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Fin dall'entrata in vigore della Convenzione Edu ogni Stato ha mostra- to la sua capacità più o meno efficiente di dare attuazione a livello in- terno agli orientamenti espressi dalla Corte nello svolgimento della sua attività, sia alle sentenze di condanna contro lo Stato medesimo, che con riguardo alle sentenze nei confronti di altri Stati aderenti. Si sono avuti episodi in cui gli Stati hanno impiegato diverso tempo per supe-

100Intervento che si avrà nel 2007 con le famose sentenze n. 347 e 349, le c.d. sen- tenze gemelle.

rare un'iniziale inerzia o reticenza. Pensiamo ad esempio all'Irlanda che a seguito della condanna nei confronti del Regno Unito101, avrebbe po-

tuto intervenire sulla propria legislazione che sanzionava penalmente le reazioni omosessuali, invece di aspettare di essere condannata a sua volta102.

In realtà l'esperienza ha dimostrato che con il passare del tempo, gli Stati hanno iniziato a trarre dalle sentenze le debite conclusioni, in modo da adattare l'ordinamento interno a quanto previsto a livello so- vranazionale. Ciò soprattutto nei casi in cui lo Stato viene condannato direttamente103.

Se quella sopra enunciata è l'opinione della corte Edu circa l'istituto di origine giurisprudenziale dell'occupazione acquisitiva, resta da analiz- zare adesso quale sia l'effetto che i giudici interni abbiano inteso attri- buire a tali pronunce, in attesa di un intervento guida da parte della Corte Costituzionale104 che indichi il grado ricoperto dalla Cedu all'in-

terno del sistema delle fonti del diritto del nostro ordinamento.

Negli anni immediatamente successivi agli interventi dei giudici di Strasburgo, le norme della Convenzione erano inquadrate come mero parametro interpretativo della Costituzione. A fronte di ciò le decisioni delle Corti interne riguardanti diritti tutelati in ambito sovranazionale, potevano essere oggetto di un controllo dinnanzi alla Corte Edu. Tale controllo non sfociava in una revisione formale della sentenza, la quale restava di per se valida ed efficace, tuttavia comportava effetti pre- gnanti dal punto di vista del diritto sostanziale, pronunciandosi sull'i- doneità o meno della tutela che lo Stato accorda nei confronti di un di-

101Caso Dudgeon deciso dalla Corte con sentenza del 22 ottobre 1981, in www.e- chr.coe.int.

102Caso Norris deciso con sentenza del 26 ottobre 1988, in www.echr.coe.int. 103Per fare un esempio si può pensare alla modifica del codice di procedura penale

francese, il quale era stato dichiarato lesivo dell'art. 6 Cedu con riferimento ad un processo che la Corte aveva dichiarato iniquo in quanto il ricorrente era stato con- dannato all'ergastolo senza essere stato presente al processo (caso Hakkar contro Francia 1995).

104Tale intervento si avrà nel 2007 con le c.d. Sentenze gemelle, n. 347 e 348, in www.giurcost.org.

ritto sancito dalla Convenzione.

Per questo motivo possiamo notare una sorta di relazione tra l'ordina- mento interno e quello internazionale, in virtù della quale il diritto in- terno deve essere interpretato alla luce dei principi sanciti a livello so- vranazionale dagli organi competenti, in primis la Corte Edu. Tale re- lazione ad ogni modo non è così scontata, ed anzi richiede il possesso da parte degli operatori interni di un bagaglio di conoscenze, ma anche una certa mentalità che consenta loro di rimettersi continuamente in di- scussione, ed a fronte di ciò pervenire ad un miglioramento che deriva dall'abbandono di una presunzione di perfezione105. In tale direzione si

muoveva la dottrina prevalente, tuttavia si doveva fare i conti con un atteggiamento della giurisprudenza abbastanza reticente nei confronti del diritto di matrice sovranazionale, anche a seguito delle due più im- portanti sentenze (Belvedere e Carbonara e Ventura). I nostri giudici infatti, pur citando le due famose sentenze, hanno mantenuto all'inter- no del nostro ordinamento l'istituto dell'acquisizione acquisitiva. Capi- ta inoltre non di rado, che attraverso un accurato utilizzo del sistema del distinguishing – particolarmente caro ai sistemi di common law – anche nei casi in cui la fattispecie oggetto del giudizio dell'autorità na- zionale sia sostanzialmente coincidente con quella analizzata dalla Corte di Strasburgo106.

Non mancano poi alcune Corti di Appello le quali richiamano ampia- mente l'orientamento della Corte Edu, per poi riconoscere lo stesso al privato un risarcimento del danno di poco superiore a quanto spetta in caso di indennità di esproprio. In alcuni casi la Cassazione ignora total- mente quello che è l'orientamento sovranazionale e sostiene che il di- ritto al risarcimento scada nel momento in cui perde effetto la dichiara-

105 BULTRINI A., op. cit. p. 480.

106 Operazione questa molto diffusa nel caso di occupazione usurpativa. Si deve ri- cordare però che la Corte Edu non ha sposato la distinzione adottata dalla giuri- sprudenza interna tra occupazione acquisitiva ed occupazione usurpativa, confe- rendo particolare importanza all'assenza in entrambi i casi di un decreto di espro- prio, nonostante l'acquisto della proprietà in capo all'amministrazione, in violazio- ne del principio di legalità.

zione di pubblica utilità. Secondo questo orientamento, nonostante l'occupazione d'urgenza sia ancora valida, il tempo per la prescrizione inizia a decorrere dalla prima scadenza e non dalla seconda. In questo modo il privato perderebbe sia il diritto al risarcimento che alla restitu- zione del bene, riservandosi solo la possibilità di ottenere una (irriso- ria) indennità per il periodo di occupazione illegittima, la cui relativa azione ha prescrizione decennale.

Il mancato rispetto dei principi sanciti a livello sovranazionale compor- ta una contraddittorietà delle regole presenti, con conseguente incertez- za sul diritto da applicare, inoltre causa un'assenza di tutela nei con- fronti del privato.

Viste le conseguenze, - se proprio non si vuole giungere all'eliminazio- ne dell'occupazione acquisitiva nel nostro ordinamento - sembra dove- rosa una rivisitazione degli orientamenti del giudice di legittimità ri- spetto alla prescrizione, che consenta un approccio più cauto e ponde- rato al problema, come suggerito dalla Convenzione interpretata dalla Corte Edu.

Purtroppo in attesa di un siffatto comportamento da parte dei giudici nazionali, il panorama è rimasto incerto fino all'entrata in vigore del- l'art. 43 t.u. (2003), incertezza che è rimasta per i casi in cui tale norma non poteva operare – tutte le fattispecie verificatesi prima della sua en- trata in vigore.