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diritti patrimoniali

CAPITOLO 2: DIRITTO D’AUTORE

2.5 Diritti morali, patrimoniali e connessi

2.5.2 diritti patrimoniali

I diritti patrimoniali dell’autore, chiamati anche diritti di utilizzazione economica, sono in contrapposizione con i diritti morali. La differenza fondamentale fra i diritti patrimoniali ed i diritti morali d’autore riguarda la loro trasferibilità. I diritti morali restano sempre in capo all’autore e non possono essere trasferiti, i diritti di utilizzazione patrimoniali vengono ceduti dall’autore ad un editore tramite un contratto di edizione musicale. Di conseguenza, i diritti patrimoniali d’autore spesso non sono gestiti dall’autore stesso, bensì dalla sua casa editrice76.

I diritti patrimoniali sono i diritti esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, originale o derivato (art. 12 L.A.; art. 2577 c.c.) e di percepire un compenso per ogni tipo di utilizzazione della stessa.

I diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti (art. 19 L.A.): l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Sono, quindi,

75 https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-morali/diritto-di-inedito 76 M. Bacci 2017

40 esercitabili separatamente o congiuntamente e possono avere ad oggetto l’opera nella sua interezza o in ciascuna delle sue parti.

A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono rinunciabili, possono essere oggetto di cessione a terzi (art. 107 L.A.; art. 2581 c.c.) ed hanno un limite temporale, durano cioè tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte (art. 25 L.A.)77.

Sono diritti patrimoniali esclusivi dell’autore sull’opera musicale di sua creazione, il diritto di:

• riprodurre (art. 13 L.A); • trascrivere (art. 14 L.A); • eseguire (art. 15 L.A);

• comunicare al pubblico (art. 16 L.A); • distribuire (art. 17 L.A);

• elaborazione e di modificazione dell’opera (art. 18 L.A); • noleggiare e dare in prestito (art. 18-bis L.A).

Il diritto di riproduzione ha ad oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque forma e modo, con ogni procedimento di riproduzione (art. 13 L.A.).

Questo diritto spetta in esclusiva all’autore e ciò significa che egli sarà l’unico soggetto che potrà autorizzare la produzione di copie della sua musica, generalmente dietro pagamento di un corrispettivo.

Nel settore letterario è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per l’uso personale dei lettori, fatta a mano o effettuata con mezzi di riproduzione non idonei alla diffusione in pubblico dell’opera (68, comma 1 L.A.). È inoltre consentita la fotocopia di opere che si trovano ad esempio nelle biblioteche effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo per uso personale e nel limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità (68,

41 comma 3 L.A.), con l’obbligo di corrispondere un compenso agli autori da parte dei responsabili dei centri di riproduzione.

È, comunque, esclusa ogni utilizzazione che entri in contrasto con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.

Nel settore fono-videografico è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali (la cosiddetta copia privata, art. 71 sexies L.A.).

Chi acquista legittimamente l’originale di un’opera musicale, ha il diritto di farne una copia da conservare per scopi privati, ad esempio nel caso in cui l’originale si rompa. Un tipico esempio di violazione del diritto di riproduzione è rappresentato dal download non autorizzato di un brano musicale da Internet.

Il diritto d’autore può essere violato anche se si effettua una riproduzione parziale, non è quindi necessario copiare l’intero brano.

“Quelli che durante un concerto registrano video o file audio di pezzi di canzone per poi pubblicarli su YouTube o su Facebook violano una miriade di diritti d’autore. Violano il diritto di riproduzione nel momento in cui registrano anche soltanto una parte di una canzone sul proprio telefono; violano il diritto di comunicazione al pubblico nel momento in cui rendono disponibile il video su internet. Se la qualità audio della registrazione è particolarmente scadente, potrebbe essere violato anche il diritto morale dell’autore sull’integrità dell’opera. E ciò senza neppure iniziare a parlare dei diritti connessi degli artisti esecutori78”.

Tra le forme di riproduzione rientra anche l’opera abbinata ad un video. Si parla in questo caso di sincronizzazione. Il diritto di sincronizzazione, a differenza degli altri diritti patrimoniali che solitamente vengono gestiti da società collettive, resta in capo all’autore e all’editore. Affinché una musica sia sincronizzata con delle immagini in movimento bisogna rivolgersi: all’editore per quanto riguarda la composizione; alla casa discografica per il fonogramma che si intende sincronizzare.

78 M.Bacci 2017

42 Il diritto di trascrivere è il diritto di trasformare l’opera da una forma orale ad una forma scritta o riprodotta. La legge sul diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo anche se sono espresse in forma orale, riconoscendo in favore dell’autore (art. 2 comma 1 L.A.) il diritto esclusivo di trasformarle in forma scritta o di riprodurle (art. 14 L.A.) a mezzo stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia, cinematografia e altri mezzi di riproduzione. È sufficiente canticchiare una musica per considerarla come espressa e quindi creata ai fini del diritto d’autore79.

Il diritto di esecuzione consiste nel rappresentare le proprie opere dinanzi ad un pubblico. Nel concetto di esecuzione rientrano sia la performance live di un artista esecutore, sia la diffusione di una musica registrata tramite un impianto audio80.

