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Il diritto all’effettività della difesa tecnica Il patrocinio a spese dello Stato

dell’assistenza tecnica

2.4 Il diritto all’effettività della difesa tecnica Il patrocinio a spese dello Stato

Un ulteriore aspetto rilevante della disciplina codicistica è la tutela del diritto alla difesa; questo riguarda una posizione autonoma dell’imputato o della parte, che si ricollega alla previsione normativa della difesa tecnica ed ha lo scopo di renderla effettiva. Tale diritto deve essere ricollegato, per questi motivi, alla posizione di fatto della parte.

Una prima caratteristica, solitamente trascurata, è quella relativa all’effettività dell’assistenza prestata dal difensore alla parte assistita; se, infatti, si considera il difensore come garante dello svolgimento corretto del procedimento, tale garanzia non può essere vanificata da un suo comportamento negligente.

Al riguardo, nulla è previsto all’interno del codice di rito, il quale, difatti, prevede l’obbligatorietà della nomina del difensore, ma non disciplina l’esplicazione della sua attività. In questo senso, interviene il Codice Deontologico forense, che, non a caso, prevede a carico dell’avvocato una serie di doveri nel rapporto fiduciario instaurato con il cliente, che, se attuati, portano al verificarsi di un’assistenza effettiva ed efficace; esempi di ciò possono essere il dovere di lealtà e correttezza (art. 9, comma 1), fedeltà (art. 10), diligenza (art. 12), competenza (art. 14) ed aggiornamento professionale e formazione continua (art. 15). Tali

54 prescrizioni vogliono garantire che il difensore ponga in essere comportamenti idonei ed efficaci tali da assicurare un rapporto di assistenza effettiva e che, pertanto, non compromettano la posizione processuale dell’assistito, né, tantomeno, la sua autodifesa. Allo stesso tempo, tutelano l’interesse pubblico verso lo svolgimento corretto del procedimento penale.

Tuttavia, sono comunque presenti situazioni in cui l’imputato si ritrova ad essere assistito sul piano formale da un difensore tecnico, il quale però pone in essere un comportamento negligente, per i più svariati motivi. In questi casi il difensore non risponde agli obblighi assunti in virtù del rapporto di rappresentanza e non soddisfa neppure quell’interesse pubblico alla base della sua istituzione. La parte difesa non trova altro rimedio se non quello di revocare il mandato, di cui all’art. 107 c.p.p.

Il diritto alla difesa deve essere ricollegato anche al diritto della parte non abbiente a vedere garantita la propria tutela costituzionale; da ciò, previsione del patrocinio gratuito a spese dello Stato, in attuazione del comma 3 dell’art. 24 Cost..

La Corte Costituzionale aveva già riconosciuto che la difesa, essendo un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, “deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni

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differenza di condizioni personali o sociali”85 ed aveva sollecitato il

legislatore a prevedere una diversa e migliore disciplina della difesa nei

non abbienti86. L’invito al legislatore ad introdurre una disciplina attenta

ed efficace è stato espresso numerose volte, inoltre, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

I suggerimenti della Consulta e dei giudici di Strasburgo hanno trovato attuazione nell’art. 99 c.p.p., in virtù del quale le parti processuali, non dotate di una capacità economica tale da garantire il pagamento della prestazione di assistenza al difensore, sono poste nelle condizioni di poter comunque esplicare il loro diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Il T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) definisce in modo concreto le forme e i presupposti per attivare l’intervento diretto dello Stato e, in tale ottica, si può rilevare che il patrocinio gratuito non opera più, solo ed esclusivamente, nei confronti del soggetto non abbiente, ma anche nei confronti di altre categorie verso le quali lo Stato vuole manifestare tutela ed interesse; tra i soggetti legittimati sono ricompresi le vittime di terrorismo, di reati di natura

sessuale e le vittime delle c.d. “violenze di genere”87.

85 Corte Costituzionale, Sentenza n. 67/1960. 86 Corte Costituzionale, Sentenza n. 114/1964.

87 La tutela del patrocinio gratuito è stata estesa a tali soggetti in virtù della

modifiche al T.U. apportate con la l. n. 206/2004, la l. n. 38/2009 e la l. n. 119/2013. La particolare attenzione a tali vittime è stata inoltre ribadita dal d. lgs. n. 212/2015.

