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Capitolo III: Le sopravvenienze contrattuali nell’ordinamento giuridico italiano: tra figure espressamente

2. Le sopravvenienze positivamente disciplinate: l’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità

2.9. L’eccessiva onerosità della prestazione

Il legislatore del 1942 introdusse agli articoli 1467-1469 c.c. l’istituto giuridico della eccessiva onerosità, soluzione che in seguito fu recepita in altri ordinamenti giuridici. Infatti, una disciplina a carattere generale delle sopravvenienze contrattuali onerose è presente nel Codice civile greco (art. 388), in quello portoghese (art. 437-438), in quello olandese (art. 6258) ed in quello della Federazione Russa. Nell’ordinamento tedesco, prima della riforma del 2001 del Codice civile, oltre all’impossibilità quale unica figura di sopravvenienza contrattuale disciplinata, la materia delle circostanze sopravvenute trovava fondamento nel principio della buona fede. Successivamente alla citata riforma, è stata introdotta una precisa e chiara norma in tema di sopravvenienze contrattuali, secondo la quale, quando si verificano rilevanti cambiamenti delle circostanze originariamente assunte, tali per cui non è più ragionevole pretendere

l’adempimento, la parte pregiudicata della sopravvenienza può domandare l’adeguamento del contratto.

Ora, la norma, sebbene sia intitolata peggioramento delle condizioni negoziali di base, ricomprende sia sopravvenienze che il nostro ordinamento non disciplina espressamente come la presupposizione e lo svilimento della controprestazione sia l’eccessiva onerosità. Molti paesi dell’America Latina a cavallo degli anni Sessanta e Settanta hanno inserito nei loro Codici la figura dell’eccessiva onerosità. In particolare, l’ordinamento giuridico dell’Argentina ha realizzato un riconoscimento positivo del citato istituto giuridico mediante la riformulazione dell’articolo 1198 del Codice civile; in Colombia, il Codice di commercio del 1972 (art. 868) prevede l’eccessiva onerosità; il Codice civile boliviano del 1975 introdusse tre norme (art. 581, 583, 584) dedicate alla materia dell’eccessiva onerosità, in modo molto simile alla struttura del Codice civile italiano; ancora, il Codice civile paraguaiano e peruviano presentano l’eccessiva onerosità; infine il nuovo Codice civile brasiliano, vigente dal gennaio del 2003, considera l’eccessiva onerosità sopravvenuta come limite al dovere di adempimento delle obbligazioni (art. 317 c.c), come causa di risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive (art. 478 c.c) ed ai fini della riduzione della prestazione nei contratti con obbligazioni di una sola parte (art. 479 c.c.). L’eccessiva onerosità, inoltre, è accolta accolta dai Principi Unidroit, che la regolano all’interno della disciplina dell’hardship; l’articolo 6.2.1., intitolato “Contract to be observed” (Obbligatorietà del contratto) stabilisce quanto segue:

“Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on hardship”.

Dal suo esame si deduce che, se l’adempimento del contratto diventa più oneroso per una delle parti contraenti, la stessa rimane tendenzialmente obbligata all’esecuzione della propria obbligazione, salvo ciò che è previsto in tema di hardship; in particolare, la successiva norma, l’articolo 6.2.2. (Definition of hardship) ne fissa la definizione:

There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party’s performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and (a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract; (b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract; (c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and (d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.

Ricorre l’ipotesi di hardship quando si verificano eventi che alterano sostanzialmente l’equilibrio del contratto o per l’accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione, e:

a) gli eventi si verificano, o divengono noti alla parte svantaggiata, successivamente alla conclusione del contratto;

b) gli eventi non potevano essere ragionevolmente presi in considerazione dalla parte svantaggiata al momento della conclusione del contratto;

c) gli eventi sono estranei alla sfera di controllo della parte svantaggiata; d) il rischio di tali eventi non era stato assunto dalla parte pregiudicata. Dall’articolo può essere messo in evidenzia che nella definizione di

hardship è intrinseco il concetto di eccessiva onerosità171, in quanto saremo di fronte ad un caso di hardship quando l’adempimento dell’obbligazione per una delle parti è divenuto troppo oneroso per l’aumento dei costi della prestazione o comunque il valore della controprestazione è diminuito considerevolmente. Dunque, ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’hardship e conseguentemente dell’eccessiva onerosità, occore che si manifestino, successivamente al perfezionamento dell’accordo, degli accadimenti che modifichino sostanzialmente l’equilibrio contrattuale, che non possano essere razionalmente previsti dai contraenti all’atto di firma del contratto e che non siano imputabili alla parte pregiudicata e che questa non ne abbia assunto il rischio. Solo in presenza di tali circostanze è applicabile la seguente ed ultima norma in materia di hardship: l’articolo 6.2.3 (Effects of hardship), in base alla quale, in caso di eccessiva onerosità della prestazione, la parte svantaggiata può vedersi esonerata dall’obbligo di eseguire la sua prestazione:

In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based. The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold performance. Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court. If the court finds hardship it may, if reasonable, (a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed, or (b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.

In caso di hardship la parte pregiudicata ha diritto di chiedere la

171 D. Corapi, L'equilibrio delle posizioni contrattuali nei principi Unidroit, in Europa e

rinegoziazione del contratto. La richiesta deve essere fatta senza ingiustificato ritardo e deve indicare i motivi sui quali è basata.

La richiesta di rinegoziazione non dà, di per sé, alla parte svantaggiata il diritto di sospendere l’esecuzione.

In caso di mancato accordo tra le parti entro un termine ragionevole, ciascuna delle parti può rivolgersi al giudice.

Il giudice, se accerta il ricorrere di una ipotesi di hardship, può:

a) risolvere il contratto, in tempi e modi di volta in volta da stabilire, oppure

b) modificare il contratto al fine di ripristinarne l’originario equilibrio.

2.10. Applicazione e caratteri essenziali della eccessiva onerosità nei