• Non ci sono risultati.

2. Il modello giurisprudenziale di delega

2.1. I requisiti di validità della delega

2.1.2. La forma della delega e la prova della sua esistenza

La Suprema Corte, in ossequio ad un’evidente esigenza di certezza giuridica, ha richiesto, quali requisiti di validità della delega di

puramente quantitativo e ricollegandola, invece, a caratteristiche qualitative dell’organizzazione aziendale. Ed al riguardo una condivisibile dottrina ha evidenziato l’irragionevolezza del requisito in esame, facendo richiamo agli innumerevoli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla direzione delle imprese moderne, che risultano identici quale che sia la dimensione dell’impresa ed alla circostanza che anche nelle aziende di dimensioni modeste può accadere che l’imprenditore individuale (o gli amministratori, se si tratta di società) non siano in grado o non ritengano opportuno svolgere personalmente tutti gli adempimenti loro imposti dalla legge»; Cass. Pen.,

sez. IV, 26 maggio 2004, n. 24055, RV 228587; Cass. Pen., sez. III, 10 marzo 1981, in Mass. giur. lav., 1982, p. 851.

21 C. BRUSCO, La delega di funzioni, cit., p. 2778.

22 I temi della forma della delega e della prova della sua esistenza sono tra

di loro intrecciati, coniugando aspetti di diritto sostanziale e processuale, come giustamente osserva C. BRUSCO, La delega di funzioni, cit., p. 2779.

funzioni che il suo contenuto fosse espresso in modo specifico e puntuale, in modo chiaro, preciso e determinato, per consentire la corretta individuazione delle funzioni trasferite, in modo tale da non lasciare margini di dubbio circa l’estensione dei poteri attribuiti, e che il delegante fornisse la prova inequivocabile dell’avvenuto trasferimento.23

Questo rigore probatorio, vedremo, tendeva ad investire anche la forma della delega.24

Sulle modalità di esteriorizzazione della delega non vi è stata nel panorama giurisprudenziale una uniformità di vedute.

In ordine al requisito della forma, si sono registrati in giurisprudenza diversi orientamenti, che sono pervenuti a conclusioni tra loro opposte: vi sono pronunciamenti, caratterizzati da un forte rigorismo, che affermano la necessità, ai fini dell’efficacia penalistica della delega di funzioni, della forma scritta25 e, al contempo, non sono mancati pronunciamenti che, invece, hanno ritenuto la sufficienza di una delega implicita, ovvero la possibilità di desumere la sua esistenza

23 Cass. Pen., sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6420, RV 238980: «Per

attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; […] e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo«; Cass. Pen., sez. III, 22 giugno 2006, in Iuris data;

Cass. Pen., sez. III, 15 giugno 2006, in Iuris data; Cass. Pen., sez. III, 9 marzo 2005, in Iuris data; Cass. Pen., sez. III, 2 luglio 2004, in Iuris data; Cass. Pen., sez. III, 13 marzo 2003, in Cass. pen., 2004, p. 4204, con nota di V. FEDELE, Una pronuncia in tema di requisiti essenziali della delega di

funzioni in materia ambientale.

24 D. PIVA, Delega di funzioni: oneri probatori, presunzioni e regole di

esperienza, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, p. 726.

nella preventiva suddivisione dell’azienda in distinti settori, rami o servizi26.

L’orientamento prevalente in giurisprudenza27 subordina l’efficacia in materia penale della delega di funzioni ad un adempimento formale: esige che la delega, affinché possa produrre effetti penalmente rilevanti, debba essere conferita per iscritto.

Dunque, l’indirizzo tradizionale ritiene necessario che il trasferimento si estrinsechi in un atto scritto recante data certa, da cui risultino il suo contenuto, la sua estensione e la sua durata.

