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2. Il modello giurisprudenziale di delega

2.1. I requisiti di validità della delega

2.1.1. Le dimensioni dell’impresa

La giurisprudenza si avvicina all’istituto della delega di funzioni con diffidenza;12 l’atteggiamento di iniziale prudenza della Suprema Corte si riflette nella scelta di ammettere il ricorso alla delega, secondo

10 Condizioni non sempre elencate contestualmente nel corpo della

sentenza, facendo presumere così che la giurisprudenza adotti in materia la logica del “caso per caso”, e sul cui contenuto si riscontrano divergenze interpretative.

11 D. PULITANO’, Posizioni di garanzia, cit., p. 183. V. anche A.

ALESSANDRI, Impresa, cit., p. 212: «[…] ferma restando l’intrasferibilità

dell’obbligo, il titolare di questo può adempiervi non più direttamente, ma con l’ausilio di terzi, purché quella stessa diligenza che a lui è personalmente richiesta percorra la struttura a ciò deputata, concretizzandosi, per così dire, nei presupposti umani e materiali dell’organizzazione a quello scopo creata».

12 La diffidenza della giurisprudenza nei confronti dell’istituto della delega di

funzioni si riflette non solo, come vedremo, nella tendenza a giustificare il ricorso a tale forma di decentramento organizzativo nelle imprese di notevoli dimensioni, ma anche nella tendenza a circoscrivere inizialmente solo al settore della sicurezza del lavoro la validità, l’operatività della delega, con esclusione, ad esempio, dell’ambito fiscale-tributario e del settore ambientale. Nei reati tributari la giurisprudenza non accetta forme di delega, perché ritiene che la prestazione tributaria sia strettamente personale; in riferimento ai reati ambientali, invece, si registra una iniziale esclusione della validità della delega di funzioni, sul presupposto che l’interesse in gioco non consente flessibilizzazioni, e solo a partire dagli anni ’80 registriamo una graduale apertura verso l’istituto del decentramento funzionale, dapprima esclusivamente in relazione a vicende di inquinamento idrico. Per l’esclusione della delega in alcuni specifici settori v. Cass. Pen., 8 giugno 1989, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, 159; Cass. Pen., 9 gennaio 1991,

Riv. trim. dir. e proc. pen., 1991, p. 298; Cass. Pen., 25 febbraio 1991, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1991, p. 294; Cass. Pen., 24 maggio 1991, in Il fisco, 1991, p. 5432; Cass. Pen., 14 marzo 1992, in Riv. pen., 1992, p. 565;

l’indirizzo prevalente13, solo in relazione alle imprese di notevoli dimensioni, quale conseguenza dell’impossibilità per il datore di lavoro, in considerazione delle proporzioni dell’impresa, di fare fronte direttamente e personalmente ai numerosi adempimenti posti dalla normativa antinfortunistica.

Dunque, in questa prospettiva, trova giustificazione, l’originaria, e a lungo ricorrente, impostazione giurisprudenziale secondo cui la delega avrebbe trovato riconoscimento solo nelle imprese di grandi dimensioni, a maggior ragione se articolate in più stabilimenti, ritenendola, invece, inammissibile in seno alle piccole o medie imprese;14 nelle piccole e medie strutture il garante primario può e,

13 V. Cass. Pen., sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 1274, RV 236279, in C.E.D.

Cass.: «in materia di violazione della normativa antinfortunistica, la sussistenza di una delega di funzioni idonea da mandare esente da responsabilità il datore di lavoro può essere, in effetti, desunta dalle dimensioni della struttura aziendale, ma, a tal fine, si richiede, non solo che si sia in presenza di un’organizzazione altamente complessa in senso proprio, ma anche che esista una comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive; a ciò dovendosi comunque aggiungere che tale delega implicita non può esonerare da responsabilità per ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro».

14 Tra le numerosissime sentenze che si sono espresse nel senso di limitare

l’efficacia della delega alle sole imprese di grandi dimensioni: Cass. Pen., sez. III, 1 ottobre 1980, in Mass. giur. lav., 1982, p. 851, con nota di D. MINGHELLI, Dimensioni dell’impresa ed efficacia della delega di funzioni; Cass. Pen., sez. IV, 27 giugno 1981, in Mass. giur. lav., 1982, p. 851; Cass. Pen., sez. III, 11 luglio 1984, in C.E.D. Cass., n. 166037; Cass. Pen., sez. IV, 7 maggio 1987, in C.E.D. Cass., n. 17410; Cass. Pen., sez. III, 26 febbraio 1998, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 364, con nota di F. CENTONZE, Ripartizione di attribuzioni aventi rilevanza penalistica e

organizzazione aziendale. Un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità; Cass. Pen., sez. III, 3 dicembre 1999, in Riv. trim. dir. pen. econ.,

2003, p, 293, con nota di M. A. PASCULLI, Rilevanza della delega di

funzioni: riflessioni in tema di responsabilità diretta delle persone giuridiche,

e in C.E.D. Cass., n. 215159; Cass. Pen., sez. IV, 26 aprile 2000, in Riv.

pen., 2001, p. 95 e in Cass. pen., 2001, p. 1321; Cass. Pen., sez. IV, 6

conseguentemente, deve provvedere personalmente al regolare adempimento degli obblighi penalmente sanzionati.

