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L’utilizzo delle intercettazioni nelle misure cautelari: ruolo del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE COMUNICAZIONI.

PROCESSUALE, DIRITTO DI CRONACA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

2. Le circolari delle Procure della Repubblica.

2.2. L’utilizzo delle intercettazioni nelle misure cautelari: ruolo del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.

Altra situazione critica su cui è proiettata l’attenzione dei procuratori della Repubblica è quella riguardante l’utilizzo delle risultanze delle intercettazioni a sostegno dell’ordinanza cautelare. Seppur non unica, la misura cautelare rappresenta infatti una fattispecie di forte attrito tra i contrapposti diritti che vengono impattati da questo mezzo di ricerca della prova. Avendo riguardo al diritto inviolabile alla riservatezza l’ordinanza cautelare può portare lesioni per diversi motivi: “se da un canto, infatti, un provvedimento lesivo della libertà è già di per sé provvedimento suscettibile di attirare interesse dei media, la circostanza statisticamente rilevabile che di regola questo provvedimento venga emesso in una fase non troppo avanzata del procedimento costituisce una condizione perché l’azione giudiziaria acquisti tutti i crismi di una ribalta mediatica dalle movenze troppo note con conseguenze che eccedono quelle

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contemplate dal legislatore”177. Così Livia Giuliani parla della “nefasta influenza” che tali divulgazioni possono avere sulla riservatezza, oltre che sulla presunzione di innocenza degli indagati ponendo, sulla loro reputazione, pregiudizi che rischiano di permanere a loro carico al di là dell’esito finale della vicenda processuale. In effetti l’interesse della stampa si sposta sulla sola fase investigativa in cui la diffusione degli atti d’indagine suscita interesse e degrada al momento della sentenza, la quale rischia di non trovare spazio anche laddove smentisca le accuse formulate in fase di indagine178. Considerato che il codice di rito nulla dispone circa l’utilizzo delle risultanze delle intercettazioni prima dello stralcio, nel momento in cui il pubblico ministero formula la richiesta per la misura cautelare inoltre gli atti sono ancora coperti dal segreto investigativo e le risultanze delle intercettazioni quindi non sono ancora depositate. La Corte costituzionale179 ha previsto la possibilità di utilizzare i brogliacci a sostegno della richiesta di misura cautelare a condizione che fosse depositato l’intero materiale a sostegno della richiesta e che

177 Così efficacemente Livia Giuliani, “intercettazioni, tutela della riservatezza e procedimento de libertate”, nuove norme in tema di intercettazioni, a cura di Glauco Giostra e Renzo Orlandi, op. cit., pg. 35.

178 Vedasi ancora Livia Giuliani, “intercettazioni, tutela della riservatezza e procedimento de libertate”, nuove norme in tema di intercettazioni, a cura di Glauco Giostra e Renzo Orlandi, op. cit., pg. 35.

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fosse riconosciuto il diritto di copia di registrazioni e verbali180. L’automatismo tra caduta del segreto interno e caduta del divieto di pubblicazione tuttavia consentiva in questo modo di pubblicare legittimamente il sommario delle risultanze così depositate. Per ovviare a queste diffusioni le circolari hanno previsto diversi meccanismi di selezione del materiale prima della richiesta cautelare. Da un lato, il modello adottato dalla circolare della Procura di Roma prevede che la polizia giudiziaria, in sede di trascrizione sommaria, non debba riportare quelle conversazioni che risultino manifestamente irrilevanti o manifestamente non pertinenti ai fatti oggetto di indagine. A correzione della genericità di queste locuzioni la Procura di Roma dettava poi linee guida precisando che avrebbero dovuto essere ugualmente escluse quelle conversazioni riguardanti i dati sensibili di tutti i soggetti captati, i dati personali dei soggetti estranei ai fatti di indagine, dei soggetti non indagati o di utenze non interessate. In ogni caso tuttavia si prevedeva come doverosa la trascrizione di quei colloqui di evidente rilevanza ai fini della prova o di contenuto favorevole all’indagato.

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La circolare della Procura di Torino è attenta nello specificare che "compatibilmente con le disponibilità tecnologiche, per agevolare la difesa nelle specifiche esigenze di intellegibilità delle prove di natura 'informatica' (...) l'Ufficio intercettazioni di questa Procura assicura la messa a disposizione di documenti informatici, duplicati degli originali, fruibili con applicazioni o software di uso comune".

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Ha adottato questo modello anche la circolare della Procura di Napoli181, specificando però che la polizia giudiziaria nei casi in cui sia vietata la trascrizione deve limitarsi a riportare a margine del riassunto della captazione in questione soltanto il tema e non anche il contenuto della stessa utilizzando la dicitura di “intercettazione irrilevante”.

Diverso il metodo adottato dalla Procura di Torino che ha scelto di affidare la selezione delle intercettazioni in vista della misura cautelare al solo pubblico ministero esentando quest’ultimo dal dovere di dar conto delle modalità di verbalizzazione della polizia giudiziaria. L’organo dell’accusa non dovrà inserire il materiale per cui sussista il segreto di indagine, che presenti cause di inutilizzabilità; che non risulti pertinente e che al contempo esponga dati sensibili dei soggetti coinvolti; per il quale sussistano situazioni di assoluta non pertinenza quando vi sia il coinvolgimento di terzi estranei alle vicende processuali. Rimane salvo anche secondo questo modello l’inserimento del materiale di segno favorevole per l’indagato.

Il documento ricognitivo del Csm, nel cercare una soluzione di sintesi tra i due diversi modelli, ha affidato il ruolo di dominus

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delle intercettazioni al p.m., sia per la fiducia che è comunemente riposta nella correttezza di tale figura istituzionale sia in ragione della sua professionalità e della capacità organizzativa di cui tale organo dispone in quanto soggetto centrale della fase investigativa e unico conoscitore di tutti gli atti di indagine nella loro completezza. Allo stesso tempo però non è stata sminuita l’importanza della selezione al momento della trascrizione sommaria ad opera della polizia giudiziaria; una selezione che si vuole effettuata sotto l’egida dell’organo dell’accusa che dovrà guidare l’azione degli agenti dettando indicazioni precise e puntuali182. In ogni caso parrebbe conveniente evitare la trascrizione, anche per riassunto, di quei contenuti che sarebbero presumibilmente eliminati nell’udienza di stralcio. Si dovrebbero in questo senso escludere quelle conversazioni irrilevanti, aventi ad oggetto dati sensibili, le comunicazioni dell’assistito con il difensore183 o con altri soggetti garantiti ex art 200, 1 comma, c.p.p., le intercettazioni casuali di parlamentari, le conversazioni dei servizi segreti rientrati nel novero dell’art 270 bis C.P.P. Per queste risultanze ci si dovrebbe limitare all’indicazioni dei dati esteriori specificando l’elemento determinante la mancata

182 Non dovrà trattarsi di una “delega in bianco”, cfr. P. Tonini – F. Cavalli, “le intercettazioni nelle circolari delle procure della repubblica”, op. cit.

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Sulle intercettazioni nei confronti dei difensori, si vedano le linee guida della Procura di Tivoli, cit., nelle quali si affronta il tema in maniera ampia e approfondita.

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trascrizione. Per facilitare la consultazione dei verbali ad opera delle parti si consiglia di redigere un indice separato con una sintesi degli atti al fine di garantire il pieno esercizio di accesso alla prova, soprattutto per la difesa.

3.2 Deposito degli atti e diritto di copia per il difensore al