Tuttavia, come è stato ragionevolmente osservato in dottrina,28 non sempre risulta chiaro dalla lettura delle sentenze riconducibili alla corrente formalistica se il requisito della forma scritta sia condizione, di diritto sostanziale,29 necessaria affinché l’atto di delega produca effetti penalmente rilevanti, o, piuttosto, sia espressione di una regola

26 Cass. Pen., sez. IV, 13 dicembre 1995, in Dir. prat. lav., 1996, p. 570,

secondo cui l’assegnazione di compiti ad altro soggetto può aver luogo «anche per fatti concludenti e mediante il concreto inserimento del predetto

nell’organizzazione del lavoro».

27 Ex multis, Cass. Pen., sez. III, 6 giugno 2003, in Dir. prat. lav., 2003, p.

2102; Cass. Pen., sez. III, 20 febbraio 2003, in Guida dir., 2003, n. 23, p. 77; Cass. Pen., sez. IV, 9 gennaio 2002, in Igiene. sic. lav., 2002, p. 215; Cass. Pen., sez. IV, 5 luglio 2001, cit.; Cass. Pen., sez. IV, 23 marzo 1994, in

Mass. giur. lav., 1994, p. 447; Cass. Pen., sez. IV, 5 marzo 1991, in Mass. Cass. pen., 1991, p. 17; Cass. Pen., sez. IV, 28 gennaio 1990, in Dir. prat. lav., 1990, p. 640; Trib. Genova, 16 febbraio 2004, n. 438, in Guida dir.,

2004, n. 14, p. 87: «La ripartizione dei compiti in forma verbale tra due soci,

entrambi amministratori e legali rappresentanti della società, non vale a escludere la penale responsabilità di uno di essi, in quanto la delega va documentata per iscritto».

28 V. MONGILLO, Il trasferimento di posizioni di garanzia nell’impresa tra

diritto penale e processo, in Cass. pen., 2005, p. 3980.

29 Questo sembra essere il caso, a titolo esemplificativo, di Cass. Pen., sez.

di carattere processuale-probatorio, rilevante, dunque, per il suo accertamento in giudizio30.

Nello scenario giurisprudenziale è andato affermandosi un altro orientamento,31 il quale sottolinea come la pretesa della forma scritta quale requisito giuridico della delega non sia compatibile con uno dei principi fondamentali del diritto penale.

L’indirizzo in questione pone l’accento sulla vigenza in ambito penale del principio dell’ampia libertà di prova e, dunque, non ritiene necessario uno specifico atto scritto per dimostrare l’avvenuto trasferimento di funzioni dal delegante al delegato, reputando sufficiente a tal fine la prova testimoniale, fermo restando che «l’atto

di delega debba essere espresso, inequivoco e certo».32

30 In questo senso, ad es., Cass. Pen., 1 giugno 2000, n. 22326, in Igiene.

sic. lav., 2001, p. 437, secondo cui la delega non può essere comprovata

mediante testimoni, in quanto si tratterebbe di una prova «inidonea a

sovvertire il pacifico dato della mancata produzione di delega formale avente data certa».

31 Opta per la libertà di forma, Cass. Pen., sez. IV, 23 marzo 2007, in Guida

dir., 2007, n. 17, p. 108, la quale ha dichiarato: «in materia di infortuni sul lavoro, ai fini della validità della delega di funzioni […] non è essenziale la forma scritta, né è richiesta la prova scritta della delega stessa»; Cass. Pen.,

sez. III, 22 giugno 2006, cit.; Cass. Pen., sez. IV, 19 giugno 2006, n. 38425, RV 235184; Cass. Pen., sez. III, 13 marzo 2003, n. 22931, RV 225322; Cass. Pen., sez. IV, 13 novembre 1992, in Dir. prat. lav., 1993, p. 311, la quale ritiene sufficiente che «la delega sia dimostrata da prova

testimoniale», vigendo in ambito penale il «ragionevole principio della libertà di prova». In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati

all’alimentazione la Suprema Corte ammette che la delega venga conferita oralmente, v. Cass. Pen., sez. III, 6 agosto 2007, n. 32014, RV 237141.

