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7. Il quadro sovranazionale.

7.1. L’art 8 della Cedu.

L’art 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è dedicato alla riservatezza.

Tale disposizione si pone come protezione per i cittadini da possibili ingerenze da parte dei pubblici poteri nella loro vita privata.

Il primo paragrafo mira alla tutela di variegati diritti riconducibili tutti nell’alveo del più generico diritto alla privacy. Facendo un raffronto con l’art 15 della Costituzione italiana subito si evidenzia “un contenuto più articolato”, maggiormente adatto a ricomprendere situazioni eterogenee.

I problemi interpretativi non sono tuttavia mancati: nello specifico, considerando che l’espressione “corrispondenza” fa comunemente riferimento ai soli scambi epistolari, ci si è chiesti

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se dovessero ritenersi esenti da tutela tutte quelle interazioni di diversa natura. A dirimere la questione è provvidenzialmente intervenuta una pronuncia della Corte europea72 la quale ha precisato che la suddetta espressione non va intesa in senso strettamente letterale ma piuttosto in senso aperto, come un concetto posto a tutela di una libertà classica. La tutela dunque non si limita alla protezione delle interazioni epistolari ma si amplia verso tutte le forme possibili di comunicazione. Accettandosi la corretta interpretazione giurisprudenziale dunque l’art. 8 ben si presta a divenire la norma sovranazionale di riferimento per l’applicazione di ogni tipo di intercettazione, sia questa telefonica, informatica o ambientale.73

Il concetto di privacy risulta abbastanza frammentario. Si fa riferimento ad un insieme di interessi diversi, spesso collegati o tra loro dipendenti, volti a tutelare la libertà personale e la libertà di autodeterminazione di ciascuno. Questa frammentarietà si ritrova anche nel nostro ordinamento dove il diritto alla riservatezza non trova una tutela unitaria ma viene piuttosto protetto nelle sue differenti accezioni non essendoci ancora

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Corte europea, sentenza 6 Settembre 1978, Klass e altri c. Germania. 73

In questo senso efficacemente F.Raia,” la tutela costituzionale della privacy in relazione all’utilizzo delle intercettazioni, in op.cit., pg.110.

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un’unità di visioni rispetto alla configurabilità di un diritto alla riservatezza globalmente inteso.

Entro la definizione di privacy rientrano in ogni caso sia l’aspetto della riservatezza “not to disclose or to have disclosed information about what he is doing or has done”, sia l’interesse all’intimità della propria vita privata “not be observed by another person or persons”74

.

Il secondo paragrafo dello stesso articolo stabilisce che questi diritti non conoscono limitazioni se non quelle dovute a interventi pubblici posti in essere “in accordance of law”. Questa espressione inglese non fa riferimento a un determinato processo di produzione normativa bensì indica piuttosto “il concetto di diritto, in modo che ogni decisione dei giudici e le loro motivazioni possano essere prevedibili almeno nelle loro linee essenziali75”. All’interno degli stati contraenti non saranno dunque consentite intercettazioni se non nei casi in cui queste siano basate su un testo giuridico che disciplini esaustivamente i casi e i modi dell’azione. Le ingerenze non devono comunque andare oltre al quantum strettamente necessario per il

74Cfr. Shils, Privacy: Its Constitution and Vicissitudes, in Law and Contemporary

Problems, XXXI (1966), 281.

75

Filippi, “L’intercettazione di comunicazioni”, op.cit., pag. 44. Sull’argomento, cfr. anche M. Chiavario, “Processo e garanzie della persona”, 2a ed., Giuffrè, Milano, 1982, pag. 57.

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raggiungimento degli scopi prefissati. L’esigenza primaria dunque è quella di garantire riparo da indebite intrusioni76.

La tutela si esprime sia con riguardo al controllo sull’altrui conoscibilità di determinate informazioni o attività private, sia con riguardo all’inviolabile dominio dei contesti in cui il soggetto tutelato esplica le sue libertà fondamentali.

È in questo senso che sicuramente si possono ricondurre entro l’ambito di operatività dell’art. 8 i diritti di inviolabilità del domicilio, di libertà e segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni dando rilievo dunque, come criterio indicativo della privatezza di certe attività, al contesto in queste vengono svolte: che sia questo rappresentato dal domicilio o, in astratto, da un canale comunicativo che si presume riservato. Ne consegue dunque che nel regolare le forme di limitazione77 di questi spazi il legislatore nazionale dovrà porre la sua disciplina rispettando, non solo i principi costituzionali ma anche le norme pattizie dell’art. 8.

Per ciò che concerne la materia che qua interessa, la Corte EDU più volte si è trovata a dover verificare il rispetto dell’art 8 con riferimento alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni

76

F.Caprioli, “Colloqui riservati e prova penale”, op.cit., pg.73-74. 77 Tra queste, per ciò che qua interessa, menzioniamo le intercettazioni.

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e ha disposto che, dal momento che queste rientrano nei concetti di “vita privata” e “corrispondenza”, questi atti captativi rappresentano a tutti gli effetti un’ingerenza dei pubblici poteri nell’esercizio di diritti protetti al primo paragrafo a meno che non siano previsti dalla legge e perseguano uno degli scopi legittimi previsti dal secondo paragrafo78.

La Corte ha precisato poi che analoghe tutele dovessero essere predisposte nel caso dell’acquisizione dei tabulati telefonici79

.

Sul piano applicativo la stessa Corte ha poi specificato che, affinché possano dirsi attuate le tutele disposte dalla Convenzione, devono essere specificate le persone assoggettabili a intercettazioni, le fattispecie criminose per cui le stesse possono essere disposte e fissata la durata massima delle attività di intercettazione tutelandosi inoltre eventuali interlocutori che vengano intercettati pur essendo estranei alle vicende processuali80.

78

Pronunciate in tal senso sono la sentenza della Corte europea del 2 Agosto 1984,

Malone c. Regno Unito e la sentenza del 30 Luglio 1988, Venezuela Contreras c. Spagna.

79 Sentenza del 2 Agosto 1984, Malone c. Regno Unito.

80 Per un confronto vedasi le pronunce della Corte europea nei casi “Dimitri Pupescu

c. Romania”, sentenza del 26 Luglio 2007; “Mathernon c. Francia”, sentenza del 29

Marzo 2005; Kruslin c. Francia eHuvig c. Francia, sentenze del 24 Aprile 1990;

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La Corte ha poi avuto occasione di esprimersi con riguardo alla disciplina italiana delle intercettazioni nei casi Craxi c. Italia e Panarisi c.Italia.

Nel primo caso la Corte, con la sentenza del 17 Luglio 2003, riconosceva le ragioni del ricorrente ravvisando una violazione dell’art 8 nella pubblicazione di conversazioni telefoniche di carattere privato intercettate nel corso di un processo penale a suo carico. Dunque l’ordinamento italiano veniva ritenuto colpevole di non aver predisposto adeguati strumenti di salvaguardia dei diritti di cui al paragrafo primo dell’articolo 8.

Nel secondo caso, con la sentenza del 10 Aprile 2007, contrariamente, la Corte negava la violazione dell’art 8 della CEDU sostenendo che le intercettazioni talvolta costituiscono un’ingerenza necessaria laddove siano il principale mezzo di investigazione e l’imputato disponga di rimedi giuridici per contestarle81.

81

Cfr. Francesca Raia, “la tutela costituzionale della privacy in relazione all’utilizzo delle intercettazioni”, in op. cit. pg. 111-112.

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Capitolo Secondo.

LE INTERCETTAZIONI NELL’ORDINAMENTO