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Differimento di esecuzione della pena e relativa sentenza della Corte

Il nostro Pese si trova oggi in una situazione paradossale per cui le sentenze a pene detentive devono essere eseguite perché non eseguirle equivale a negare una delle condizioni essenziali dello Stato di diritto, e dunque negare i cardini della Convenzione europea. Al tempo stesso, ogni qual volta si esegue una sentenza a pena detentiva si è a rischio di commettere un’altra illegalità, essendo contrario alla CEDU disporre una pena inumana o degradante.

Sembra preferibile seguire la via del differimento penale, qualora la condizione di un istituto di pena sia di sovraffollamento e senza la sicurezza di non violare i dettami della CEDU o del CPT.

Non si può esporre il detenuto ad un prevedibile trattamento penitenziario disumano. L’esecuzione della pena per attuare la legalità non può tradursi nella sua negazione. 68

Per rimediare al problema del sovraffollamento e per restituire dignità ai detenuti occorre trovare delle modalità legali per far si che il numero delle persone recluse non ecceda la capienza regolamentare massima delle galere. L’indisponibilità di spazio minimo non è considerata tra le cause che possono legittimare un differimento dell’esecuzione o l’applicazione di misure alternative. Tuttavia il differimento dell’esecuzione appare l’unico strumento adeguato a riportare la carcerazione dentro un’area di legalità.

La pena è legale anche qualora non raggiunga la rieducazione del soggetto, fine a cui dovrebbe tendere, ma la pena non è mai legale nel momento in cui consiste in un trattamento disumano.

Padovani T., Giustizia: un magistrato che tuteli i diritti violati dei detenuti, 68

Una pena illegale va sospesa o differita, in quanto non in grado di rispettare la dignità del condannato.

Perché una pena espiata in un carcere sovraffollato oltre l’inverosimile è una “non pena”, e dunque andrà posticipata, fino a quando non si presentino le condizioni detentive per poterla eseguire legalmente. Come già accade in California, in Germania e nel nord Europa.

Il nostro codice penale però, agli art. 146-147, non permette il rinvio dell’esecuzione in caso di sovraffollamento, essendo l’elenco delle situazioni in cui ciò è possibile assolutamente tassativo.

La magistratura di sorveglianza, sensibile a questo limite e ai moniti della Corte Edu, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.147 c.p.

La illegittimità dell’articolo, secondo i magistrati di sorveglianza, sta nella mancanza del rinvio dell’esecuzione nell’ipotesi di sovraffollamento. Tale difetto presenta un netto contrasto con l’art.27 Cost., nella parte in cui vieta trattamenti penitenziari contrari al senso di umanità.

Il nostro riferimento obbligato nell’individuazione di una pena inumana è da ricercare nell’art. 3 CEDU, questo comporta un contrasto anche con l’art. 117 Cost. In questo articolo costituzionale viene imposto al legislatore il rispetto degli obblighi internazionali, come quelli dipendenti dalla Convenzione.

E’ quindi intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n.279\2013, dove si ribadisce il carattere inaccettabile dell’attuale situazione carceraria. La Corte osserva che in una situazione di costante sovraffollamento, possa divenire impossibile garantire le condizione minime di accettabilità della condizione detentiva, per questo motivo ritiene necessario che il legislatore intervenga con rimedi che agevolino l’uscita dal carcere, qualora un detenuto sia costretto a vivere in delle condizioni contrarie al senso di umanità.

I Tribunali di Sorveglianza di Venezia e Milano che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale, a cui ha risposto la sentenza sopracitata, hanno registrato una risposta di inammissibilità, tuttavia la Corte ha espresso la propria solidarietà ai giudici con cui condivide le ragioni profonde del ricorso.

L’inammissibilità della questione è stata così motivata dai Giudici Costituzionali: il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena non è l’unico strumento preventivo praticabile per contrastare una detenzione in condizioni disumane.

A fronte di una pluralità di rimedi esperibili l’intervento giudiziario consisterebbe in un’indebita invasione del potere legislativo.