Parte della dottrina critica il citato orientamento giurisprudenziale, accusandolo di muovere da «uno stereotipo di impresa del tutto

inadeguato a comprendere la realtà cui viene riferito».15

In particolare, Tullio Padovani ha osservato che anche «in imprese di

dimensioni minori, crescerà proporzionalmente il quantum di diligenza esigibile dal datore di lavoro, che sarà tenuto ad esercitare un’attività di verifica tanto più pregnante ed incisiva quanto più ridotte sono le strutture organizzative della sua azienda».16

Non è, pertanto, ragionevole, ed anzi, sarebbe contraddittorio con le esigenze di tutela, operare discriminazioni tra strutture di grandi e strutture di piccole dimensioni, dal momento che gli adempimenti tecnici ed amministrativi penalmente sanzionati cui deve far fronte un imprenditore sono qualitativamente identici in qualunque tipo di

Il requisito delle ‘notevoli dimensioni’ risulta pressoché costantemente richiesto in materia ambientale, sebbene nelle sentenze più recenti la Suprema Corte non lo ritenga requisito determinante, v. Cass. Pen., sez. III, 13 marzo 2003, n. 22931.

15 T. PADOVANI, Il problema dei soggetti in diritto penale del lavoro nel

quadro della più recente giurisprudenza, in Legisl. pen., 1981, p. 416.

azienda,17 indipendentemente dalla sua maggiore o minore ampiezza strutturale.18

Dunque, il superamento del limite dimensionale auspicato in dottrina trova giustificazione nella sempre maggiore complessità dell’attività produttiva e nella sempre più crescente moltitudine di disposizioni legislative, che comportano molto spesso, anche in imprese di modeste dimensioni, la necessità per l’imprenditore di delegare alcuni compiti ad altri soggetti, specie in materie di particolare tecnicismo.19 Sulla scia di queste considerazioni la posizione della giurisprudenza sul punto è mutata, ammettendo il ricorso alla delega anche quando ciò non sia richiesto dalle dimensioni dell’azienda, privilegiando, così, maggiormente il profilo della difficoltà degli adempimenti, piuttosto che quello delle dimensioni aziendali.20

17 T. PADOVANI, Il problema dei soggetti in diritto penale del lavoro nel

quadro della più recente giurisprudenza, cit., p. 415; F. STELLA, Criminalità d’impresa: nuovi modelli di intervento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p.

1262: «L’organizzazione dell’impresa attraverso le deleghe è un problema

che oggi, dal punto di vista penalistico, riguarda tutte le imprese, dalle piccole e medie imprese alle società di grandi dimensioni, ai gruppi, dalle imprese private alle imprese pubbliche».

18 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, cit., p. 69 e ss.; D. PULITANO’,

Igiene e sicurezza del lavoro, cit., p. 107; A. ALESSANDRI, Impresa, cit., p.

210, secondo l’Autore negare a piccole o medie imprese la possibilità di decentramento funzionale apparirebbe addirittura contradditorio con le esigenze di tutela, poiché la creazione di posizioni di garanzia derivate altro non è che una modalità di adempimento del precetto penale, atta ad assicurare un più efficiente ed efficace assolvimento alle sempre più complesse e crescenti “richieste” dell’ordinamento.

19 V. Cass. Pen., sez. III, 9 giugno 1995, in Mass. giur. lav., 1995, p. 634. 20 Ex multis, v. Cass. Pen., sez II, 15 luglio 2005, n. 26122, RV 231956:

«questa Corte Suprema aveva inizialmente affermato che tra i presupposti di

validità del trasferimento di funzioni vi fosse quello, di natura oggettiva, relativo alle notevoli dimensioni dell’impresa, tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità. Successivamente, però, ha ammesso la possibilità di delega anche in mancanza di notevoli dimensioni dell’impresa, svincolando la valutazione di necessità oggettiva dal dato

Inoltre, è stato opportunamente osservato in dottrina che, poiché la giurisprudenza si limitava a riconoscere la possibilità di ricorrere all’istituto della delega di funzioni nelle sole imprese di notevoli dimensioni, non indicando i criteri per stabilire quando un’impresa sia da considerare di notevoli dimensioni, il giudice vedrebbe attribuirsi un’eccessiva discrezionalità valutativa. 21

Tuttavia, la questione circa il requisito delle dimensioni dell’impresa, oggi, deve ritenersi ormai definitivamente risolta dal legislatore, dal momento che, vedremo meglio nel prosieguo, il d. lgs. 81/2008 non menziona più tra i requisiti di validità della delega le dimensioni dell’impresa.