56 L’ammissione al gratuito patrocinio si estende a tutti i gradi di giustizia e a tutte le fasi processuali, come previsto dall’art. 75 del T.U. applicandosi dalla fase delle indagini preliminari sino all’esecuzione e andando a coprire tutti i momenti in cui il soggetto si trova a dover contrastare la pretesa punitiva dello Stato o comunque si trovi coinvolto in un procedimento.

L’introduzione dell’istituto in esame è sintomo della consapevolezza da parte del legislatore della necessità di assicurare, in ogni modo, l’effettività della difesa, eliminando, anche, situazioni che potrebbero causare un pregiudizio all’imputato, dovuto, in questo caso, alla sua ridotta capacità economica; difatti, “l’onerosità della nomina (di un difensore) può comportare discriminazioni basate sulle condizioni economiche dei soggetti implicati in procedimenti penali, in contrasto

con uno dei principi più innovativi e moderni della Costituzione”88,

quale l’art. 3 del testo costituzionale.

Il gratuito patrocinio risponde al pensiero secondo cui “il diritto di difesa (…) intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale e alla possibilità di rimuovere le difficoltà di carattere economico che possono opporsi (com’è detto nel terzo comma dello stesso art. 24) al concreto esercizio del diritto medesimo, deve essere inteso come potestà effettiva dell’assistenza tecnica e professionale nello svolgimento concreto di qualsiasi processo, in modo che venga

57 assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti”89.

Si potrebbe rilevare un problema in ordine al fatto che la scelta del difensore da parte dell’imputato deve essere libera; quando, però, il soggetto è legittimato all’accesso al gratuito patrocinio, non ha piena libertà di scelta, dal momento che dovrà determinare il proprio assistente tecnico selezionandolo tra i professionisti iscritti agli albi del distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento. La Corte Costituzionale, al riguardo, ha precisato che “il legislatore, nella sua discrezionalità, può stabilire criteri relativi all'ambito territoriale di esercizio della difesa tecnica, a tutela non solo della funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, ma anche di altri interessi meritevoli di protezione, tra cui non possono trascurarsi le

esigenze di bilancio dello Stato”90. La limitazione territoriale non

determina nessuna violazione dell’art. 24, in quanto il diritto di difesa risulta sufficientemente garantito, e, inoltre, non è ravvisabile alcuna discriminazione alla luce della disciplina introdotta.

Nel concreto svolgimento del processo penale, vediamo, quindi, che l’imputato o l’indagato non si trovano mai sprovvisti dell’assistenza difensiva loro necessaria; quando deve essere compiuto un atto garantito

89 G. Vassalli, nota a Sentenza n. 46/1957 Corte Costituzionale, in Giur. Cost.,

1979, pag. 587.

90 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 304/2000, punto n. 2 del considerato in

58 nei loro confronti ovvero ricevono l’informazione di garanzia, sono invitati a nominare un difensore di fiducia e, nel caso si rifiutino di farlo o comunque non pongano in essere tale facoltà, viene nominato un difensore d’ufficio direttamente dalle Autorità Giudiziarie competenti. Lo stesso avviene durante la fase dell’udienza preliminare e del dibattimento; difatti, se in udienza l’imputato non è assistito da un difensore, contestualmente avviene la nomina di un difensore d’ufficio. Ed anche nei casi in cui il soggetto si trovi in una situazione di indigenza economica o sia oggetto di particolare attenzione da parte dell’ordinamento, a questo è consentito di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Non viene perciò lasciato alcun spazio alla possibilità di un’autodifesa esclusiva o al rifiuto della difesa tecnica, dal momento che “solo il difensore è in grado di garantire una valutazione ed una

presentazione tecnico-legale degli atti in causa”91.

91 A. Giarda, La difesa tecnica dell’imputato, in AAVV, Il problema

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2.5 La particolare condizione dell’imputato –