La Corte Costituzionale, pur ammettendo la gravità della situazione penitenziaria italiana, tenta di difendere la tenuta del sistema andando a valorizzare quegli strumenti interni volti a ripristinare la legalità e solo potenzialmente disponibili. 69

E’ innegabile che vi siano delle vie astrattamente percorribili, suggerite dalla Corte Costituzionale, per avvicinare l’esecuzione della pena ai principi della Costituzione e della CEDU, ma è pur vero che in questo momento storico la questione è più ristretta e riguarda la salvaguardia della costituzionalità di una pena già in esecuzione.

Le misure alternative suggerite nella motivazione di inammissibilità della Corte, hanno un ambito di applicabilità minore rispetto al carcere, in quanto devono soddisfare delle condizioni di applicabilità.

Rendere la vita carceraria conforme alla Costituzione è ben diverso da concedere una misura alternativa.

Sarebbe assolutamente preferibile un più ampio uso delle misure alternative, in modo da fornire al giudice una varietà di strumenti esecutivi e in maniera tale da calibrare meglio le risposte punitive, ma la questione è

Cicirello T. Il rinvio dell’esecuzione cit. 2014 69

diversa, incentrata su come rendere una pena già definita compatibile con la Costituzione.

E’ tristemente chiara la mancanza di concrete risorse per rendere efficaci gli strumenti di cui l’ordinamento penitenziario dispone.

Ciò che mortifica è che la Corte Costituzionale ha effettivamente riconosciuto l’illegittimità costituzionale sollevata, ma senza il coraggio di dichiararla formalmente.

Il rimedio offerto dal reclamo ex art. 35 ord. pen. da parte di un detenuto che miri a essere trasferito in una cella non sovraffollata, e comunque a essere alloggiato in condizioni compatibili con l'art. 3 CEDU, finirebbe, anche ammesso che l'amministrazione penitenziaria possa e voglia eseguire il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, per trasferire il problema sul detenuto destinato a prendere il posto nella cella in cui si trovava prima il compagno uscito vittorioso dal procedimento di reclamo. Il rinvio della pena sarebbe servito come guida al legislatore e soprattutto all’azione immediata dei giudici di sorveglianza per porre fine alle lesioni dei diritti fondamentali dei ristretti.

Per un analisi imparziale della questione si devono anche descrivere le perplessità che possono seguire al differimento dell’esecuzione penale per motivi di sovraffollamento. Esse sono:

Disparità di trattamento tra i reclusi, in quanto la riduzione della popolazione carceraria sarebbe casuale.

Necessaria definizione di criteri legislativi a fronte del quale operare il rinvio, escludendo la totale discrezionalità ai giudici di sorveglianza.

Il condannato può avere un maggiore interesse ad uscire più velocemente possibile dal circuito carcerario, magari attraverso il ricorso a misure alternative, piuttosto che attendere in libertà una futura esecuzione della pena detentiva.

Attraverso il rinvio della pena carceraria si alimenterebbe un crescente allarme sociale.

Mortificazione della finalità rieducativa della pena, il ritardo comporterebbe uno svuotamento del significato della pena stessa. Il differimento della pena non deve essere concepito come una soluzione strutturale e nemmeno come una tutela compensativa per i danni derivanti dal sovraffollamento carcerario. Esso rappresenta una extrema ratio cui ricorrere solo quando ogni altra soluzione sia giuridicamente preclusa o inefficace .

Parte della dottrina guarda con favore l’opzione del rinvio dell’esecuzione della pena. Il vantaggio di questo istituto è quello di attribuire al giudice un potere discrezionale nella selezione dei condannati ai quali concedere il beneficio, potendo valutare caso per caso tenendo conto sia delle esigenze di tutela della collettività, sia dei diritti fondamentali del condannato. Riassumendo si deve registrare che la Corte Costituzionale ha precluso l’uso del rinvio facoltativo della pena in funzione di rimedio preventivo per le violazioni del diritto del detenuto a non subire un trattamento contrario a senso di umanità, derivanti dal sovraffollamento. Per effetto di ciò, si è riaperto il problema di individuare, entro il termine imposto dalla sentenza Torreggiani, delle soluzioni adatte a garantire la immediata cessazione delle violazioni in atto.