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diritti morali

CAPITOLO 2: DIRITTO D’AUTORE

2.5 Diritti morali, patrimoniali e connessi

2.5.1 diritti morali

I diritti morali sono i diritti esclusivi che la legge riconosce all’autore in modo da tutelare la sua personalità, si tratta quindi del diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera, di rivendicarne nel caso ci fosse la necessità la paternità e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni atto a

62 M.Bacci 2017.

63 Ibid

36 danno della stessa. I diritti morali d’autore come già detto fanno parte dei diritti della personalità65. Come tali, essi appartengono all’autore, nascono nel momento della

creazione dell’opera e non possono essere trasferiti. Non è possibile inserire una clausola contrattuale con la quale l’autore ceda un diritto morale e nel caso ci fosse è da considerarsi nulla.

Il diritto morale si esercita quando c’è la possibilità di violazione dell’onore o della reputazione dell’autore.

“Sono diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili, cioè possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell’opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi.

Sono, inoltre, illimitati nel tempo; sopravvivono anche dopo la morte dell'autore mai in quanto diritti della personalità, non si trasferiscono mortis causa ma possono essere rivendicati dal coniuge, dai discendenti e ascendenti. Qualora le finalità pubbliche lo esigano, la relativa azione può essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri”66.

Sono diritti morali:

• diritto di paternità dell’opera; • diritto all’integrità dell’opera; • diritto di inedito;

• diritto di pentimento.

L’art. 20 L.A. dà la possibilità all’autore di esercitare il diritto di rivendicazione della paternità dell’opera. Il diritto di paternità consiste della capacità di rivendicare nei confronti di chiunque se ne appropri, la qualifica di autore dell’opera.

Spesso, sì crea confusione tra il diritto di paternità con il diritto a specificare il nome dell’autore dell’opera. Ciò però non vale sempre. “Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, l’omessa menzione del nome dell’autore di un’opera nella sua diffusione non costituisce necessariamente violazione del diritto morale. Ciò perché la

65 https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-morali/i-diritti-morali-0 66 Ibid.

37 mancanza del nome non implica di per sé che sia messa in discussione la paternità dell’opera”67.

“Ad esempio, la Corte di Cassazione, in un caso in cui veniva usato un brano musicale come sottofondo di un messaggio pubblicitario senza autorizzazione e senza l’indicazione del suo autore, ha escluso la violazione del diritto di paternità”68.

Non mancano casi in cui venga omesso il nome dell’autore andando a costituire una violazione del diritto morale e quindi si crea una sorta di confusione tra il pubblico il quale non riconosce più il vero autore e finisce per credere che sia un soggetto diverso. Inoltre, nell’eventualità che un brano musicale sia stato composto da più autori, colui che non viene menzionato come tale potrà far valere la violazione del suo diritto di paternità69.

Nel diritto di paternità rientra anche la facoltà dell’autore di far circolare la propria opera in forma anonima o con uno pseudonimo ma conservando sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio, o in qualsiasi altro momento, la sua qualità di autore (art.21 L.A.)

Il primo comma di questo articolo affermare che “l’autore di un’opera anonima o

pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore”. Egli mantiene il diritto di rivelarsi come autore quando lo ritiene

più opportuna, senza che ciò gli possa essere impedito contrattualmente.

Ciò che invece sembra entrare in conflitto con il diritto all’indicazione del nome è il comma due dell’art. 21 L.A. In base a questo comma, chi acquista il diritto di sfruttare economicamente l’opera deve indicare il nome dell’autore nelle pubblicazioni, riproduzioni, esecuzioni, diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione al pubblico. Questo obbligo non può essere escluso da alcun contratto. Tutto ciò però, non vuol dire che ogni qual volta che si passa un brano alla radio oppure in discoteca oppure se di utilizza durante uno spot pubblicitario si ha l’obbligo di indicare il nome dell’autore70.

67 Trib. Roma, sent. n. 1538 del 25/01/12, in Redazione Giuffré 2012. Tratto da M.Bacci 68 Cass., sent. n. 4723 del 03/03/2006. Tratto da M.Bacci

69 M.Bacci 2017 70 Ibid.

38 “Il diritto dell’autore di essere indicato nelle utilizzazioni della sua opera non è assoluto. L’autore può pretendere che il suo nome venga indicato soltanto quando ciò è previsto dagli usi commerciali oppure quando questo obbligo è stato previsto contrattualmente”71.

Con diritto di integrità dell’opera si intende il diritto che ha l’autore di un’opera di opporsi a qualunque modifica che possa comportare un pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione72.

Il diritto morale non si utilizza ogni qual volta ci sia alterazione dell’opera, ma solo per quelle suscettibili di pregiudicare l’onore o la reputazione dell’autore. Come detto in precedenza però, ogni elaborazione dell’opera richiede l’autorizzazione da parte del titolare dei diritti.

L’onore viene considerato come quel sentimento personale che fa sì che all’autore venga associata la propria capacità creativa in rapporto alla sua opera. La reputazione è invece in qualcosa che dipende dagli altri e più in particolare il giudizio che altri danno ad un’opera73. “Ad esempio, può comportare violazione del

diritto all’integrità la registrazione di un brano musicale contenente distorsioni che influiscano sulla sua esatta percezione. Oppure, è stata riconosciuta come violazione del diritto all’integrità la frammentazione di un brano musicale al fine del suo inserimento nella trama narrativa di un’opera drammatico-musicale senza consenso74”.

L’autore non può impedire l’esecuzione delle modifiche alla sua opera o chiederne la soppressione quando ne abbia avuto conoscenza e le abbia accettate. (art. 22 comma 2 L.A.).

Tra i diritti morali dell’autore delle volte sono riconosciuti anche il diritto di

inedito e di pentimento. Spessa all’autore la decisione sul se e quando pubblicare la

sua opera, potendo anche lasciarla per sempre inedita oppure può opporsi alla prima

71 M.Bacci 2017

72 https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-morali/diritto-allintegrit%C3%A0-dellopera 73 M.Bacci 2017

39 pubblicazione, recedendo da eventuali contratti che l’abbiano autorizzata. Il diritto di inedito cessa nel momento in cui si ha la pubblicazione dell’opera. Se l’autore ha espressamente vietato la pubblicazione di una sua opera, neppure gli eredi, alla sua morte, possono esercitare questo diritto (art. 24 L.A), che può essere espropriato solo per ragioni di interesse dello Stato (art. 112 L.A.)75.

Una volta che l’opera è stata pubblicata, il diritto di inedito si esaurisce. Tuttavia, in casi eccezionali viene riconosciuto all’autore un diritto detto di ripensamento.

In base all’art. 142 L.A “l’autore può ritirare l’opera dal commercio in caso di gravi ragioni morali. Queste possono comprendere sia motivi di ordine etico che intellettuale, politico e religioso, sia le ipotesi in cui l’opera contrasti con la mutata personalità dell’autore”.

Nel caso in cui un editore oppure la casa discografica abbiano già acquistato i diritti di sfruttamento economico e l’autore decidesse di ritirare l’opera dal commercio spetta a lui indennizzarli per il danno subito.