendo un’assistenza cavigila-rente o omissiva configurare diverse ipotesi di reato quali: omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.); abuso di mezzi di correzione o di discipli-na (art. 571 c.p.); maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572 c.p.) o omissione di soccorso (art. 593 c.p.) (per approfondimenti si riman-da ai capitoli relativi).

5.3. Accertamenti sanitari obbligatori (A.S.O.)

Oltre ai trattamenti sanitari obbligatori, sono previsti specifici

accerta-menti sanitari obbligatori (A.S.O.), eseguiti mediante visite cliniche ed

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58 N.B. Al fine di evitare il trattamento coatto, il medico deve informare il paziente circa la contagiosità e quindi pericolosità della malattia per la collettività. Una mancata informa-zione potrebbe avere anche ripercussioni di responsabilità penale se l’infeinforma-zione dovesse dif-fondersi. Il paziente ha il diritto di essere visitato e curato presso gli appositi Dispensari an-ti-venerei o presso qualsiasi altra struttura pubblica e di usufruire gratuitamente dei servizi di consultazione anche generica degli ospedali pubblici, oltre ad essere ricoverato e curato gratuitamente anche in condizione di degenza.

59 N.B. La legge n°837 prevede inoltre l’obbligo di Denuncia delle malattie veneree in fase di contagiosità, segnalazione da presentarsi al servizio di Igiene pubblica dell'ASL di competenza, indicando età, sesso, comune di residenza della persona malata, omettendo pe-rò ogni altra indicazione sulla sua identità, e le informazioni ricevute circa la fonte del con-tagio. La notifica deve invece essere nominativa, qualora specifiche ragioni di sanità pub-blica lo impongano oppure l’assistito non effettui o interrompa le cure.

60 T.S.O.: CdMC art. 74.

esami strumentali o di laboratorio, allo scopo di dimostrare l'esistenza di requisiti di idoneità a determinate occupazioni o attività62.

Sono poi specificatamente normati: - l'accertamento della

sieropositivi-tà all'HIV, obbligatoria solo per l'assunzione in alcuni corpi militari o di

polizia e nel quadro della legge n°135, 5 giugno 1990, "Prevenzione e lotta contro l'AIDS"; - l’accertamento dello stato di ebbrezza da alcol o da

so-stanza stupefacente, ai sensi degli articoli 186 e 187 del Nuovo codice

del-la Strada (D.L. n°285, 30 aprile 1992). Il guidatore comunque rifiutarsi, evenienza in cui gli agenti indicano come probanti le circostanze dalle qua-li hanno dedotto lo stato di ebbrezza reaqua-lizzando così una condizione di punibilità; - l’accertamento circa la presenza di malattie sessualmente

tra-smissibili in caso di accusa di violenza sessuale ex legge 66/9663 (vedi ca-pitolo al riguardo).

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62 Es. la visita medica obbligatoria per i lavoratori addetti ad attività rischiose e le visite periodiche per controllare e tutelare lo stato di salute dei lavoratori stessi; le visite per i sog-getti che fanno sport agonistico e non; le visite antidoping; ecc.

63 N.B L’art. 16 della legge n°66 del 15 febbraio 1996, prevede che l’imputato di vio-lenza sessuale sia sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possa-no prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.