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il deposito dei verbali, delle registrazioni e il limiti alla pubblicazione.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE COMUNICAZIONI.

4. Il procedimento ordinario.

4.5. il deposito dei verbali, delle registrazioni e il limiti alla pubblicazione.

Essendo questo mezzo di ricerca della prova un atto a sorpresa, le operazioni si svolgono clandestinamente, senza che l’intercettato e il suo difensore ne siano preventivamente edotti. Le garanzie difensive dei soggetti sottoposti alle captazioni dunque trovano spazio soltanto in un momento successivo allo svolgimento delle operazioni.

Durante l’esecuzione, i verbali e le registrazioni vengono immediatamente inviati dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero al fine di permettergli un controllo puntuale e permanente sull’attività in corso di svolgimento, nonché una

pronta cognizione delle comunicazioni intercettate140.

L’art.268, comma 4 C.P.P., dispone poiche, entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, i verbali e le registrazioni devono

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C. Parodi, “ Le intercettazioni, profili operativi e giurisprudenziali”, G. Giappichelli editore, Torino, 2002, pg. 141.

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essere depositati nella segreteria del p.m. insieme ai decreti che

hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato

l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal p.m., salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. I 5 giorni non decorrono fino a che non sia concluso il ciclo delle operazioni, comprensivo delle proroghe; fino a quel momento il

pubblico ministero non è tenuto al deposito141.

Il diritto delle parti a prendere conoscenza delle attività svolte è dunque postergato nel tempo in vista della buona riuscita delle investigazioni, dato che l’efficacia del mezzo investigativo di cui si discute è dovuta proprio all’inconsapevolezza dei captati. “Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la

chiusura delle indagini preliminari142”.

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Così ha precisato la giurisprudenza della Corte di Cass., sez V, 29 Gennaio 2003, Piretto, in Guida dir., secondo cui i decreti con cui è stata disposta, autorizzata, convalidata l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche devono essere depositati dal p.m., insieme ai verbali e alle registrazioni, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, per cui finché tale ultimo evento non si e verificato, il pubblico ministero non è tenuto a provvedere al deposito dei decreti e degli atti ad essi allegati, in quanto l’esercizio del diritto delle parti ad avere conoscenza è postergato nel tempo, per evidenti ragioni di indagine. ID, sez. III, 11 Maggio 1992, Gerace, Giur. It., 1993, II, pg. 98 la quale ribadisce l’obbligo a partire dalla conclusione delle operazioni e aggiunge che “gli indagati non possono dolersi per la mancata conoscenza della durata delle operazioni d’ascolto, perché al momento della conclusione di dette operazioni.., con il deposito degli atti, saranno posti in grado di verificare la regolarità formale del disposto decreto ed il contenuto sostanziale delle conversazioni registrate”

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Avvenuto il deposito si entra infatti in una fase di conoscenza legale dell’attività svolta nel suo complesso. Dal punto di vista dei diritti interni è reso effettivo il diritto di difesa prevedendosi

l’obbligo di immediata comunicazione ai difensori delle parti143

dell’avvenuto deposito e della facoltà loro concessa di ascoltare

le registrazioni ed esaminare i verbali144 al fine di favorire la

partecipazione delle stesse nella formazione della prova.

Dal punto di vista degli interessi esterni si viene a conoscenza dell’atto di indagine con la conseguenza che, nel rispetto del

diritto di cronaca,145 potranno essere pubblicati i contenuti

acquisiti. Si ritiene comunque che il diritto di cronaca debba essere ancorato a quei fatti di interesse pubblico, al fine di non svilire ulteriormente il diritto alla riservatezza dell’indagato, della persona offesa e dei terzi estranei alle vicende processuali che siano stati coinvolti.

143 Il mancato o non tempestivo deposito non genera, secondo la giurisprudenza, inutilizzabilità secondo l’art 271 C.P.P., bensì una mera irregolarità. L’avviso è, nella disciplina vigente, previsto per i difensori di tutte le parti, nel codice abrogato (art 226 quater, 7° comma) era invece dovuto solo verso i difensori dell’indagato/indiziato. In presenza di più indiziati la giurisprudenza riteneva che l’avviso fosse dovuto soltanto al difensore del titolare dell’apparecchio intercettato[Cass., 9-12-1989 (Micoli), in Mass. Uff, m. 185166; Cass., 28-9-1985 (Leone), ivi, m. 171755]

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Non è, invece, consentito loro di estrarre copia dei primi né di ottenere la riproduzione fonografica dei secondi

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La disciplina codicistica, pur ricercando un equilibrio tra i suddetti interessi, su questo punto pare tuttavia inadeguata nel garantire protezione al diritto alla riservatezza degli individui, soprattutto rispetto alle persone coinvolte nelle intercettazioni di fatti non pertinenti al processo.

Il coincidere della caduta del segreto interno con l’automatica cessazione del divieto di pubblicazione (art 329, 1° comma,

C.P.P.) legittima la divulgazione del contenuto delle

conversazioni captate, senza che queste siano state

preventivamente epurate dalle comunicazioni prive di rilevanza

processuale. In letteratura146 la necessità di una previa selezione

era fortemente avvertita, al fine di mantenere riservati i colloqui privi di rilievo probatorio, così da assicurarne la non divulgabilità. La dottrina aveva tentato di porre rimedio a queste

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G. Conso, “Intercettazioni telefoniche: troppe e troppo facilmente divulgabili”, in Dir. Pen. E proc., 1996, p. 138, osserva che: “ in forza della troppo approssimativa equazione introdotta dal 1° comma dell’art 329 (“quando l’indagato può avere conoscenza di un atto di indagine il segreto viene meno”), non appena i verbali e le registrazioni di quanto intercettato sono depositati in segreteria… la loro divulgabilità riceve una sorta di via libera, tanto più pericolosa quanto più sono gli indagati in posizioni contrapposte ecco il punto su cui occorre provvedere al più presto: fino a che non si sarà deliberato in ordine agli stralci, il segreto su tutto l’intercettato va mantenuto fermo”; dello stesso avviso G. Illuminati, “Bisogna forse

abolire le intercettazioni telefoniche?”, in Italia oggi, 30 Gennaio 1996; Id., “Come tutelare la riservatezza nelle intercettazioni telefoniche”, in Gazz. Giur., 1996, n. 17,

pg. 3; G. Giostra, “I mali della libertà di stampa si curano solo con più libertà”, in quad. UNCI, 2009, pg. 102, sostiene che sarebbe opportuno che “ le conversazioni intercettate restassero segrete, non già fino al deposito, ma fino a quando il giudice non abbia selezionato in contraddittorio le rilevanti. dopodiché basterebbe precisare che le irrilevanti rimangono coperte dal segreto per estendere automaticamente anche ad esse il divieto di pubblicazione di cui all’art 114 comma 1 C.P.P., che appunto concerne gli atti coperti da segreto.”

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carenze codicistiche proponendo di interporre, tra il deposito a disposizione della difesa e la caduta del segreto, una selezione, nel contraddittorio delle parti, per determinare ciò che fosse processualmente rilevante e far cadere il segreto solo rispetto a queste conversazioni. Il legislatore risponderà a queste esigenze con la legge 23 Giugno 2017, n. 103, per la quale si rinvia la trattazione al capitolo successivo.

I risultati delle intercettazioni sono trascritti, su disposizione del giudice, in forma integrale o, laddove abbiano ad oggetto flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, stampate in forma intellegibile.