Solitamente spetta alla SIAE in quanto società collettiva, l’esercizio di questo diritto. Le società di collecting riscuotono un compenso per ogni esecuzione purché tale esecuzione sia effettuati dinanzi ad un pubblico nel luogo e nel momento in cui viene eseguita dall’autore. Per questa ragione, un locale aperto al pubblico che voglia offrire musica dal vivo è tenuto a far compilare ai musicisti che eseguano opere altrui come ad esempio le cover, e a pagare a SIAE i diritti d’autore. Un locale che voglia trasmettere musica registrata, dovrà rivolgersi alla SIAE (o comunque al soggetto che gestisce i diritti di esecuzione dell’opera) ed ottenere un’apposita licenza81.

Il diritto di esecuzione si concretizza nell’autorizzare e nel percepire un compenso per l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione comunque effettuate sia a pagamento che gratuitamente delle opere musicali, drammatiche, cinematografiche o di qualsiasi altra opera che possa costituire oggetto di pubblico spettacolo (art. 15 L.A.).

Tutti questi diritti si riferiscono a una forma di fruizione diretta da parte del pubblico, con interpretazione dal vivo dell’autore, come nei concerti o negli spettacoli teatrali o con esecuzioni e rappresentazioni attraverso la radio, la televisione, la riproduzione fonografica e così via.

79 M.Bacci 2017

80 Ibid. 81 Ibid.

43 Il requisito essenziale per l’esercizio di questo diritto è, quindi, l’esecuzione, rappresentazione o recitazione, davanti ad un pubblico. Forme di espressione che non sono, invece, considerate pubbliche dalla legge e quindi non soggette ad autorizzazione dell’autore si intendono quelle che avvengono entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o degli istituti di ricovero, purché non effettuate a scopo di lucro (art. 15, comma 2 L.A.).

La legge 7 ottobre 2013, n. 112 ha previsto che non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di biblioteche, musei e archivi pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La legge sul diritto d’autore prevede anche i casi in cui l’autore ha diritto a un compenso ridotto (art. 15-bis L.A.) e questo è previsto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengano nei centri o negli istituti di assistenza formalmente istituiti o nelle sedi delle organizzazioni di volontariato, purché destinate ai soci ed invitati effettuate senza scopo di lucro.

Il diritto di comunicazione al pubblico riguarda i sistemi di diffusione a distanza. A differenza del diritto d’esecuzione, in questo caso il pubblico non è presente nel luogo in cui la musica viene suonata ma viene raggiunto a distanza.

È il diritto esclusivo dell’autore di diffondere e mettere a disposizione del pubblico la sua opera con l'utilizzo dei mezzi di diffusione a distanza (art. 16 L.A.), quali la radio, la televisione, la comunicazione via satellite, la ritrasmissione via cavo.

Oltre a questo tipo di comunicazione, un altro esempio tipico di comunicazione al pubblico è lo streaming via Internet. Sempre l’art 16 L.A prevede la “messa a

disposizione dell’opera, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”, definizione che indica la diffusione delle opere

tutelate nell’Internet, diffusione che potrà dunque essere legittimamente effettuata solo con l’autorizzazione dell’autore.

Il diritto di comunicazione al pubblico non si esaurisce con nessuno degli atti sopra indicati (art. 16, comma 2 L.A.). Per ogni diffusione dell’opera è, quindi, necessaria

44 la relativa autorizzazione degli autori e di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera.

È considerata comunicazione al pubblico anche la messa a disposizione di un’opera. Nel momento in cui metto a disposizione per il download un’opera altrui senza autorizzazione sto violando questo diritto82.

Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari (art 16 L.A). L’autore è l’unico a poter mettere in commercio un CD con la propria musica ma, una volta che questo viene acquistato da un consumatore, l’autore perderà ogni diritto su una eventuale sua futura commercializzazione da parte dello stesso. L’acquirente potrà rivenderlo a terzi senza alcuna autorizzazione e senza dover pagare compensi ulteriori all’autore. Questo concetto vale soltanto all’interno dell’Unione Europea si parla quindi di “principio di esaurimento europeo”. Per rivendere in Italia delle copie di CD acquistate in uno stato extra-europeo c’è bisogno di consultare le specifiche autorizzazioni previste da convenzioni internazionali.

Il diritto di elaborazione (art. 18 L.A.), comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4 L.A. Ha ad oggetto, in particolare le traduzioni, le trasformazioni dell’opera in un’altra forma letteraria o lingua, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi.

L’opera che risulta dall’elaborazione o dalla modifica dell’opera originaria è detta “opera derivata” ed è oggetto di tutela da parte del diritto d’autore se ha essa stessa carattere creativo (art. 4 L.A.), senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria.

82 M.Bacci 2017

45 Un caso classico di elaborazione è quello della trasposizione di un romanzo o di un’opera in sceneggiature teatrali o cinematografiche.

È di competenza esclusiva dell’autore anche il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta83.

Il diritto di noleggio (art.18-bis L.A.) consiste nel diritto esclusivo dell’autore di autorizzare la cessione in uso delle sue opere per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

L’autore, anche nel caso in cui ceda tale diritto a un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive, ha il diritto ad un’equa remunerazione per il noleggio da questi concluso con terzi.

Il diritto di prestito (art. 18 bis, comma 2 L.A.) ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli dell’art 18 bis cui al comma 1. Aspetto importate è che questi diritti non si esauriscono con la vendita o la distribuzione degli originali, delle copie o dei supporti delle opere.