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2. Il modello giurisprudenziale di delega

2.1. I requisiti di validità della delega

2.1.3. L’idoneità professionale del delegato

Ai fini dell’efficacia della delega e del conseguente trasferimento di responsabilità, la giurisprudenza ha ritenuto necessario che il soggetto delegato debba essere in possesso di specifica competenza tecnico- professionale, ossia che debba trattarsi di persona qualificata e capace, professionalmente idonea ad adempiere ai compiti trasferiti.37

FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 322 e ss., il quale ammette che al più sul dante incarico potrà gravare un onere sostanziale.

37 Cass. Pen., sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7709, RV 238526; Cass Pen.,

sez. IV, 19 giugno 2006, in C.E.D. Cass., n. 235184; Cass. Pen., sez. III, 15 giugno 2006, cit.; Cass. Pen., sez. III, 17 novembre 2005, in Iuris data; Cass. Pen., sez. III, 12 aprile 2005, in Cass. pen., 2006, p. 1891; Cass. Pen., sez. III, 9 marzo 2005, in Iuris data; Cass. Pen., sez. III, 13 marzo 2003, in Cass. pen., 2004, p. 4204; Cass. Pen., sez. IV, 5 maggio 2000, in

Riv. pen., 2000, p. 1162; Cass. Pen., sez. III, 3 dicembre 1999, cit.; Cass.

Pen., sez. III, 30 settembre 1998, in Riv. pen., 1999, p. 484; Cass. Pen., sez. IV, 6 luglio 1995, in Dir. prat. lav., 1995, p. 2120; Cass. Pen., 8 settembre 1994, in Cass. pen., 1995, p. 3504: “E’ necessario che il delegante affidi le

sue attribuzioni a persona tecnicamente preparata e capace”; Cass. Pen.,

sez. IV, 14 aprile 1989, in Riv. pen., 1990, p. 1078 e in C.E.D. Cass., n. 183216; Cass. Pen., sez. IV, 1 luglio 1983, in C.E.D. Cass., n. 161236.

Il delegato, dunque, deve possedere «requisiti professionali adeguati

alle mansioni»,38 poiché, altrimenti, la delega verrebbe utilizzata come “paravento” per l’attribuzione delle responsabilità penali, come schermo contro imputazioni di conseguenze sanzionatorie.

L’indirizzo giurisprudenziale prevalente riteneva che la capacità del delegato dovesse essere di tipo specialistico.39

Il requisito dell’idoneità professionale del delegato ha notevoli ricadute sul piano della colpevolezza del delegante.

Il dante incarico potrà essere chiamato a rispondere della violazione della norma penale materialmente realizzata dal delegato a titolo di

culpa in eligendo40 laddove avesse preposto all’esercizio delle funzioni o mantenesse nel ruolo un soggetto inadeguato, manifestamente incompetente, 41 fondandosi, così, la colpa del delegante sulla violazione dell’obbligo di diligenza nella scelta del preposto.42

La valutazione dell’idoneità tecnica e professionale del delegato, pertanto, doveva essere operata, da parte del giudice, non sulla base

38 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, in AA. VV., Diritto del lavoro, a

cura di G. Pera, IV ed., Cedam, Padova, 1991, p. 604; T. PADOVANI, Diritto

penale del lavoro. Profili generali, cit., p. 65; D. PULITANO’, Posizioni di garanzia, cit., p. 183.

39 Cass. Pen., sez. IV, 1 aprile 2004, cit.; Cass. Pen., sez. III, 20 dicembre

2002, in Foro. it., 2003, II, p. 529.

40 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, cit. p. 66.

41 Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 1995, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p.

679.

42 D. PULITANO’, Posizioni di garanzia, cit., p. 182: «Gli adempimenti

richiesti all’imprenditore-garante ci appaiono come adempimenti di ‘Sorgfaltspflichten’, di doveri di diligenza nell’apprestare e mantenere adeguate condizioni di sicurezza (in primis attraverso l’osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche) per lo svolgimento dell’attività lavorativa».

dei risultati dell’attività dell’incaricato, non sulla base, cioè, di ciò che era successo, bensì ex ante,43 ossia sulla base dei dati che il garante originario conosceva o avrebbe dovuto conoscere in ordine alle qualità del delegato al momento del conferimento dell’incarico e durante il suo espletamento.

Rimproverando, al contrario, al delegante ogni imprudenza o inadeguatezza dell’opera del delegato si finirebbe per realizzare una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, e ciò non sarebbe stato conforme col principio fondamentale della personalità della responsabilità penale.44

È opportuno segnalare una pronuncia della Suprema Corte che ha proposto una lettura innovativa per allora, inedita, della portata del requisito in esame: «non è necessario che il delegato sia dotato di

capacità tecnica, in senso specialistico, in quanto non vi sono ragioni per esigere che questi abbia una competenza diversa e superiore rispetto a quella che il legislatore presuppone nel soggetto originariamente destinatario del precetto penale, essendo, invece, sufficiente che il delegato sia dotato di effettiva autonomia gestionale e finanziaria».45

43 Cass., 29 settembre 1998, in Ig. sic. lav., 1998, p. 587; Cass. Pen., sez.

II, 3 agosto 2000, cit., la quale esclude «un sindacato ‘a posteriori’ del

giudice penale sull’idoneità professionale del delegato quale condizione di validità della delega».

