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Requisiti, controllo e inquadramento giuridico delle professioni sanitarie

Parte seconda L’esercizio della professione sanitaria

4. Requisiti, controllo e inquadramento giuridico delle professioni sanitarie

Tutte le professioni sanitarie sono soggette a vigilanza da parte dello Stato, che ne verifica sia le condizioni iniziali necessarie per il suo svolgi-mento (maggiore età, accertasvolgi-mento del titolo di abilitazione, registrazione del diploma di abilitazione presso l'ufficio comunale, iscrizione all'albo professionale), sia le modalità dell’’attività lavorativa stessa.

Esercitare una professione sanitaria significa avere una preparazione cul-turale, scientifica e tecnica continuamente aggiornata e integrata con le

nuo-ve conoscenze, al fine di garantire la migliore prestazione possibile, donuo-vere questo peraltro espressamente previsto dai diversi codici deontologici4.

Ogni operatore sanitario svolge un'attività di interesse pubblico, in quanto indirizzata alla tutela della salute individuale e collettiva, professio-ne che può attuare sia quale dipendente pubblico (dell'ASL, degli enti pre-videnziali, ecc.), sia come professionista convenzionato con un Ente pub-blico, sia privato.

In base al codice civile (art. 2229 c.c.5), le professioni sanitarie rientra-no tra le professioni intellettuali, per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi. Chiunque la eserciti senza il titolo di laurea, l’esame di abilitazione o l’iscrizione al proprio albo si rende responsabile di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.6), comportamento questo peraltro anche previsto e censurato dai codici deontologici7.

Secondo il codice penale, gli operatori sanitari dipendenti o conven-zionati con un ente pubblico possono rientrare nella categoria dei pubblici

ufficiali (art. 357 c.p.8), o degli incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.9), mentre chi svolge attività libero-professionale può ricoprire la fun-zione di esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.10).

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4 Aggiornamento continuo: CdMC art. 19 - CdInf art. 11 - CdOst artt. 2.1 e 2.2 - CdTSRM art. 2.12 - CdTSLB artt. 2, 20 e 21 - CdI.D artt. 12 e 44 - CdE.P Resp. nei con-fronti della professione, punto 1 - CdFT art. 19

5 art. 2229 c.c. (Esercizio delle professioni intellettuali): "La legge determina le profes-sioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessario l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente."

6 art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione): “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (art. 2229 c.c.), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da ! 103 a ! 516. Procedibilità d’ufficio”.

7 Esercizio abusivo della professione: CdMC art. 67 - CdInf art. 43 - CdOst art. 4.5 - CdTSRM art. 6.3 - CdTSLB art. 6 - CdI.D art. 45 - CdE.P Resp. nei confronti della profes-sione, punto 6 - CdFT art. 32

8 art. 357 c.p. (Nozione del pubblico ufficiale): "Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giuridizionale o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e ca-ratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica ammini-strazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi."

9 art. 358 c.p. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio): "Sono incari-cati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubbli-ca funzione, ma pubbli-caratterizzata dalla manpubbli-canza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclu-sione dello svolgimento di semplici mansioni di ordini e della prestazione di opera mera-mente materiale."

10 art. 359 c.p. (Persone esercenti un servizio di pubblica necessità): "I privati che eser-citano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui servizio sia per legge vietato

Va precisato che il professionista non riveste le suddette qualifiche per stato giuridico o per rapporto di impiego, bensì lo diventa unicamente di fronte alla legge penale nel momento in cui si rende responsabile di un reato che richieda il possesso di una tale qualifica o quando un qualsiasi individuo compia un reato in danno di chi sa esercitare una delle tre dette funzioni.

Ad una “pubblica funzione” sono collegati i poteri e la volontà dello Sta-to o di un altro Ente pubblico, riguardanti la sfera legislativa (emanazione delle leggi), giudiziaria (amministrazione della giustizia) o amministrativa11.

