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La particolare condizione dell’imputato – avvocato: le prese di posizione della Corte di Cassazione

dell’assistenza tecnica

2.5 La particolare condizione dell’imputato – avvocato: le prese di posizione della Corte di Cassazione

Un caso particolare, finora non considerato, è quello in cui l’imputato sia un avvocato abilitato, dotato, quindi, di quelle competenze tecnico-giuridiche professionali, in virtù delle quali si ritiene sia necessaria la nomina di un assistente legale. L’imputato, in questi casi, non avrebbe alcuna necessità di avere al suo fianco un soggetto che lo introduca e guidi all’interno del processo, dal momento che, per la sua professione, conosce i metodi e i modi di svolgimento dei procedimenti ed è in grado, quantomeno apparentemente, di contrastare quella “forza” del Pubblico Ministero e resistere alla pretesa punitiva statale. Non necessiterebbe di tutto quell’apparato di tutele predisposte ed attuate attraverso l’istituzione della figura del difensore tecnico, poiché egli conosce i suoi diritti e le sue facoltà, e sa muoversi all’interno del labirinto procedurale e “sembrerebbe venir meno l’argomento principale su cui si fonda la ratio dell’obbligatorietà della difesa tecnica”92.

Questa questione dell’imputato-avvocato è stata portata all’attenzione della Corte di Cassazione, che si espressa conformandosi alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei

92 F. Li Volsi, Sempre incompatibile l’autodifesa esclusiva con l’obbligatorietà

60 Diritti dell’Uomo, negando, quindi, la possibilità di un autodifesa esclusiva dell’avvocato imputato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7786/2008, pronunciandosi su un ricorso in cui il ricorrente richiedeva l’annullamento del provvedimento emesso nei suoi confronti per il fatto che “illegittimamente gli era stato negato il diritto di difendersi

personalmente nel processo, benché iscritto nell’albo degli avvocati”93,

ritenne tale motivo infondato, definendolo “privo di doglianza”. Il ricorrente riteneva di essere legittimato alla difesa materiale esclusiva, in quanto, appunto, avvocato abilitato, in virtù dell’art. 6, num. 3, lett c) C.e.d.u., il quale riconosce la facoltà di scelta tra assistenza tecnica ed autodifesa94.

Tuttavia la Cassazione, conformandosi alla giurisprudenza della

Corte Costituzionale, in particolare alle sentenze n. 125/79 e n. 188/8095,

ha osservato che al suddetto articolo “non può attribuirsi il significato

proposto dal ricorrente”96, rilevando che la stessa Corte Europea ha

affermato che “il diritto all’autodifesa non è assoluto, bensì limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la

presenza di avvocati davanti ai Tribunali”97 e che una disciplina che non

prevede l’autodifesa esclusiva non si pone in contrasto con la C.e.d.u.,

93 Corte di Cassazione penale, sez. I, Sentenza n. 7786 del 29 gennaio 2008. 94 Vedere infra 3.1.

95 Vedere infra 1.2.1 e 1.2.2.

96 Corte di Cassazione penale, sez. I, Sentenza n. 7786 del 29 gennaio 2008. 97 Ricorso n. 722/60.

61 “purché emanata allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia”98.

Secondo una parte minoritaria della dottrina, posto che

l’ordinamento prevede la possibilità, per l’avvocato di

autorappresentarsi all’interno del processo civile99, un’applicazione

analogica consentirebbe l’estensione di tale facoltà anche all’interno del procedimento penale; a quest’opinione la dottrina dominante ribatte che tra procedimento penale e civile sussiste una sostanziale differenza degli interessi in gioco, che potrebbe comportare “la mancanza della serenità psicologica e il distacco emotivo necessari per fronteggiare

efficacemente l’accusa”100, anche se nel procedimento penale non

sempre è a rischio la libertà personale e, quindi, l’imputato autodifeso potrebbe non trovarsi in una condizione di instabilità mentale. Ma, a dire sempre della dottrina minoritaria, “considerare sempre l’imputato come un minus habens, privo di lucidità mentale, angosciato dall’emozione dell’esperienza processuale, incolto ed immaturo, ed a questa stregua trattare anche lo stesso avvocato che, se imputato, deve comunque essere assistito da un difensore, è frutto di un paternalismo autoritario

che non trova giustificazione”101.

