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2. Il modello giurisprudenziale di delega

2.1. I requisiti di validità della delega

2.1.4. L’autonomia decisionale e finanziaria del delegato

Tra i presupposti di validità della delega enucleati dalla giurisprudenza quello che meglio garantisce l’effettività del trasferimento di funzioni è quello dell’autonomia decisionale e finanziaria del delegato.55

Affinché il trasferimento non sia meramente apparente, fittizio o simulato, al fine di nascondere le proprie responsabilità, la giurisprudenza richiede che all’incaricato debba essere attribuita una reale sfera di autonomia e di competenza, intesa in senso di insieme di poteri e doveri.

È necessario, dunque, che il delegato sia dotato di effettiva autonomia decisionale e di tutti i poteri e i mezzi necessari per l’adempimento dell’incarico.

L’incaricato deve essere posto nelle condizioni di provvedere autonomamente all’attuazione degli adempimenti trasferitigli, sia mediante la possibilità di operare in proprio le scelte necessarie, sia

55 Cass. Pen., sez. IV, 8 maggio 2007, n. 36121, in Guida dir., 2007, p. 62;

Cass. Pen., sez. IV, 9 giugno 2004, in Cass. pen., 2005, n. 1349; Cass. Pen., sez. IV, 1 aprile 2004, cit.; ; Cass. Pen., sez. III, 13 marzo 2003, cit.; Cass. Pen., sez. III, 5 novembre 2002, in Dir. e prat. lav., 2002, p. 508.; Cass. Pen., sez. II, 22 agosto 2000, n. 9378, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2001, p. 416; Cass. Pen., sez. II, 3 agosto 2000, cit.; Cass. Pen., sez. IV, 5 maggio 2000, cit.; Cass. Pen., sez. III, 26 ottobre 1999, in Ig. sic. lav., 1999, p. 713; Cass. Pen., sez. III, 27 marzo 1998, in Cass. pen., 2001, p. 1212 e in

Riv. pen., 1998, p. 776; Cass. Pen., sez. IV, 7 marzo 1995, in Dir. prat. lav.,

1995, p. 1126; Cass. Pen., 8 settembre 1994, cit.: «la persona delegata

deve volontariamente accettare la delega (nella consapevolezza degli obblighi di cui viene a gravarsi), deve essere munita di poteri autoritativi e decisori autonomi, pari a quelli dell’imprenditore ed idonei a far fronte alle esigenze […] compreso l’accesso ai mezzi finanziari»; Cass. Pen., sez. III,

21 ottobre 1993, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, p. 691; Cass. Pen., sez. IV, 25 giugno 1990, in Cass. pen., 1992, p. 742.

mediante l’attribuzione dei mezzi finanziari necessari per tradurre in pratica le scelte elaborate.

Quanto alla misura dei poteri conferitigli dal dante incarico, essa incide non sull’ammissibilità della delega, bensì sulla ripartizione di doveri tra delegante e delegato; ogni quota di poteri che il primo riserva a sé stesso, sottraendola al secondo, non fa altro che precludere un effetto completamente liberatorio, sostanzialmente, egli non fa altro che ampliare la sua sfera di responsabilità.56

Nel caso in cui il delegato sia privo di autonomia decisionale e di spesa si deve ritenere che il delegante non si sia affatto spogliato degli obblighi inerenti alle funzioni che ha inteso trasferire, e, quindi, la responsabilità penale per gli atti posti in essere da lui permane sul delegante.57

Laddove all’incaricato non siano state conferite risorse finanziarie adeguate, questi ha l’obbligo di informare tempestivamente il dante incarico, il quale, conseguentemente, sarà ritenuto penalmente responsabile qualora ometta di adottare i necessari rimedi.58

‘Autonomia’, secondo autorevole dottrina, significa anche “autorità” sugli eventuali dipendenti; 59 pertanto, al delegato deve essere

56 D. PULITANO’, Inosservanza di norme di lavoro, cit. p. 71.

57 A. FIORELLA, I principi generali del diritto penale dell’impresa, cit., p.

107; A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 279.

58 Cass. Pen., sez. III, 7 febbraio 1996, n. 231, in Cass. pen., 1999, p. 2657. 59 A. FIORELLA, I principi generali del diritto penale dell’impresa, cit., p.

attribuito anche il potere disciplinare nei confronti degli eventuali dipendenti, il potere di infliggere loro sanzioni.

