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H. Le lesioni causate da variazioni della pressione atmosferica sono defini-

I. I grandi traumatismi costituiscono eventi traumatici in cui intervengono

2. Diritto civile

2.3. Capacità di agire

2.3.1. Fattori che possono incidere sulla capacità di agire

2.3.1.2.3. Incapacità naturale

L’incapacità naturale costituisce una forma di incapacità, disciplinata dall’articolo 428 c.c.34, prevista per il caso in cui esista uno stato di incapa-cità di intendere e di volere, anche transitorio, durante il quale sia stato compiuto un atto che potrebbe avere arrecato un pregiudizio patrimoniale al soggetto stesso oppure ai suoi familiari. L’articolo tende tutelare chi, pur essendo maggiorenne e non interdetto o inabilitato, agisce in uno stato di incapacità (appunto definita "naturale") non dichiarata con sentenza del giudice (si parla infatti di incapacità non dichiarata), prevedendo l'annul-lamento dell'atto, se necessario anche perseguendo penalmente chi ha cer-cato di trarre profitto dalla situazione.

L’incapacità “naturale” fa riferimento a una qualsiasi causa, anche tran-sitoria, che possa aver reso incapace di intendere o di volere al momento del negozio giuridico la persona. In tali situazioni deve potersi dimostrare una alterazione mentale tale da menomare le attitudini intellettive e/o voli-tive del soggetto e da togliergli quel tanto di discernimento e di autodeter-minazione da produrre conseguenze giuridiche gravemente pregiudizievoli agli suoi interessi. Non è necessaria una vera "infermità di mente", essendo sufficiente uno stato anche transitorio di perturbamento psichico35, che

pos-!

34 art. 428 c.c. (Atti compiuti da persone incapaci di intendere o di volere): "Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati com-piuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. – L’annullamento dei contratti non può essere pronunziata se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace di intendere e di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente. – L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto."

sa impedire una adeguata valutazione dell'atto giuridico nel momento in cui questo viene compiuto36.

L'incapacità naturale, propria cioè di coloro che non sono stati interdetti o inabilitati, determina quindi un intervento legale a favore di una persona bisognosa di protezione, i cui atti possono essere annullati su istanza della persona stessa o dei suoi eredi o degli aventi causa, entro il termine di cin-que anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.

2.3.1.2.4. Amministratore di sostegno (cenni)

A completare la disamina riguardo eventuali incapacità va ancora fatta menzione al cosiddetto amministratore di sostegno, introdotto al fine di of-frire una tutela particolare alle persone "deboli" e disciplinato dalla legge n°6 del 9 gennaio 2004, norma entrata a pieno titolo nel codice civile, all'articolo 404 c.c.37.

Scopo di detta legge è quello di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, attraverso interventi di sostegno temporaneo o permanente. Con tale legge, a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, si afferma la necessità di predisporre, in situazioni di particolari condizioni psico-fisiche, un soste-gno che limiti, nel minimo necessario, la libertà d’azione del soggetto, sce-gliendo, per il singolo caso, l’intervento più idoneo.

I presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno sono la presenza, nel soggetto "debole” 38, di una infermità di mente o di una me-nomazione fisica o psichica che determini l'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

La richiesta della nomina può essere inoltrata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge, dalla persona

sta-!

36 N.B. L'indagine medico-legale, volta alla dimostrazione della incapacità d'intendere e di volere al momento dell’atto compiuto e dato che l'art. 428 c.c. fa espresso riferimento a cause anche transitorie, può essere alquanto difficoltosa dovendosi basare sulla ricostruzione, a po-steriori, della dinamica dell'evento al fine di comprendere la in allora condizione del soggetto.

37 N.B. L'amministratore di sostegno è rubricato sotto il titolo XII "Delle misure di pro-tezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia", Capo I "Dell'Amministratore di sostegno", art. 404 c.c. (Amministratore di sostegno): "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".

38 Es. Tra i soggetti cosiddetti "deboli" e quindi suscettibili ad usufruire di tale misura, si possono citare portatori di handicap fisici, carcerati, malati terminali, ecc.

bilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore ovvero dal pubblico ministero. Sono inoltre legittimati a presentare domanda i responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

Il ricorso va presentato al giudice tutelare del luogo di residenza o do-micilio, che ascolta personalmente la persona cui il procedimento si riferi-sce, cercando di assecondare la sua volontà nella nomina dell'amministrato-re di sostegno, che solitamente sarà un soggetto affettivamente vicino al beneficiario stesso, nomina attuata entro 60 giorni dalla richiesta, sempre che non sussista la necessità urgente.

Va precisato che l'amministratore di sostegno, una volta nominato, non sostituisce in tutto e per tutto il beneficiario (come nel caso dell'interdizio-ne), ma gli si affianca nel compimento di determinati atti (stabiliti nel de-creto di nomina), in modo permanente o solo temporaneo (per approfondi-menti vedi capitolo relativo)39.

Tabella riassuntiva

Condizioni incidenti sulla capacità di agire

Deroghe all’acquisizione del-la capacità di agire in redel-lazione

alla minore età

- attività lavorativa (14 aa => lavoro agricolo e servizi in famiglia; 15 aa => altri lavori e ap-prendista - art. 2 c.c.)

