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L'efficacia della Cedu nell'ordinamento italiano prima del 2007

Il fatto che le sentenze Carbonara e Belvedere (vedi supra) abbiano su- scitato grande interesse nel panorama giuridico italiano è dovuto so- prattutto alla loro incidenza su una precisa scelta giurisprudenziale – la

creazione dell'occupazione acquisitiva - operata dalla Corte di Cassa- zione, ed in qualche modo avallata dal Consiglio di Stato. La censura della Corte di Strasburgo nei confronti delle nostre due magistrature supreme ha portato l'attenzione su alcuni problemi che erano fin li ri- masti nascosti a causa dell'interesse catturato dalle numerose condanne contro l'Italia per l'eccessiva durata dei processi. Tale situazione ha contribuito a ritardare il momento di una riflessione vera e propria avente ad oggetto l'efficacia ricoperta dalle previsioni contenute nella Cedu all'interno dell'ordinamento italiano.

Il nostro ordinamento ha quindi iniziato ad interrogarsi sull'approccio da seguirecon riguardo alla tutela accordata dalla Cedu al cittadino e con le relative pronunce della Corte.

Questo è un problema che ogni ordinamento risolve a modo suo, ma che influisce sulla modalità del rapporto tra i due gradi di tutela. Data questa considerazione, un ordinamento in cui la Corte Costituzionale decide di risolvere il problema in via sistematica, controllando di volta in volta che il suo orientamento sia conforme a quanto dichiarato dalla Corte122, è meno esposto ad eventuali censure da parte della Corte so-

vranazionale, ma soprattutto dimostra di prestare più attenzione alla protezione dei diritti fondamentali, rispetto ad un giudice delle leggi che effettui tale verifica solo di rado, magari evitando pure di prendere in considerazione l'interpretazione effettiva come intesa dalla Corte Edu.

Se le esemplificazioni appena fatte rappresentano casi limite, in realtà quello che conta è il risultato finale, ossia il rispetto delle norme Cedu, con prevalenza della sostanza sulla forma.

Sul punto è noto come dopo un iniziale chiusura da parte del giudice supremo - sia per quanto riguarda la giurisdizione civile, che per quella penale – le SS.UU. della Cassazione penale, hanno cambiato atteggia- mento, iniziando – dalla sentenza Polo Castro del 1989123 - a ricono- 122Modalità con cui agisce il Tribunale Costituzionale spagnola.

scere un carattere non meramente programmatico alle norme della Convenzione, bensì un'immediata applicabilità all'interno dell'ordina- mento nazionale, a condizione che “contengano il modello di un atto

interno completo dei suoi elementi essenziali, tali cioè da potere sen- z'altro creare obblighi e diritti”.

A seguito di tale sentenza si è avuta nel nostro ordinamento una distin- zione tra norme programmatiche e norme precettive, interpretata da al- cuni nei termini di un rapporto di complementarietà tra la norma inter- na e quella europea non self-executing, da altri come riproposizione sul piano convenzionale del regime delle direttive dell'Unione europea senza effetti diretti. Nella prassi si è consolidato un meccanismo in cui l'utilizzo della normativa Cedu per la decisione avviene in episodi spo- radici, mentre nella maggior parte delle volte viene riconosciuto a dette norme carattere programmatico. A tal proposito la dottrina124 non ha

mancato di evidenziare come il ricorso alla normativa della Cedu per fini decisori avvenisse solo nei casi in cui essa fosse stata favorevole all'interpretazione data dal giudice interno.

Nel caso in cui alla norma Cedu manchino i canoni per rientrare tra la normativa self-executing verrà utilizzata come parametro per indirizza- re la conformità del diritto interno.

In seguito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la particolare resistenza delle norme della Convenzione rispetto ad un'eventuale leg- ge successiva che disciplini lo stesso settore. Questa particolare forza deriva dal fatto che le norme della Convenzione assumono la natura di principi generali dell'ordinamento.

Se si sposta l'analisi in particolare sul diritto di proprietà si può citare una pronuncia della Cassazione125 in cui la Suprema Corte smentisce il

giudice di merito che aveva attribuito al primo protocollo Cedu caratte- re meramente programmatico, specificando che tali disposizioni “im-

124GUAZZAROTTI, Applicazione immediata del “diritto vivente” Cedu e “diffusione”

del sindacato sulle leggi, in La Corte Costituzionale e Corti d'Europa, pag. 403 e ss.

pongono agli Stati veri e propri obblighi giuridici immediatamente vincolanti e, una volta introdotte nell'ordinamento statale interno, sono fonte di diritti ed obblighi per tutti i soggetti”. Tale orientamento

iniziava a prendere sempre più campo, e non era nemmeno più di tanto scalfito dalle parole della Corte Costituzionale che non perdeva occa- sione per escludere il rango para-costituzionale per le norme della Cedu126.

Per quanto riguarda i trattati internazionali – categoria di cui fa parte la Cedu – la Corte Costituzionale italiana aveva escluso fin dal 1960127

l'applicabilità dell'articolo 10 della Costituzione, il quale si riferisce unicamente alle norme consuetudinarie di diritto internazionale, confe- rendo loro rango Costituzionale128.

Ed il fulcro di tutto il problema è proprio questo: i trattati internaziona- li entrano in vigore nel nostro ordinamento a seguito della legge che ne contiene l'ordine di esecuzione, la quale è una legge ordinaria, e come tale, in virtù del principio cronologico, suscettibile di essere abrogata da una legge successiva di pari rango.

In seguito la stessa Corte Costituzionale ha iniziato ad orientarsi verso il riconoscimento di un'efficacia delle norme Cedu particolare rispetto alla legge ordinaria. Il caso si riferisce ad una sentenza del 1993, la n. 10 del 12 gennaio129, in cui la Corte rileva come l'articolo 6 della Cedu

non sia stato abrogato per effetto delle previsioni contenute nel nuovo codice penale130, in quanto si parla di norme “derivanti da fonti ricon-

ducibili ad una competenza atipica e, come tale, insuscettibile di abro- gazione o modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria”.

Si può dire quindi che nonostante l'orientamento di fondo fosse quello

126Tra le altre Corte Cost. 22 marzo 2001, n. 3, in www.giurcost.org. 127Corte Cost. n. 32 del 1960 in www.lexitalia.it.

128Perassi aveva definito l'articolo 10 della Costituzione il “moltiplicatore perma- nente”, proprio per la sua capacità di conferire rango costituzionale alle consuetu- dini internazionale – principale fonte del diritto internazionale – in maniera auto- matica, senza il bisogno di nessuna norma interna di recepimento, in applicazione del principio pacta sunt servanda.

129In Giur. Cost., 1993, fasc. I, p. 52. 130Entrato in vigore nel 1989.

di non riconoscere ancora un particolare valore alle disposizioni intro- dotte nell'ordinamento dalla normativa internazionale pattizia, ha preso inizio dai primi anni novanta un processo di costituzionalizzazione del- la Cedu.

Per queste ragioni c'è chi in dottrina131 ha iniziato a suggerire una revi-

sione dell'orientamento interno, il quale avrebbe dovuto adeguarsi ai principi sanciti dalla Cedu, così come interpretata in primo luogo dai giudici di Strasburgo.

Se la Cedu ha efficacia diretta è necessaria una sorta di accoglimento della giurisprudenza della Corte Edu nel diritto interno, in quanto il giudice nazionale, quale giudice naturale per i diritti e le libertà dei cit- tadini, deve adeguare il proprio operato ai principi cardine della Cedu così come intesi dalla Corte di Strasburgo.

3. Parametri di valutazione costituzionale del rapporto con l'ordina-