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Diritti sociali fondamentali vs libertà economiche

DI INIZIATIVA ECONOMICA

3. Diritti sociali fondamentali vs libertà economiche

I valori fondamentali su cui basare la futura federazione europea sono già codificati all’interno del Trattato TUE in vigore, prevedendo all’art. 2 che “L’unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.” Vengono dunque stabiliti i principi sui quali si fonda la comunità e allo stesso tempo gli obiettivi da perseguire, prevendendo in merito, all’art. 3, comma 1° del Trattato “L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su

73 L. DELLI PRISCOLI, La liberalizzazione tra diritto di iniziativa economica

47 un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.”

Viene elaborato un testo all’interno del quale, si sanciscono i valori fondamentali dell’individuo, ma vengono anche predisposti gli scopi che l’Unione vuole raggiungere. Contrapposizione di interessi che quindi devono essere bilanciati.

Il nucleo centrale dei valori comuni, sembra comunque, costituito dai diritti umani, i quali, già richiamati nel Trattato istitutivo della Comunità Europea, sono stati opportunamente rafforzati dal Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009, grazie, soprattutto, all’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, con lievi modifiche apportate a Strasburgo nel 200774).

Il Trattato di Lisbona modificando l’art. 6, comma 3° del TUE, prevede che “I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.

74 F. PROSPERI, I diritti fondamentali nel sistema integrato di protezione

48 All’art. 4 TUE viene enunciato il principio secondo il quale l’UE deve rispettare l’identità nazionale degli Stati membri, a livello di diritti fondamentali, politica e costituzione e l’art. 67, c. 1 del TFUE, ribadisce il concetto, sottolineando che il fine della comunità è quello di realizzare un contesto europeo che garantisca la libertà, la sicurezza e la giustizia dei diritti fondamentali. In particolare viene attribuita alla Carta di Nizza lo stesso valore giuridico dei Trattati, diventando diritto primario dell’Unione e la conseguenza immediata di tale scelta è la prevalenza del diritto comunitario sugli ordinamenti nazionali.

Il quadro normativo così esposto, permette nel caso in cui ci sia un contrasto tra diritto comunitario e stato membro, di disapplicare la legge interna dello Stato che contrasta con una norma della Carta.

L’art. 6, inoltre, prevedendo anche una possibile adesione dell’Unione alla CEDU, consentirà di ritenere i diritti della stessa inclusi, come principi generali al pari delle tradizioni costituzionali degli Stati membri.

Protezione dei diritti fondamentali che quindi viene realmente assorbita a livello europeo, ma che allo stesso tempo non è facile da rendere concreta, considerata anche la problematicità di riuscire ad assicurargli un’effettiva garanzia. È la Corte di Giustizia che ha il compito di scegliere quali diritti possano prevalere su altri, dovendo tra l’altro coniugare diverse esigenze dell’ordinamento comunitario

49 e degli ordinamenti statali. Rimangono delle deroghe in merito, dove per quanto riguarda le riserve di ordine costituzionale degli stati membri, non sussistono competenze dell’UE.

In questo contesto, uno dei problemi che si vengono a creare, viene evidenziato in ordine alla tutela dei diritti sociali, relativamente alle operazioni di bilanciamento con la tutela delle libertà economiche fondamentali alla luce della valutazione di ragionevolezza nella ponderazione giudiziaria tra gli stessi diritti e libertà75.

I diritti sociali sanciti dalla Carta di Nizza rientrano quindi nelle competenze dell’Unione, all’interno della quale viene predisposta una politica sociale e una specifica disciplina nel diritto derivato che ne tiene conto. Tramite questa introduzione, quindi, sembrerebbe scontata una più ampia tutela da parte della Corte di Giustizia, anche se sono stati espressi non pochi dubbi, circa l’effettività di una loro maggiore tutela (Vinking, Corte di giustizia UE, 11.12.2007 n. 438, C-438/05, Laval, 18.12.2007 n. 341, C-341/05, Ruffert, e 4.2008 n. 346, C-346/0676). È evidente come all’interno del mercato unico

75 M. RAVERAIRA, L’ordinamento dell’Unione Europea, le identità

costituzionali nazionali e i diritti fondamentali. Quale tutela dei diritti sociali dopo il Trattato di Lisbona?, in Riv. del diritto della sicurezza sociale,

fascicolo 2, 2011, p. 351.

76 Corte Giust. CE, sentenze Laval, Viking, Ruffert “La Corte ritiene che

l’obbligo di rispettare il minimo salariale derivante da un CCL vigente in loco, ma non di applicazione generale, costituisca una limitazione alla libera prestazione dei servizi” e ancora “All’aggiudicatario di un appalto pubblico

50 europeo quindi l’attenzione in ogni caso sembra esser posta più al mercato, che al rispetto dei diritti sociali. Confermato, appunto, nella recente giurisprudenza (come esposto nel capitolo precedente), la Corte di Giustizia ha riportato la sua attenzione più verso le libertà di ordine economico. Anche se con l’introduzione della Carta di Nizza, le operazioni di bilanciamento tra questi diritti contrapposti (diritti sociali e libertà economica), avrebbero dovuto comportare un’inversione di tendenza della Corte comunitaria, che invece, non è avvenuta.

La Carta, a prescindere dal suo status giuridico, non ristabilirebbe, nel panorama europeo, alcun equilibrio a favore dei diritti sociali, anzi si inserirebbe in un contesto normativo in cui le libertà economiche erano e restano predominanti.

I diritti sociali sanciti, sono ora elevati a livello di diritto primario dell’Unione, parificati pertanto ai principi predisposti a loro volta nei Trattati, non si può quantomeno non assumere che diritti sociali e libertà economiche vengano posti su un piano di “equivalenza gerarchica”77.

non può essere imposto l’obbligo di rispettare i minimi salariali prescritti da un CCL vigente nel luogo di esecuzione dei lavori(che non è stato dichiarato di applicabilità generale) in quanto ciò costituisce un ostacolo al principio della libera prestazione dei servizi”.

77 M. RAVERAIRA, L’ordinamento dell’Unione Europea, le identità

costituzionali nazionali e i diritti fondamentali. Quale tutela dei diritti sociali dopo il Trattato di Lisbona?, cit., p. 352.

51 Il diritto primario dell’Unione impone di proteggere le libertà economiche da possibili restrizioni, ammissibili solo se giustificate, idonee, necessarie e proporzionate al raggiungimento dell’obiettivo perseguito78.

Il ragionamento posto in essere dalla Corte di Giustizia per quanto riguarda i diritti fondamentali, sembra che sia limitato a valutare quest’ultimi come elementi da “prendere in considerazione” nell’interpretazione delle libertà previste. Non si capisce allora perché nonostante il contesto giuridico europeo sia cambiato, i diritti fondamentali si scontrano costantemente con le libertà economiche, perdendo nella maggior parte dei casi.