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4. La privazione della cittadinanza come strumento antiterrorismo degli Stati

4.3. Privazione della cittadinanza e Diritto Internazionale

4.3.2. Divieto di discriminazione

Una particolare condizione di non arbitrarietà per la privazione di cittadinanza è rappresentata dalla conformità con il principio di non discriminazione248. Secondo gli esperti, per quanto riguarda la prassi degli Stati che utilizzano la privazione di cittadinanza per contrastare il fenomeno dei FTFs, sorgono grossi dubbi sull’osservanza di suddetto principio, dato che le misure di privazione vengono indirizzate nella maggior parte dei casi a specifiche categorie di cittadini. Ciò avviene, in particolare, nei confronti dei cittadini naturalizzati o dotati di doppia cittadinanza, sia per nascita o per naturalizzazione249, i quali vedono, così, più facilmente a rischio il loro status, rispetto ad altre categorie di cittadini.

Secondo Van Waas, nel caso dei cittadini naturalizzati, quest’ultimi godono di una minore protezione dalla privazione di cittadinanza rispetto ai cittadini per nascita ed inoltre hanno una minore protezione dal rischio di diventare apolidi. Questo approccio trova conferma nelle legislazioni degli Stati analizzati in precedenza, come il Regno Unito250, il Belgio, e la Francia dove i vari ordinamenti privano della cittadinanza solo gli individui naturalizzati.

Nel diritto internazionale, questo modo di operare, da parte degli Stati, troverebbe, secondo la suddetta autrice e Casiello, parziale accoglimento nell’art. 7 par. 4 della Convenzione sulla riduzione dell’apolidia del 1961251, il quale sembra accettare il fatto

248 Questo principio è affermato, nel Diritto Internazionale, a livello generale dall’art. 7 della UDHR ed in

merito alla privazione di cittadinanza dall’ articolo 15 della stessa UDHR e anche dall’art.8 par. della Convenzione

249 Le categorie sono quasi coincidenti, ma non del tutto, perché i cittadini naturalizzati possono essere

anche titolari di una sola cittadinanza, a volte proprio per via della naturalizzazione stessa. Un esempio in questo senso viene sicuramente dal caso Al-Jedda.

250 Nel caso del Regno Unito abbiamo già avuto modo di vedere che la privazione di cittadinanza può essere

applicata anche nei confronti di individui che hanno acquisito la cittadinanza britannica per nascita. Tuttavia, il caso più estremo ovvero il che prevede anche l’apolidia per un cittadino è possibile solo per i naturalizzati. Vedi paragrafo 4.2.1.

251 Secondo l’articolo “Una persona naturalizzata può perdere la propria cittadinanza in ragione della

residenza all'estero per un periodo non inferiore a sette anni consecutivi, come specificato dalla legislazione dello Stato Contraente interessato, nel caso in cui non riesca a dichiarare alle autorità competenti la propria

86 che i cittadini naturalizzati possano essere più a rischio di perdita rispetto ai cittadini per nascita, anche nel caso in cui diventino apolidi. Nonostante ciò, secondo le autrici, questa elasticità concessa dalla Convenzione del 1961252, non riduce la portata generale del principio di non discriminazione, e tanto meno fuga i dubbi sulle misure approvate dai vari paesi. Infatti, gli Stati, per contrastare i FTFs, espongono i cittadini naturalizzati, ad un maggior rischio di privazione e di diventare apolidi rispetto ai cittadini per nascita¸ oltre a condannarli ad un trattamento diverso per i medesimi reati di stampo terroristico. Anche nel caso dei cittadini in possesso di due o più cittadinanze, la conformità col principio di non discriminazione appare alquanto problematica. Ciò deriva dal fatto che questa categoria di cittadini è più vulnerabile alla privazione rispetto ai cittadini con una sola cittadinanza, poiché tale misura non rende i doppi cittadini apolidi. Questo rispetto del divieto di apolidia, secondo Macklin, può in una certa misura giustificare la disparità di trattamento che subiscono i doppi cittadini. Tuttavia, secondo l’autrice, tale considerazione non dissipa i dubbi sulla conformità tra il principio di non discriminazione e le misure di privazione implementate dagli Stati per combattere il fenomeno dei FTFs. In questo senso, Macklin insieme ad altri esperti253 concorda nell’affermare che nella stragrande maggioranza dei casi la privazione di cittadinanza colpisce i doppi cittadini, che in paesi come Francia, Regno Unito o Canada fanno parte di minoranze etniche o religiose, o che comunque sono originari di comunità immigrate254, facendo sorgere seri dubbi sul fatto che la discriminante etnica, o religiosa, assuma un ruolo nell’applicazione di questa policy antiterrorismo.

Inoltre, Wautelet255 aggiunge che la privazione di cittadinanza, nei confronti di un duplice cittadino, corre il rischio, in certi casi, di lasciare un individuo con una sola cittadinanza,

intenzione di mantenere la sua cittadinanza”. Convenzione sulla riduzione dell’apolidia, articolo 7 paragrafo 4, pag. 6.

252 A livello regionale invece la Convenzione europea sulla nazionalità del 1997 prevede esplicitamente la

non discriminazione tra i cittadini naturalizzati e quelli per nascita, come si evince dal testo dell’art. 5 par. 2 https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007f2c8

253 Audrey Macklin, On producing the alien within: A reply, contenuto in Audrey Macklin e Rainer

Bauböck, The Return of Banishment: Do the New Denationalisation Policies Weaken Citizenship?, 2015, Robert Schuman Centre for Advanced Studies EUDO Citizenship Observatory, pag. 53 e Ryan Dowding e Charles McKeon, op. cit., pag. 22 e Van Waas, op. cit., pag. 483.

254 Alla luce di queste considerazioni appaiono sempre più delicate le misure degli Stati che non prevedono

la privazione nel caso un doppio cittadino abbia ottenuto la cittadinanza tramite ius sanguinis. Van Waas,

op. cit., pag. 484 e Wautelet, op. cit., pag. 12. 255 Wautelet, op. cit., pag. 13.

87 la quale potrebbe risultare puramente nominale, comportando così gravi rischi per i diritti fondamentali dell’interessato, che diventerebbe sostanzialmente apolide.

In definitiva, gli esperti concordano nel guardare con preoccupazione le misure di privazione approvate dai vari Stati, per contrastare i FTFs, in relazione alla conformità col principio di non discriminazione. Ma i suddetti guardano con preoccupazione soprattutto la possibile creazione di due livelli di cittadinanza: ovvero uno formato da persone che non possono mai essere private della loro cittadinanza in quanto mono- cittadini o cittadini per nascita e l’altro di persone che possono subire la privazione e addirittura essere rese apolidi poiché naturalizzate o in possesso di due o più cittadinanze.