Il “pubblico servizio” consiste in una attività tecnica, a prevalente ca-rattere di impresa, che lo Stato o altro Ente pubblico svolge direttamente o per mezzo di persone incaricate, al fine di soddisfare i bisogni utili alla col-lettività e agevolare i cittadini nel conseguimento dei loro scopi. Tale è, tra gli altri, anche il Servizio Sanitario Nazionale, di cui lo Stato ha la tutela, e di cui il cittadino può valersi per ottenere prestazioni particolarmente utili ai bisogni sia propri sia della società12.

Costituisce un "servizio di pubblica necessità" quello che viene auto-rizzato dallo Stato e posto al servizio di inderogabili esigenze della collet-tività. Si tratta di attività socialmente utili che però non si riferiscono diret-tamente o indiretdiret-tamente allo Stato o ad altro Ente pubblico, ma che ven-gono espletate da privati professionisti, abilitati ad esercitare la libera pro-fessione e alla cui opera il pubblico ricorre in caso di bisogno13.

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senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per leg-ge obbligato a valersi; i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione".

11 Es. ricoprono la qualifica di pubblico ufficiale: - consulenti tecnici o periti d'ufficio; - direttori sanitari di un ospedale o di un istituto universitario, medici o odontoiatri ospedalie-ri in genere o gli universitaospedalie-ri di ruolo, nell'esercizio delle loro funzioni; - medici preposti dalla pubblica amministrazione a controllare l'effettiva sussistenza di una malattia del di-pendente e quindi la legittimità dell'assenza dal servizio; - qualsiasi altro medico o odon-toiatra che presti la propria attività come dipendente, sebbene non di ruolo, della struttura pubblica; medico INPS o INAIL nello svolgimento dei compiti di Istituto; anche il medico specialista ambulatoriale dell'ASL nell'espletamento della sua attività di diagnosi e di pre-scrizione di prestazioni farmaceutiche ed ospedaliere; medici della Polizia dello Stato, me-dici militari, meme-dici dell'amministrazione penitenziaria, meme-dici necroscopi.

12 Es. I medici ospedalieri sono incaricati di un pubblico servizio, esercitando una attivi-tà pubblica alle dipendenze di un Ente pubblico. Appartengono alla stessa categoria i medici di medicina generale, le professioni sanitarie che prestano la propria attività lavorativa pres-so le strutture del SSN (sia prespres-so gli ospedali sia prespres-so i servizi territoriali).

13 Es. Rientrano negli esercenti un servizio di pubblica necessità sia i medici liberi pro-fessionisti, sia altri operatori sanitari libero-professionisti.

2. Deontologia

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1. Introduzione

La parola medicina può assumere diversi significati: medicamento, ov-vero farmaco, scienza che studia le malattie, oppure, in modo più estensi-vo, riferirsi all'esercizio della professione sanitaria.

Da tempo la medicina riveste anche una funzione sociale essendo rivolta alla tutela del diritto alla salute individuale e collettiva, come emerge sia dalla definizione di salute, "uno stato di completo benessere fisico, mentale

e sociale e non consiste solamente in un'assenza di malattia o di infermità /…/ il possesso del miglior stato di salute che si è capaci di ottenere costi-tuisce un diritto fondamentale di ogni essere umano", formulata

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sia dall’articolo 32 della Costi-tuzione della Repubblica1.

I fini della medicina, come scienza e professione, sono quindi la difesa della salute, dell'integrità psico-fisica e del benessere sociale del singolo, e ciò anche nell’interesse della collettività, attraverso prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, da attuarsi sempre nel rispetto della dignità e libertà della persona assistita2, interventi che, ovviamente, richiedono l’attività e la collaborazione non solo di numerose professionalità sanitarie, ma anche di diversi enti assistenziali.

Mentre il malato, come ogni persona, in fatto di salute agisce e si com-porta seguendo i propri sentimenti e le proprie convenienze, l'operatore sa-nitario deve invece giustificare razionalmente le proprie scelte e decisioni

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1 art. 32 Cost.: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. /…/”.

