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Capitolo III: Le sopravvenienze contrattuali nell’ordinamento giuridico italiano: tra figure espressamente

2. Le sopravvenienze positivamente disciplinate: l’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità

2.1. L’impossibilità sopravvenuta quale evento impeditivo del rapporto

Il termine impossibilità sopravvenuta indica il sopraggiungere di un accadimento che toglie al debitore la possibilità giuridica o materiale di realizzare la prestazione dovuta ed occasiona l’estinzione dell’obbligazione, secondo quanto stabilisce l’articolo 1256 c.c.

Detta norma, che il Codice presenta nell’ambito della disciplina generale delle obbligazioni, si fonda su una concezione oggettiva della prestazione, basata sull’incidenza che le sopravvenienze hanno su di essa. Tuttavia, a conferma della volontà del legislatore di ritenere fondamentale l’equilibrio del rapporto obbligatorio, l’equità sostanziale del medesimo, l’interesse delle parti e, in particolare, quello del creditore della prestazione colpita dalla sopravvenienza non può dirsi del tutto trascurato, come dimostra ciò che afferma il suo secondo comma. Infatti, nella disciplina della temporanea impossibilità della prestazione, si prevede che la responsabilità per il ritardo derivante dall’impedimento sopravvenuto non è ascrivibile al debitore, ma comporta l’estinzione dell’obbligazione allorché l’impossibilità perduri fino a che, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non possa più ritenersi obbligato ovvero il creditore non abbia più interesse al conseguimento della prestazione. Le due regole si riflettono sulla disciplina dell’impossibilità della prestazione che altro non è che l’effetto, la conseguenza di un evento sopravvenuto dopo la conclusione di un contratto che ne impedisce la regolare esecuzione. Ora, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1256 c.c., il cui primo comma statuisce che “l’obbligazione si estingue quando, per una

causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”, è necessario che la circostanza sopravvenuta non ricada sotto la sfera di controllo della volontà del debitore e, quindi, sia ad egli non imputabile in quanto, altrimenti, interverrebbe l’articolo 1218 c.c., che afferma che, se l’impossibilità è imputabile al debitore, egli è tenuto al risarcimento del danno.

Nel momento in cui è dimostrata la non imputabilità del fatto a colui il quale deve, per accordo preso, eseguire la prestazione, sarà opportuno parlare di rischio contrattuale e di allocazione dei costi connessi all’inattuazione del rapporto. Secondo Francesco Delfini142, la necessità di distinguere, nella valutazione delle conseguenze della inesecuzione della prestazione, la causa da cui il fatto proviene e, quindi, il tema della sopportazione del rischio da quello della responsabilità per inadempimento è alla base di ogni studio sul rischio contrattuale. Si tratta, perciò, di stabilire a carico di chi (quis), secondo quali modalità e in che misura (quantum) deve prevedersi ed essere sopportata l’eventualità che l’iniziale assetto di interessi programmato dalle parti non possa realizzarsi per un fatto non imputabile ad alcune di esse143.

Il passaggio del rischio della sopravvenienza di un evento impeditivo del rapporto è stato variamente regolato nel tempo e lo è tuttora nell’ambito delle diverse legislazioni europee.

Il legislatore, di fronte ad un’impossibilità della prestazione non imputabile al debitore, avrebbe potuto negare qualsiasi effetto liberatorio e di conseguenza considerare lo stesso come inadempiente, lasciandolo privo di tutela alla mercè discrezionale del creditore di poter scegliere tra la

142 F. Delfini, Autonomia privata e rischio contrattuale, Milano, 1999, pp. 1 e ss.

143F. Pannarello, Impossibilità sopravvenuta e strumenti di distribuzione del rischio: il

rimedio della risoluzione e le clausole di deroga, in Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale, a cura di Tommasini, Torino, 2003, p. 24.

risoluzione del contratto o la liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno. Un sistema di questo tipo trasformerebbe il dovere di adempiere in una garanzia di risultato della prestazione promessa144. Ora, la soluzione, in base alla quale il debitore è liberato dall’adempimento della propria obbligazione per impossibilità sopravvenuta, è rinvenibile, come già appurato, nel mondo giuridico romano dalla regola formulata dai giuristi Sabino ed Ulpiano145.

Il legislatore italiano ha adottato una regola di carattere generale secondo la quale il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta non imputabile alle parti, disciplinata negli articoli 1463 e ss. del Codice civile.

L’effetto risolutorio dipende dal sinallagma delle prestazioni, ossia il nesso di reciprocità delle stesse nell’esecuzione del rapporto, per cui ciascuna di esse trova fondamento. Nei contratti a prestazioni corrispettive all’effetto liberatorio si aggiunge quello risolutorio del rapporto considerato una giusta reazione normativa al sopravvenire di circostanze impeditive che alterano l’equilibrio iniziale dell’assetto degli interessi.

L’impossibilità sopravvenuta, quale sopravvenienza contrattuale, è differente rispetto all’eccessiva onerosità poiché in quest’ultima la prestazione, nonostante sia diventata troppo gravosa per il debitore, è ancora possibile dal punto di vista giuridico e materiale, considerando l’accordo originario preso146.

Le due figure, insieme a quella dell’inadempimento imputabile, sono collocate nel Capo XIV del titolo II del Libro IV del c.c., dedicato, appunto, alla risoluzione del contratto. Nonostante ciò, solo l’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità sono configurabili come

144F. Pannarello, Impossibilità sopravvenuta e strumenti di distribuzione del rischio, op.

cit., p. 25.

145 8 dig. D.50.17.185, cit.

sopravvenienze contrattuali, in quanto, esse, oltre alla risoluzione del contratto, possono determinare la conservazione dello stesso attraverso l’adattamento delle condizioni del rapporto per via della riduzione della prestazione dovuta nel caso di impossibilità sopravvenuta parziale, come stabilito dall’articolo 1464 c.c., o di un’equa modificazione delle condizioni contrattuali nel caso di eccessiva onerosità (articolo 1467 c.c.). I rimedi esposti hanno la finalità di rimodellare e di ristabilire quell’equilibrio tra le prestazioni perduto a vantaggio della manifestazione di accadimenti straordinari ed imprevedibili.

2.2. Presupposti ed effetti della risoluzione per impossibilità