98 Ricorsi n. 727/60 e 722/60.

99 Art. 86 c.p.c. “La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la

qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore”.

100 F. Li Volsi, op. cit.

101 A. Melchionda, Il diritto dell’imputato all’alternativa, in AA.VV., Il problema

62 A nostro dire, in ogni caso, consentire l’applicazione dell’istituto dell’autodifesa esclusiva in base ad un presupposto meramente psicologico non garantirebbe lo svolgimento di un giusto processo, dal momento che il soggetto dovrebbe trovarsi in una condizione di permanente stabilità e serenità psicologica, mentre, l’essere assistito da un altro soggetto con le sue stesse capacità tecnico-professionali, gli consente comunque di gestire personalmente la propria linea difensiva, essendogli garantito il diritto all’autodifesa; allo stesso tempo, sarebbe assistito da un soggetto più distaccato, rispetto a lui, nei confronti delle conseguenze che si prospettano all’esito del procedimento.

Il difensore, vero “protagonista della vicenda processuale”102, è

l’unico che sia in grado di “influire concretamente sulla formazione del convincimento del giudice, tramite la sua abilità nel condurre l’esame,

il controesame e il riesame delle parti, dei testimoni e dei periti”103; in

questi momenti, è lecito che l’imputato autodifeso si trovi in una situazione di suggestione e manchi di quella freddezza ed obiettività necessari per la messa in pratica della strategia difensiva. L’imposizione di un difensore all’imputato, anche contro la sua volontà, “mira ad assicurargli quelle cognizioni tecnico-giuridiche, quell'esperienza processuale e quella distaccata serenità, che gli consentono di valutare adeguatamente le situazioni di causa, in guisa da tutelare la sua più

102 G. Tranchina, Garanzie nuove per la difesa tecnica nel processo penale di

domani, in Riv. dir. proc. Pen., 1989, p. 470.

63 ampia libertà di determinazione nella scelta delle iniziative e dei

comportamenti processuali”104. D’altro canto “l'esigenza primaria ed

ineludibile di assicurare a chiunque effettiva ed efficace difesa, realizzabile solo con l'assistenza tecnica di un difensore, in funzione delle peculiari connotazioni e finalità del processo penale, vale a dar ampio conto del divieto in questione (divieto di autodifesa esclusiva), contrariamente a quanto previsto nell'ordinamento processuale civilistico, che, ispirato a ben diverse finalità (permette) alla parte

l'autodifesa, qualora sia abilitata all'esercizio dell'attività forense”105.

In quest’ottica, “si comprende come la difesa tecnica costituisca una garanzia imprescindibile sia nell’interesse dell’imputato, sia ai fini

del regolare svolgimento della funzione giurisdizionale”106.

Ipotesi particolare, tuttavia, rimane il procedimento di fronte alla Corte di Cassazione; l’art. 613 c.p.p. prevede, infatti, che “salvo che la parte non vi provveda personalmente, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”. La norma permette, perciò, un potere attivo della parte, che può agire personalmente, presentando il ricorso, e sembra lasciare spazio all'esplicazione dell'autodifesa nell'ambito di un procedimento cartolare, come il

104 Corte Costituzionale, Sentenza n. 186/1973.

105 Corte di Cassazione penale, sez. V, Sentenza n. 32143/2013, punto n. 1 del

considerato in diritto.

64 giudizio di legittimità. In questo caso, dal momento che “manca l’esigenza di procedere alla formazione orale della prova nel contraddittorio delle parti dinanzi al giudice, non si vede quale coinvolgimento emotivo possa impedire ad un avvocato di discutere nel merito la ‘sua causa’, soprattutto in quanto relativa (…) ad un

procedimento cartolare accessorio al procedimento penale”107.

Ciononostante l’imputato deve necessariamente essere rappresentato dal difensore anche in questa sede.

La sentenza in esame, secondo una parte della dottrina, giunge ad una soluzione eccessivamente rigida, “nel negare aprioristicamente ogni rilevanza alla scelta di fare a meno dell'assistenza difensiva e di 'gestire da solo' il suo processo da parte di un avvocato che, in virtù della sua qualifica professionale, non può non considerarsi in possesso delle necessarie competenze tecnico-giuridiche, soprattutto qualora, come nel caso di specie, si tratti di un procedimento meramente cartolare

finalizzato all'eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria”108.

