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Effetti della valida celebrazione del matrimonio nei riguardi dei coniugi e dei figl

Effetti della valida celebrazione del matrimonio nei riguardi dei coniugi e dei

figli

Dalla valida costituzione del matrimonio canonico discendono tutta una serie di diritti e doveri nei confronti dei coniugi, nonché una serie di effetti giuridici verso la prole.

Innanzitutto il matrimonio in quanto sacramento produce una consacrazione, dalla quale derivano per entrambi i coniugi eguali diritti e doveri nella vita in comunione cui si dà inizio. Questa eguaglianza di posizione è specificata nel canone 1135362. “Questa norma si richiama genericamente a quelli che sono gli usi sociali e, perciò, fa rientrare nelle funzioni dello status coniugale, l’adempimento di tutto ciò che possa agevolare l’andamento della vita coniugale”363.

Gli antichi canonisti con riguardo alla funzione e al diritto di realizzare il contenuto del consortium vitae coniugalis parlavano di communio tori, mensae et habitationis. Oggi la nuova impostazione personalista che del matrimonio viene data dal codice vigente si riscontra anche nell’ambito dei rapporti che si stanno considerando: diversamente da quanto previsto anche nel codice del 1917, l’uguaglianza dei diritti e dei doveri non è limitata agli atti suddetti e in modo particolare a quelli inerenti la sfera sessuale, ma si riferisce, appunto, a tutta la relazione interpersonale.

Se di essi non si rinviene una precisa elencazione, tuttavia, è possibile procedere quanto meno all’individuazione dei doveri fondamentali, avendo riguardo alle già analizzate proprietà essenziali dell’istituto e cioè l’unità e l’indissolubilità. Queste ultime offrono l’occasione per riflettere sull’altro importante canone 1134364 che considera l’effetto fondamentale del matrimonio validamente celebrato: il vincolo

362 Canone 1135. Entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità di vita coniugale.

perpetuo ed esclusivo per i contraenti. Facendo quindi un passo indietro, è il caso di soffermarsi sul fondamento di tutte le relazioni giuridiche che si stabiliscono tra i coniugi.

Il canone 1134 evidenzia appunto il fondamento naturale della perpetuità e della esclusività del vincolo coniugale e nello stesso tempo esprime anche il fondamento sacramentale del matrimonio cristiano. Il sacramento non altera la configurazione naturale della relazione ma la integra e la perfeziona.

Principio di diritto naturale è anche quello recepito dal canone 1136 che prende in considerazione gli effetti del matrimonio verso la prole. Questa disposizione costituisce una applicazione del canone 226 che stabilisce il dovere e il diritto dei genitori cristiani di educare i figli, in quanto l’azione educativa da parte dei genitori si inserisce nello stesso disegno del Creatore.

E’ stato osservato365 che la funzione educativa dei genitori non può e non deve essere disgiunta dal sacramento del matrimonio; adempiervi significa rispondere al dono dell’amore ricevuto da Dio con il sacramento.

Qualora il padre e la madre non siano nella condizione di adempiere al loro specifico ruolo essi dovranno essere sostituiti dall’autorità giuridica superiore, Chiesa e Stato, ciascuno secondo le proprie competenze. Sul diritto-dovere dei genitori menzionato si fonda la patria potestas, cioè il potere per l’esercizio delle funzioni tipiche di questi ultimi; funzioni che seppur non elencate specificatamente è possibile comunque almeno in parte ricavare da quelle disposizioni che disciplinano determinati aspetti della vita cristiana, come per esempio quelle che sollecitano rispettivamente la ricezione del battesimo nelle prime settimane di vita del bambino e la cooperazione con gli insegnanti durante il percorso formativo dell’adolescente.

I canoni 1137-1140 riguardano la legittimità della prole. Ciò che va subito messo in evidenza è il mantenimento della distinzione tra figli legittimi e illegittimi, superata dalla disciplina civilistica secolare. Egualmente però si deve rilevare che dal vigente codice sono scomparse tutte le conseguenze restrittive che erano previste per quelli illegittimi, se non fossero stati previamente legittimati: ad esempio l’impossibilità di accedere agli ordini minori o al Seminario; quindi nell’ordinamento canonico tutti

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Canone 1134. Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i compiti e la dignità del proprio stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento.

365 Redegonda Rositani, Il disagio minorile e i doveri dei genitori nell’educazione della prole in ambito canonico e civile italiano, Roma, Pontificia Università Lateranense, 2005, p. 78.

godono dello stesso trattamento giuridico. Fanno parte della prima categoria quei figli concepiti o nati da matrimonio valido o putativo366 (can. 1137), mentre fanno parte della seconda categoria quelli concepiti e nati fuori del matrimonio. La legittima paternità ex canone 1138 primo comma è stabilita sulla base di una presunzione iuris tantum: è padre colui che è unito in matrimonio celebrato secondo iustae nuptiae. Il superamento di questa presunzione si raggiunge con una prova contraria tratta da argomenti evidenti come ad esempio la sterilità, l’impotenza, l’assenza fisica del padre nel periodo in cui sarebbe dovuto avvenire il concepimento, o altre prove biologiche. Il secondo comma del canone fissa il tempo utile della nascita legittima rispetto al momento della celebrazione del matrimonio e della dissoluzione della vita coniugale; anche questa volta ci si trova di fronte ad una presunzione che ammette prova contraria; i 180 e 300 giorni considerati dalla disposizione, rispettivamente dopo la celebrazione del matrimonio e dallo scioglimento dello stesso, corrispondono ai termini comunemente accettati per la nascita di un bambino; è ammessa la dimostrazione che un figlio pur nato dopo il primo termine o entro il secondo sia da ritenersi comunque illegittimo perché il padre non è quello che era unito in matrimonio con la madre nel periodo considerato.

Il canone seguente tratta dell’istituto della legittimazione che si sostanzia in un atto giuridico con il quale ad un figlio viene attribuita la legittimità. Essa può avvenire o attraverso il susseguente matrimonio dei genitori o mediante rescritto della Santa Sede. Quest’ultimo rappresenta un atto di grazia concesso appunto dalla Santa Sede, su richiesta.

Infine, il canone 1140 riguarda gli effetti canonici della legittimazione, in considerazione del fatto che equipara i figli legittimati ai legittimi.

366 Il matrimonio putativo a norma del canone 1061è il matrimonio invalido celebrato in buona fede da almeno una delle parti, fin tanto che i due contraenti non divengano consapevoli della sua nullità. Oltre