- consenso all’adozione (14 aa)

- riconoscimento di figlio naturale (16 aa - art. 250 c.c.)

- matrimonio (16-18 aa - art. 84 c.c. => emanci-pazione - art. 390 c.c. (curatore per atti ecce-denti ordinaria amministrazione - art. 392 c.c.) - richiesta di IVG (L. 194/78)

Limitazione o annullamento capacità di agire in relazione a

condizioni psico-fisiche

- inabilitazione (infermità di mente abituale, prodigalità, abuso abituale di sostanze, sor-domutismo o cecità - art. 415 c.c.: limitazione => curatore per atti eccedenti l’ordinaria am-ministrazione)

- amministrazione di sostegno (infermità o me-nomazione fisica e/o SVLFKLFDDQFKHSDU]LDOH o temporanea - art. 404 c.c.)

- interdizione (grave e abituale infermità di mente art. 414 c.c.: annullamento => tutore per qualsiasi atto)

- interdizione legale (pena accessoria - art. 32 c.p.) - incapacità naturale (incapacità d’intendere o di volere “non dichiarata” - art. 428 c.c. => an-nullamento atti compiuti)

!

39 N.B. In base alla legge n°180 del 1978, nel corso di un trattamento sanitario obbliga-torio esiste una limitata capacità di agire (vedi capitolo al riguardo).

2.4. La psicopatologia forense in ambito civile

di Davide Torri

Le condizioni più sopra descritte richiedono spesso l’intervento del me-dico legale, preferibilmente esperto nel campo della psicopatologia forense.

È previsto dal codice di procedura civile (c.p.c.) che il Giudice possa farsi assistere, nel corso del procedimento, da consulenti di particolare competenza tecnica, scelti tra quelli iscritti in appositi albi (art. 61 c.p.c. 40). L’accertamento compiuto in sede civile per conto del Giudice prende per-tanto il nome di Consulenza Tecnica d’Ufficio, e l’operatore che lo effettua è chiamato Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.). Questi compie le indagini che gli sono affidate dal Giudice e fornisce a quest’ultimo i chiarimenti che gli sono richiesti. Il Consulente scelto da un albo ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio, salvo che sussistano giusti motivi di astensione. Può altresì essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51 c.p.c..

All’atto di nomina del proprio Consulente il Giudice assegna altresì alle parti (attrice e convenuta) un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico (Consulente Tecnico di parte – C.T.P.), che parteci-pa alle operazioni del C.T.U. nonché all’udienza, ogni volta che vi inter-viene quest’ultimo41.

Lo psichiatra forense può pertanto essere chiamato, in qualità di C.T.U. o di C.T.P., a prestare la propria opera in ordine all’esecuzione di accerta-menti principalmente nei seguenti ambiti: - protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia tramite gli istituti dell’Amministrazione di

sostegno (art. 404 c.c.), dell’Interdizione (art. 414 c.c.) o dell’Inabilitazione

(art. 415 c.c.), nonché attraverso il riconoscimento della cosiddetta

“Inca-pacità naturale” (art. 428 c.c.).

!

40 art. 61 c.p.c. (Consulente tecnico): “Quando è necessario, il giudice può farsi assiste-re, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti, di parti-colare competenza tecnica. - La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni dell’attuazione del presente codice.” - Il c.p.c., agli artt. 62-64 c.p.c. disciplina rispettivamente l’attività, l’obbligo di assumere l’incarico e la ricusazione, e la responsabilità del consulente, mentre agli artt. 191-201 c.p.c. vengono stabilite le formalità procedurali riguardanti la nomina e le indagini del consulente tecnico.

41 art. 201 c.p.c. (Consulente tecnico di parte): “Il giudice istruttore, con ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. – Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni qual volta che interviene il consulente del giudi-ce, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risul-tati delle indagini tecniche.”

In relazione al realizzarsi o meno di una delle condizioni testé menzio-nate, il Consulente tecnico può altresì essere richiesto di prestare la propria opera entro procedimenti in punto di: - a. Capacità di disporre per

testa-mento (art. 591 c.c.42); - b. Capacità di disporre per donazione (artt. 774 c.c. e segg.43); - c. Annullabilità dei contratti (art. 1425 c.c.); - d. Invalidità del matrimonio (art. 85 c.c.44); - e. Accertamenti in capo a richiedenti la

ret-tificazione d’attribuzione di sesso ovvero intervento di conversione (Legge

14 aprile 1982, n°164 “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di

sesso /…/”45, vedi capitolo a riguardo); - f. Valutazione dell’idoneità

geni-toriale nel contesto di processi d’adozione nonché d’affidamento e

collo-camento dei minori nei casi di separazione; - g. Procedimenti inerenti il ri-conoscimento d’invalidità civile, invalidità pensionabile, malattie

profes-sionali ed infortuni sul lavoro in ragione di menomazioni di ordine psichico

(vedi capitolo a riguardo); - h. Valutazioni in tema di danno biologico di

natura psichica46.