Un ulteriore momento di riflessione si è avuto con l’introduzione del nuovo quadro normativo da parte della l. n. 247 del 31 dicembre 2012 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”; l’art. 13 di tale legge prevede, al primo comma, che “l'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio

107 F. Li Volsi, op. cit. 108 F. Li Volsi, op. cit.

65 favore”. Su questa questione è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 40715/2013.

Il ricorrente della sentenza in esame, in base alla suddetta norma ed essendo regolarmente iscritto, inoltre, nell’albo dei patrocinanti innanzi alle Corti superiori, sosteneva di essere legittimato all’autodifesa esclusiva, adducendo, a sostegno di ciò, il disposto dell’art. 6, num. 3, lett. c) C.e.d.u. e dell’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Nel pronunciarsi, la Corte decise di ripercorrere le ragioni che hanno portato al rigetto della richiesta del ricorrente di esercitare il ritenuto diritto all’autodifesa esclusiva e i motivi per cui la Corte riteneva tale tesi infondata.

Nell’opinione del giudice di legittimità, “risulta orientamento consolidato e già ribadito (…) che la normativa interna, la quale esclude la difesa personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso, non si pone in contrasto con l’art. 6, paragrafo terzo lett. c) della Convenzione europea dei diritti

dell’uomo”109. Il diritto all’autodifesa, come detto più volte, è limitato

dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la sua applicazione.

109 Corte di Cassazione penale, sez. II, Sentenza n. 40715/2013, punto n. 2 del

66 In relazione all’ordinamento vigente e alla C.e.d.u., è stato ritenuto nullo, ex art. 178, comma 1 e art. 179, il provvedimento con cui sia stato nominato difensore d’ufficio la stessa parte, avvocato abilitato all’esercizio avanti le giurisdizioni superiori, in quanto, nel processo penale non è consentita l’autodifesa esclusiva; “l’obbligo della difesa tecnica sancito agli artt. 96 e 97 c.p.p. esclude che le parti, anche se abilitate all’esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese

da se stesse, secondo quanto affermato dal Giudice delle leggi110 e

ribadito da questa Corte111. Non è possibile, dunque, attribuire rilevanza

al richiamo dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo (cioè alle ‘norme del diritto internazionale generalmente riconosciute’), ai fini dell’adeguamento del diritto interno, poiché esso è riferito solamente alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia”112.

Le conclusioni della Corte devono essere riaffermate anche riguardo alla nuova disciplina introdotta dalla l. n. 247/2012, in particolare dall’art. 13, “in cui la possibilità del diritto di difendersi da solo è significativamente prevista da una disposizione intitolata ‘incarico e compenso’, che, per il suo carattere generale, (…) non può che rimandare al quadro normativo che specificatamente deve essere

110 Corte Costituzionale, Ordinanza n.8/07 del 16.11.2006. 111 Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, sentenza n. 139/2006.

112 Corte di Cassazione penale, sez. II, Sentenza n. 40715/2013, punto n. 3 del

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applicato in materia per ogni singola controversia”113. La previsione ha

quindi un valore meramente ricognitivo rispetto alla disciplina esistente; se ci si fermasse ad una semplice interpretazione letterale, la norma sembrerebbe ammettere l’autodifesa esclusiva dell’imputato-avvocato, ma un’analisi più approfondita porta ad una soluzione contraria, diametralmente opposta, che si basa sulla “considerazione che l’attività forense, in quanto diretta alla difesa dei diritti, è componente indefettibile dello Stato di diritto, presidio dei diritti dei cittadini e

garanzia della loro tutela”114.

La mancata disciplina dell’autodifesa esclusiva nel processo penale, dunque, “si giustifica anche perché le norme che vietano il suo espletamento tutelano un interesse pubblico, in cui, tra l’altro, è coinvolto un diritto fondamentale, quale quello della libertà personale; la difesa dell’imputato non può dunque assolutamente mancare: è una figura, oltre che un’attività o un diritto, garantita e protetta dalla

Costituzione”115.

113 Corte di Cassazione, sez. II, Sentenza n. 40715/2013, punto n. 7 del considerato

in diritto.

114 D. Certosino,Autodifesa e difesa tecnica: un binomio inscindibile anche per

l’imputato-avvocato , in Processo penale e giustizia, 2013.

115 Corte di Cassazione penale, sez. II, Sentenza n. 40715/2013, punto n. 8 del

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Capitolo 3: L’autodifesa all’ interno