44 Cass. Pen., sez.III, 13 dicembre 1999 – 17 gennaio 2000, Natali; Cass.

pen., sez. III, 23 aprile 1996 – 27 maggio 1996, Zanoni.

45 Cass. Pen., sez. II, 3 agosto 2000, in St. iuris, 2001, p. 474 e in Riv. trim.

dir. pen. econ., 2001, p. 969, con nota di A. S. VALENZANO, Appunti in tema di trasferimento di funzioni.

La Cassazione, in tale decisione, ha stabilito che la capacità richiesta al soggetto delegato non debba essere interpretata come conoscenza tecnico-scientifica di tipo specialistico, ma come la medesima professionalità che caratterizza l’imprenditore si sensi dell’art. 2082 cod. civ., che si riferisce alla organizzazione dei mezzi per la produzione o lo scambio dei beni e dei servizi.

Come osserva la Corte, la responsabilità penale inerisce all’esercizio dell’impresa in quanto tale e non allo svolgimento di attività tecniche che richiedono conoscenze scientifiche di tipo specialistico.

Dunque, dalla lettura dell’orientamento giurisprudenziale sopra citato, emerge che la capacità che si richiede al soggetto delegato è intesa non come conoscenza tecnico-scientifica di tipo specialistico, bensì, come possesso di capacità organizzative ex art. 2082 cod. civ., al pari dell’imprenditore al quale si sostituisce e del quale assume le correlative responsabilità anche penali.

Inoltre, l’esigenza che il delegato «sia persona professionalmente

qualificata» viene interpretata dalla Corte, nella suddetta pronuncia,

come necessità che costui sia dotato di effettiva autonomia gestionale e finanziaria; senza tali poteri la delega sarebbe meramente apparente, animata da intenti elusivi e, pertanto, priva di efficacia, inidonea a liberare dalle sue responsabilità il delegante.

La Corte aggiunge che «il conferimento della delega a soggetto

ai compiti da assolvere è o può essere indizio rilevante della volontà di creare una situazione di delega di poteri meramente apparente».46

Questo orientamento, minoritario e riduttivo, finisce per escludere la rilevanza della culpa in eligendo e considerare responsabile esclusivamente quell’imprenditore che, delegando un soggetto privo dei requisiti professionali e personali richiesti dai compiti affidatigli, realizza, in modo fraudolento, una ripartizione dei poteri del tutto apparente.

Autorevole dottrina ha ritenuto preferibile interpretare l’idoneità professionale del soggetto delegato in termini di “adeguatezza

soggettiva” del trasferimento di funzioni, ossia di capacità della

persona incaricata a proteggere i beni giuridici di volta in volta prescelti dal legislatore. 47

La mancanza di tale adeguatezza nel delegato porterebbe all’eventuale affermazione della responsabilità penale in capo al dante incarico per l’ “organizzazione difettosa” dell’impresa. 48

Occorre distingue a seconda che la non adeguatezza soggettiva dell’incaricato derivi da sua “pericolosità criminale” o da sua “pericolosità per incapacità professionale”.49

46 Cass. Pen., sez. II, 3 agosto 2000, cit.

47 A. FIORELLA, I principi generali del diritto penale dell’impresa, cit., p.

119; A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 319.

48 A. FIORELLA, I principi generali del diritto penale dell’impresa, cit., p.

123; A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 321.

49 A. FIORELLA, I principi generali del diritto penale dell’impresa, cit., p.

In virtù del principio di autoresponsabilità, la pericolosità criminale dell’incaricato non può essere imputata al dante incarico, a meno che non risulti da circostanze obiettive, o addirittura dall’esistenza di un

pactum sceleris (o ‘patto di scelleratezza’)50, che il trasferimento di funzioni sia ispirato a fini criminosi.51

Laddove non vi fossero dubbi circa la natura criminosa della manovra del dante incarico, quest’ultima non produrrebbe l’effetto atteso – ossia, la integrale liberazione del delegante – con conseguente permanenza in capo al medesimo della responsabilità penale, in concorso con l’incaricato.52

Quanto alle forme di pericolosità derivanti da incapacità professionale, si deve distinguere tra l’ipotesi in cui si verifica una macroscopica mancanza di idoneità dell’incaricato e l’ipotesi in cui tale mancanza è meno evidente.53

Mentre nella prima ipotesi è possibile affermare con tranquillità in capo al dante incarico la responsabilità per l’organizzazione difettosa dell’impresa, nella seconda, nel pervenire a tale affermazione, debbono essere adoperate maggiori cautele.54

50 Il pactum sceleris consiste nell’accordo raggiunto tra due o più soggetti

per commettere uno o più reati. Esso escluderebbe l’efficacia del trasferimento di funzioni per illiceità della causa.

51 A. FIORELLA, I principi generali del diritto penale dell’impresa, cit., p.

124; A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 322.

52 A. FIORELLA, I principi generali del diritto penale dell’impresa, cit., p.

124; A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 322.

53 A. FIORELLA, I principi generali del diritto penale dell’impresa, cit., p.

124; A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 322.

54 A. FIORELLA, I principi generali del diritto penale dell’impresa, cit., p.