• Non ci sono risultati.

Diritti e obblighi di coloro che partecipano al contratto di rete

CAPITOLO 3 – I Contratti di Rete

12. Diritti e obblighi di coloro che partecipano al contratto di rete

Una grande importanza è rivestita dall'ampiezza concessa all'autonomia privata dalla norma di legge, in termini di diritti e obblighi assunti da ogni partecipante.

Ciò costituisce uno degli elementi di elasticità della figura che permetterà di impiegarla in una diversificata gamma di soluzioni: da quelle in cui gli obblighi sono limitati sotto più profili e l'integrazione raggiunta tra le imprese sarà, quindi, modesta, a quelle in cui gli obblighi sono più estesi e riguardano più aspetti della vita delle imprese stesse e quindi il loro coinvolgimento nella rete sarà particolarmente significativo26.

25 Retimpresa - Linee Guida per i contratti di rete

26 Come già visto, la norma precisa che le imprese che entrano a fare parte della rete “si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”, mentre uno dei contenuti necessari dell'atto contrattuale riguarda “la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante...”.

Gli obblighi a cui si fa riferimento nella norma sono quelli che gli aderenti assumono l'uno verso gli altri e/o verso alcuni di essi, anche alla luce dell'idea di crescita individuale e collettiva che la rete persegue. Questi obblighi possono avere contenuto sia positivo che negativo, possono essere ad esecuzione istantanea oppure prolungata sia continuativa che periodica. Ad oggetto di massima possono avere qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica.

Il contenuto delle prestazioni deve essere in ogni caso lecito, possibile, determinato o comunque determinabili.

Generalmente, i diritti e gli obblighi potranno avere ad oggetto lo scambio di informazioni, di prestazioni non meglio individuate e l'assolvimento di un obbligo di collaborazione.

Lo stesso programma comune potrebbe individuare obblighi e prestazioni dei contraenti progressivi nel tempo, fissando in questo modo livelli di evoluzione e di collaborazione sempre più intensi, in vista del raggiungimento del progresso individuale e collettivo che sembra essere uno dei tratti tipici della figura.

Le prestazioni possono avere i contenuti più diversificati a seconda degli ambiti di operatività delle imprese interessate e del programma complessivo in cui sono inserite. Alcuni esempi al riguardo potrebbero essere lo sviluppo di attività di ricerca anche appaltata ad altri, la creazione e la tutela di un marchio comune, la messa in rete di informazioni che riguardano lo sviluppo di un programma di rete, l'elaborazione di disciplinari tecnici, di produzione o di commercializzazione, lo scambio di prodotti tra segmenti di una filiera, l'integrazione delle attività di soggetti diversi andando a prevenire conflittualità eventuali.

Nel contratto di rete i diritti dei partecipanti sono sottodimensionati rispetto agli obblighi. Oltre a quelli di fare uso dei segni distintivi propri della rete se creati o quando creati, e a quelli di avere una voce relativamente alle vicende e alla gestione della rete, di fruire dei vantaggi offerti dalla rete, può essere messo in luce quanto riguarda le modalità di misurazione dell'avanzamento verso gli obiettivi strategici che devono essere fissate.

Qui di seguito si riportano alcuni esempi di previsioni contrattuali sugli obblighi dei partecipanti dei contratti di rete che, fino ad ora, sono stati stipulati concretamente.Le imprese aderenti assumono l'obbligo di:

 contribuire alle spese di gestione;

 attenersi alle decisioni degli organi della rete;

 partecipare alla costituzione di un fondo comune con l'apporto di di denaro;  svolgere le attività che sono previste nei progetti e che verranno elaborate

dall'organo comune;  rispettare un codice etico;

 definire comuni linee si comportamento;

 non servirsi di segni distintivi diversi da quelli della rete;

 concordare la tempistica, le modalità e altre cose necessarie che sono connesse alla gestione e alla realizzazione degli obiettivi del contratto in relazioni ai compiti e alle mansioni che spettano ad ogni membro;

 usare il marchio della rete inserendolo nei propri prodotti;

 inserire il marchio della rete in ogni forma pubblicitaria utilizzata per commercializzare i servizi e i prodotti offerti;

 consentire ispezioni al personale che è incaricato dalla rete al fine di valutare l'idoneità e la compatibilità dei prodotti;

 non aderire ad altri contratti di rete che hanno il medesimo oggetto o a comitati o strutture promozionali;

 comunicare all'organo di gestione le variazioni eventuali di natura societaria che sono sopravvenute dopo la concessione della sovvenzione, con il fine di permettere allo stesso di avvisare le autorità competenti;

 informare subito le altre imprese aderenti di ogni evento relativo al proprio contributo al progetto, nella misura in cui influisca o possa influire sull'esecuzione degli obblighi delle altre imprese aderenti;

 non divulgare informazioni di cui vengono a conoscenza da un'impresa della rete per scopi che sono estranei al contratto di rete;

 trattare le stesse informazioni con riservatezza;

 non diffondere a terzi notizie riservate di cui si è venuti a conoscenza nella gestione dei rapporti di rete, anche dopo la scadenza del contratto;

 imporre l'obbligo di segretezza a chi partecipa all'esecuzione del programma in veste di consulente o simile;

 mettere le risorse umane , finanziarie e logistiche a disposizione per l'attuazione del programma di rete secondo le modalità definite e previste dal budget predisposto;

 adoperarsi per fornire ai propri clienti e a quelli di ogni impresa partecipante i servizi che la rete offre;

 condividere e mettere a disposizione laboratori di ricerca;  partecipare a riunioni organizzate dalla rete a fini di ricerca;

 partecipare a mostre, mercati, fiere e altre manifestazioni in cui si realizzano quelle iniziative di carattere promozionale finalizzate a valorizzare l'attività, la professionalità e l'immagine di coloro che partecipano alla rete;

 agire in buona fede per attuare il programma di rete;

 compiere tutti gli sforzi necessari volti alla realizzazione dell'oggetto del contratto di rete e darsi la massima assistenza per realizzare l'oggetto stesso;  risarcire i danni che sono stati subiti dalle altre imprese aderenti nel caso in cui

l'esecuzione non corretta dei propri obblighi o delle proprie prestazioni di beni o servizi provochi la revoca totale o parziale delle agevolazioni assegnate alle altre imprese che aderiscono al contratto di rete o causi un danno ad una o più imprese aderenti.

Le imprese aderenti hanno diritto a:  usare il logo e i segni della rete;

 essere ben informate dell'attività della rete;

 trarre beneficio dalle attività promozionali e pubblicitarie svolte dalla rete;

 decidere liberamente se partecipare di volta in volta al progetto che verrà presentato all'organo decisorio comune. Coloro che non partecipano ad un progetto specifico, non si assumono nessun obbligo né gestionale né patrimoniale al riguardo;

 trarre beneficio dalle invenzioni dei miglioramenti e delle procedure che sono apportare dai risultati dell'attività della rete.