Inoltre, è necessario che il dante incarico elimini tutti gli ostacoli che possano impedire l’effettivo esercizio da parte dell’incaricato delle funzioni lui attribuite, pena la permanenza su di lui di una responsabilità «per organizzazione difettosa dell’impresa».60

Autorevole dottrina ha osservato che l’inserimento tra i requisiti di validità della delega di funzioni dell’autonomia del delegato appare superfluo, in quanto quest’ultima rappresenta un dato immanente al fenomeno della delega, altrimenti, quest’ultimo si ridurrebbe in un mero incarico esecutivo.61

Nell’incarico di esecuzione il soggetto obbligato non intende trasferire la propria funzione ad altri, ma si serve di questi per darle esecuzione. Pertanto, dal punto di vista del diritto penale, la responsabilità del delegante potrà essere esclusa soltanto nel caso in cui fosse per lui impossibile impedire la realizzazione del reato.

L’elemento che segna il passaggio dall’esecuzione decentrata al trasferimento di mansioni, e che, pertanto, rappresenta la ragione stessa di quest’ultimo fenomeno, è ravvisabile proprio nel conferimento di autonomia, cioè «nella configurazione di sfere di

60 A. FIORELLA, I principi generali del diritto penale dell’impresa, cit., p.

109; A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 280.

61 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, cit., p. 723; A. FIORELLA, Il

intervento all’interno delle quali le scelte, di scopi o di mezzi, sono attribuite ad altro soggetto».62

Vi è stato chi, in dottrina, ha criticamente osservato che il requisito in esame mal si concilia con la frequente suddivisione in singole fasi dei processi decisionali dell’impresa tra più soggetti, singoli individui o gruppi, interni od esterni all’organico aziendale, poiché non è possibile, in quest’ottica, rinvenire un “decisore solitario” cui attribuire anche le relative responsabilità penali.63

2.1.5. Il difetto di ingerenza del delegante nell’esercizio dell’attività delegata.

Strettamente connesso al requisito della autonomia decisionale e finanziaria del delegato, appena esaminato , è quello della non ingerenza del delegante, poiché, vedremo, l’interferenza di quest’ultimo nell’attività del soggetto al quale ha trasferito le proprie mansioni potrebbe far venir meno l’efficacia della delega.

La Suprema Corte richiede, affinché il trasferimento sia effettivo, che la delega non sia parziale, “intermittente”, ossia che il delegante non si

62 A. ALESSANDRI, Impresa, cit., p. 210.

ingerisca di fatto nello svolgimento delle funzioni, delle attività delegate.64

La giurisprudenza, dunque, ritiene quale conditio sine qua non, affinché la condotta posta in essere sia riconducibile alla sola sfera del soggetto delegato, che il delegante si astenga da qualsiasi intromissione, sia di ordine decisionale che di ordine tecnico nelle scelte e nell’attività del delegato.

Autorevole dottrina ha mosso una critica al requisito in questione: ritiene che la giurisprudenza non sia stata sufficientemente chiara nel definire il significato, la portata di ‘interferenza tra delegante e delegato’; 65 infatti, anche contatti limitati tra il dante incarico e l’incaricato hanno portato alla dichiarazione di inefficacia della delega.66

L’ingerenza del delegante, essendo necessariamente successiva alla delega, non incide sulla validità di un trasferimento già perfezionatosi, bensì unicamente sulla persistenza della sua efficacia, sull’efficacia liberatoria della delega, poiché fa venir meno uno dei requisiti

64 Cass. Pen., sez. IV, 24 giugno 2005, n. 23729, RV 231736; Cass. Pen.,

sez. III, 9 marzo 2005, cit.; Cass. Pen., sez. IV, 4 aprile 1996, in Giust. pen., 1997, II, p. 244; Cass. Pen., sez. IV, 30 maggio 1991, in C.E.D. Cass., n. 187281; Cass. Pen., sez. IV, 25 giugno 1990, cit.; Cass. Pen., sez. IV, 23 maggio 1986, in Cass. pen., 1988, p. 1250 e in Riv. trim. dir. pen. econ., 1988, p. 728; Cass. Pen., sez. IV, 5 dicembre 1985, in Cass. pen., 1985, p. 1457; Cass. Pen., sez. IV, 24 marzo 1981, in Giust. pen., 1982, II, p. 226 e in C.E.D. Cass., n. 150231; Cass. Pen., sez. IV, 1 aprile 1970, in Giust. pen., 1971, II, p. 272 e in C.E.D. Cass., n. 115356.

65 A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 282.

66 V. Cass. Pen., sez. IV, 23 maggio 1986, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998,

p. 726, la quale ricava l’inefficacia della delega da visite sporadiche (due volte l’anno) da parte del delegante (il direttore tecnico della Givadan) presso l’Icmesa di Seveso.

giurisprudenziali di validità della delega, l’autonomia decisionale del delegato, e comporta, di fatto, la riassunzione delle funzioni e delle relative responsabilità da parte del delegante.67

Affinché ciò si verifichi l’ingerenza del delegante nell’attività delegata dovrebbe essere significativa, e, cioè, tale da ridurre drasticamente o annullare del tutto l’autonomia del delegato.68

2.1.6. L’accettazione della delega. La necessità che non vi sia stata