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diritti connessi

CAPITOLO 2: DIRITTO D’AUTORE

2.5 Diritti morali, patrimoniali e connessi

2.5.3 diritti connessi

“Sono diritti connessi al diritto d’autore quelli degli artisti interpreti ed esecutori e quelli dei produttori di fonogrammi. Quando un’opera musicale viene registrata diventa appunto un fonogramma. Su di esso non insistono soltanto i diritti d’autore della composizione musicale. Il fonogramma è infatti il risultato del lavoro di diversi soggetti, ed in particolare: i musicisti che eseguono la composizione musicale ed il produttore che organizza la registrazione. Anche loro vanteranno sul fonogramma alcuni diritti simili a quelli dell’autore, chiamati diritti connessi”84.

Il produttore di fonogrammi non è altro che una casa discografica la quale effettua la prima fissazione di un’esecuzione musicale.

83 https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-patrimoniali/il-diritto-di-elaborazione-e-di-modificazione- dell%E2%80%99opera

46 È fondamentale conoscere e non confondere la casa discografica con l’editore. Si tratta di due soggetti distinti con ruoli differenti. L’etichetta discografica ottiene dall’editore la licenza di riproduzione meccanica necessaria per poter registrare l’opera. L’editore quindi è colui che cede i diritti di sfruttamento economico alla casa discografica sulla propria composizione. La confusione spesso è dovuta al fatto che chi produce il fonogramma e quindi la casa discografica, funga anche da editore. La casa discografica dovrà poi ingaggiare i musicisti che eseguiranno l’opera, un tecnico del suono, procurarsi uno studio di registrazione etc85. L’etichetta discografica

vanterà alcuni diritti esclusivi, assieme con l’autore della composizione e con i musicisti che hanno eseguito il brano.

Ai sensi dell’art. 72 L.A: “…il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;

b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico”.

Produttori e musicisti che hanno partecipato all’incisione del fonogramma hanno diritto ad un compenso per ogni sua utilizzazione. Ogni volta che viene trasmesso in radio od in televisione, usato in un film, in discoteca, in un ristorante o qualsiasi

47 esercizio e luogo aperto al pubblico; in tutti questi casi chi utilizza il fonogramma dovrà pagare dei compensi. Questi andranno per una parte all’autore e all’editore, per un’altra parte al produttore del fonogramma ed in parte ai musicisti86.

La legge 124/17 sulla concorrenza ha modificato il diritto alla riscossione dei compensi. Fino a prima, tale diritto di riscossione spettava al produttore fonografico il quale riscuoteva e poi distribuiva agli artisti. Con il nuovo articolo 73 L.A.si è previsto che il compenso venga riconosciuto distintamente ai produttori ed agli artisti. Una piccola parentesi è da rivolgere alle copie private. Quando si acquista un CD e poi se ne fa una copia da regalare o addirittura rivendere, questo costituisce una violazione del diritto di riproduzione. Se invece, ne faccio una copia per uso strettamente personale e privato come ad esempio una copia di CD originale per ascoltarla fuori casa allora in questo caso non c’è violazione. Così come, se ho legittimamente acquistato un brano e scaricato tramite download posso masterizzarlo su un CD e farne un uso privato87.

“La copia privata è dunque consentita come eccezione al diritto esclusivo di riproduzione. Tuttavia, ciò non significa che autori, artisti e produttori di fonogrammi non percepiscano alcun compenso. I compensi sono pagati all’acquisto degli apparecchi che consentono la registrazione (masterizzatori ad esempio) e dei supporti su cui registrare (CD-ROM vuoti, chiavi USB, hard disks etc.). Chi acquista un CD- ROM audio, oltre a pagare il prezzo del supporto, paga € 0,29 per ogni ora di registrazione consentita. A dover pagare il compenso sono i soggetti che fabbricano o importano questi prodotti. La riscossione è affidata a SIAE, la quale corrisponde il 50% agli autori, dopodiché trasmette il 25% alle associazioni di categoria dei produttori ed il 25% a quelle degli interpreti ed esecutori”88.

La casa discografica ingaggia i cantanti ed i musicisti al fine di eseguire la registrazione fonografica. Questi artisti vantano sulla loro esecuzione dei diritti che sono connessi a quelli che la casa discografica ha su quel fonogramma registrato. Quindi, la label deve assicurarsi che questi artisti cedano i loro diritti sull’esecuzione.

86 M.Bacci 2017 87 Ibid.

48 I musicisti nel caso in cui il produttore dell’esecuzione diffonda un’esecuzione scadente della loro performance posso opporsi e vietarne la diffusione. Questo è permesso perché rientra nella tutela del diritto d’onore e reputazione. E quindi è importante che, nonostante ottenuti i diritti da parte degli artisti, la casa discografica non pubblichi una registrazione di pessima qualità. Oltre a ledere il diritto dei musicisti, potrebbe infatti configurarsi una lesione dei diritti morali dell’autore89.

Per quanto riguardi i diritti connessi dei musicisti essi riguardano: “.. • la fissazione delle loro prestazioni;

• la riproduzione (copia) della fissazione delle loro prestazioni;

• la comunicazione al pubblico delle proprie prestazioni artistiche dal vivo; • la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

• il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche.

Con riferimento a quest’ultimo diritto, il musicista che lo abbia ceduto al produttore conserva comunque la possibilità di ottenere un’equa remunerazione per ogni noleggio. Ogni patto contrario è nullo”90.

Oltre a questi diritti il musicista ha prima di tutto il diritto a percepire una remunerazione per ogni utilizzazione che viene fatto del fonogramma in cui è fissata la sua esecuzione, sia che il fonogramma è utilizzato a scopo di lucro sia che non lo fosse. I musicisti hanno comunque il diritto a ricevere un giusto compenso.

“I musicisti che sostengono le parti principali hanno diritto a che il loro nome sia apposto sui supporti che contengono la loro esecuzione. Quando sia possibile e non in contrasto con le norme d’uso, i nomi dei musicisti principali devono altresì essere indicati in occasione di ogni comunicazione al pubblico dell’esecuzione”91.

I diritti connessi del produttore di fonogrammi e di interpreti ed esecutori hanno una durata di protezione pari a 70 anni ed è calcolato in base alla prima pubblicazione su supporto fisico oppure alla comunicazione al pubblico attraverso ad esempio la radio, la tv. In assenza di pubblicazione, hanno durata di 50 anni dalla fissazione92.

89 App. Milano 03/06/2003, in Giur. it., 2004, 808. 90 M.Bacci 2017

91 Ibid.

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