32 Cass. Pen., sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 8604, RV 238970: «in materia di

violazione della normativa antinfortunistica, gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega che deve però essere espressa, inequivoca e certa, non potendo la stessa essere invece implicitamente presunta dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa»; Cass.

Pen., sez. IV, 29 marzo 2007, cit., nella quale la Suprema Corte ritiene ammissibile che il trasferimento delle funzioni sia dimostrato anche tramite una prova diversa da quella documentale; Cass. Pen., sez. IV, 7 febbraio

Anche in dottrina, come in giurisprudenza, si registra una diversità di vedute: alcuni autori ritengono che, affinché la delega sia effettiva, sia necessaria la forma scritta,33 altri, invece, ritengono che basti un incarico implicito34.

L’onere di fornire la prova certa ed inequivocabile dell’avvenuto trasferimento di funzioni la giurisprudenza lo pone a carico del datore di lavoro-delegante, ossia a carico di colui che invochi l’esistenza e l’operatività della delega, al fine di andare esente da responsabilità,35 configurando così un’inversione dell’onere della prova.36

2007, in C.E.D. Cass., n. 236196, la quale afferma che «in tema di infortuni

sul lavoro, il datore di lavoro può essere esonerato dalla responsabilità penale se dimostri di aver delegato ad altri i relativi compiti con atto certo ed inequivoco che, quantunque non necessariamente scritto, deve essere poter provato in modo rigoroso quanto al contenuto e alla forma espressa»; Cass.

Pen., sez. IV, 1 aprile 2004, in Cass. pen., 2005, p. 3676, con nota di V. MONGILLO, Il trasferimento di posizioni di garanzia nell’impresa tra diritto

penale e processo, pronuncia nota come ‘sentenza Rinaudo’, nella quale

può leggersi che «nella specie, nessuna delega esiste, o almeno non è stata

neppure indicata genericamente dal ricorrente Rinaudo, il quale si è limitato a sostenere che, per le dimensioni della società cooperativa di cui era presidente, era impossibilitato a seguire i lavori nei cantieri»; Cass. pen.,

sez. III, 18 giugno 2003, in Dir. prat. lav., 2003, p. 2101; Cass. Pen., sez. IV, 15 dicembre 2003, in Dir. prat. lav., 2004, p. 146, secondo cui la delega non può essere sic et simpliciter presunta in relazione alle dimensioni dell’impresa o alla ripartizione interna delle competenze; Cass. Pen., sez. IV, 11 giugno 2003, in Guida dir., 2003, n. 37, p. 77; Cass. Pen., sez. IV, 25 agosto 2000, in C.E.D. Cass., n. 216727.

33 M. MANTOVANI, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo,

Giuffrè, Milano, 1997, p. 367.

34 A. FIORELLA, I principi generali del diritto penale dell’impresa, in AA. VV.,

Il diritto penale dell’impresa, coordinato da L. Conti, XXV, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano,

Cedam, Padova, 2001, p. 114.

C’è chi ritiene che la forma scritta, pur non rilevando ai fini della validità della delega, sarebbe comunque necessaria ai fini probatori, v. F. FOCARETA,

Delega di funzioni e responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro,

in Quad. dir. lav. e rel. ind., 1993, p. 132.

35 Cass. Pen., sez. IV, 7 febbraio 2007; Cass. Pen., sez. III, 15 giugno 2006;

Cass. Pen., sez. IV, 23 marzo 2000; Cass. Pen., sez. IV, 3 novembre 1999; Cass. Pen., sez. III, 11 luglio 1984.

36 La scelta della giurisprudenza di far gravare sul dante incarico l’onere di

Laddove il dante incarico non riesca a dimostrare di aver effettivamente trasferito ad altri i compiti andrà certamente incontro a responsabilità.

Vedremo, nel prosieguo, come il legislatore con il d. lgs. 81/2008 abbia dato una soluzione definitiva al “dilemma” inerente alla forma della delega.