2 Dignità e libertà: CdMC art. 3 - CdInf art. 3 - CdTSRM art. 2.3 - CdTSLB art. 10 - CdI.D artt. 1 e 2 - CdE.P introduzione, art. 3.

in ogni singolo caso, in conformità ai principi generali di retta condotta professionale, tenendo conto della natura clinica del fatto di specie, delle circostanze ambientali in cui avviene l'intervento e dei mezzi predisposti per raggiungere l’auspicato risultato.

Così ogni paziente va affrontato in modo individuale e personalizzato, tendendo conto del suo modo di reagire alla malattia. Il professionista non deve, quindi, essere solamente un tecnico, ma impegnarsi integralmente al fine di instaurare con la persona che gli chiede aiuto una relazione di vi-cendevole collaborazione e in ciò adeguandosi alla di lui personalità, dimo-strando comprensione, umanità, prudenza, tatto, ecc., tenendo conto delle di lui reazioni, del suo carattere, del suo ambiente sociale e familiare, delle sue cultura e levatura mentale. Infatti, l’assistito è anzitutto una persona sofferente, condizione questa con inevitabili ripercussioni sul modo abitua-le di vivere, non essendo una malattia unicamente fonte di sintomi specifi-ci, ma anche di incertezza, paura ed angoscia, con evidenti risvolti sulla vi-ta socio-relazionale e lavorativa.

L’operatore sanitario deve così tener conto del timore, dell’eventuale senso di soggezione, d’impotenza, d’imbarazzo o vergogna che il paziente può provare nel dovere, ad esempio, raccontare le proprie sofferenze o mettere a disposizione il proprio corpo, da cui un approccio rispettoso, cau-to e di sostegno che possa metterlo, per quancau-to possibile, a proprio agio.

L’assistito può inoltre avere diversi tipi di comportamento di fronte al personale sanitario a seconda della sua personalità: può scrupolosamente attenersi alle indicazioni dategli, o rifiutare ogni aiuto, protestare, lamen-tarsi, essere aggressivo o intollerante, mettendo così a dura prova la corte-sia e pazienza del professionista, che non deve comunque mai venire meno al suo ruolo e alle regole di un corretto comportamento.

Se la medicina trova, quindi in primis, la sua ragione d’essere nel malato e nella relazione che si instaura fra questi e l'operatore sanitario, è evidente l'importanza del ruolo svolto dal loro reciproco rapporto, fatto di un costan-te incostan-terscambio tra valori personali che possono anche essere diversi ma che dovrebbero integrarsi. Solo così si può combattere una “battaglia” co-mune, lavorando insieme in un’alleanza terapeutica essenziale affinché un intervento sanitario possa sortire i migliori risultati possibili.

Tra professionista sanitario e paziente si creano impegni reciproci, che da un lato obbligano il primo a prestare assistenza con diligenza e competenza per raggiungere il maggior beneficio, dall'altro richiedono al secondo una collaborazione basata su fiducia3 ed adesione alle proposte terapeutiche.

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3 N.B. Nel caso in cui la fiducia del paziente nell’operato del sanitario venga meno, quest’ultimo può, dandone tempestivo avviso, rinunciare alla prosecuzione del trattamento,

Le norme per un corretto comportamento da adottare nei rapporti non solo con il paziente, ma anche con i di lui familiari, i colleghi, le diverse figure professionali e gli enti, sono contenute nei diversi codici deontologi-ci approntati dalle varie categorie di professioni sanitarie.

La deontologia (da déon: ciò che è necessario, doveroso e conveniente, e lògos: scienza, discorso) è la scienza di ciò che si ha il dovere di fare per

raggiungere un dato scopo lecito, è lo studio di particolari doveri inerenti

ad una determinata categoria sociale o professionale, volto a disciplinare i comportamenti da doversi osservare nell'esercizio di una professione o di un'altra associazione di persone.