• Non ci sono risultati.

Riportati in modo veloce quelli che sono i fatti alla base di queste im- portanti sentenze, non si può negare un discorso generale riguardante l'opinione della Corte rinvenibile all'interno delle decisioni.

Anche nel caso in cui la materia fosse stata regolamentata in via legi-

slativa, il giudice di Strasburgo avrebbe potuto essere chiamato a valu- tare il rispetto del criterio della proporzionalità tra gli interessi in cau- sa. Infatti neanche la teoria del margine di apprezzamento può giustifi- care una compressione del contenuto minimo del diritto di proprietà. Per questo il potere di conformazione del diritto di proprietà che la Co- stituzione italiana attribuisce al legislatore non può giustificare limita- zioni che si fondano su valori non in linea con quanto previsto dal pri- mo protocollo.

Con la prima sentenza Carbonara e Ventura la Corte qualifica come le- sivo dell'articolo 1 del primo protocollo un sistema in cui la radicale trasformazione del fondo faceva degradare il diritto del privato da di- ritto di proprietà a diritto al risarcimento del danno con un termine di prescrizione breve, e per di più difficilmente individuabile corretta- mente. In quest'ottica la dichiarazione di pubblica utilità che nel diritto interno è elemento necessario – anche se non sufficiente – per l'inte- grazione di un'ipotesi di occupazione acquisitiva, non assume una grande rilevanza97. Infatti secondo la Corte a scatenare il conflitto con

la normativa sovranazionale era l'ingiusto favore nei confronti dell'am- ministrazione, la quale aveva la certezza di acquistare la titolarità di un bene non suo, attraverso una limitazione della sfera del privato, provo- cata da una propria condotta illecita. Senza contare poi che a fronte dell'incertezza riguardante il periodo di prescrizione, il privato corre facilmente il rischio di vedere decadere l'esercizio dell'azione a tutela del suo diritto. E proprio il tema della prescrizione pareva essere quello in cui era rinvenibile la maggiore distanza tra l'ordinamento interno e quello sovranazionale. Il problema però è che con la conferma della natura illecita della condotta dell'amministrazione, il ritorno a quella tesi che sosteneva il diritto al controvalore – con il conseguente termi- ne di prescrizione elevato a dieci anni – sembrava poco praticabile. In-

97 In questa direzione si era già mossa la giurisprudenza amministrativa che aveva inserito nella categoria da lei creata, denominata “esproprio indiretto” tutte quelle ipotesi che la Cassazione aveva differentemente nominato: sia l'occupazione ac- quisitiva che quella usurpativa che le espropriazioni sostanziali.

fatti il legislatore del 1996, su indicazione della Corte Costituzionale aveva fatto espresso riferimento al danno da occupazione acquisitiva ed aveva qualificato come risarcitoria la pretesa del privato.

L'istituto in esame va pertanto censurato, in quanto consente alla pub- blica amministrazione di sottrarsi dalle regole previste in materia, con la conseguenza di un risultato imprevedibile o arbitrario nei confronti degli interessati, ciò a discapito della certezza del diritto.

Intervenendo in materia di occupazione acquisitiva e di espropriazione legittima98, la Corte rileva come nel primo caso la posizione del privato

venga violata da una condotta illecita dell'amministrazione, idonea per- sino a privarlo del diritto al risarcimento tramite il meccanismo viziato della prescrizione quinquennale che inizia a decorrere da un dies a quo incerto; mentre nel secondo caso, l'ingerenza nella sfera del privato da parte del soggetto pubblico è regolata da una precisa disciplina che contempera l'interesse della collettività, con quello della tutela dei di- ritti dell'individuo. Queste critiche a ben vedere sono le stesse di coloro i quali99 all'indomani della nota sentenza delle Sezioni Unite del 1983

censuravano il richiamo alla funzione sociale come giustificativa dell'i- stituto. La Corte nelle sue valutazioni non risparmia nessuno dei due istituti, ma se da un lato l'atteggiamento verso l'occupazione acquisiti- va era abbastanza scontato, in quanto anche la Suprema Corte – subo- dorando una certo conflitto tra le due previsioni - aveva più volte ana- lizzato il problema della compatibilità con il primo protocollo, il caso Scordino lascia più sorpresi ed evidenzia come il margine interno di apprezzamento non sia affatto illimitato, ed una compressione del dirit- to di proprietà non possa essere giustificata da un generico richiamo al criterio della funzione sociale.

A modo di vedere dei giudici di Strasburgo l'evoluzione giurispruden- ziale in materia di occupazione acquisitiva ha portato ad applicazioni

98 Caso Scordino contro Italia.

99 DI PRISCO, Accessione invertita ed estinzione della proprietà, in Diritto e giuri-

contraddittorie, le quali potrebbero sfociare in un utilizzo incerto ed ar- bitrario, con conseguente diminuzione della protezione accordata al privato, sicuramente incompatibile con il principio di legalità. Del re- sto però si rileva anche come la legalizzazione di un fenomeno quale l'occupazione acquisitiva non sarebbe compatibile con il principio di preminenza del diritto, il quale è sancito nel preambolo della Cedu, ed è fondamentale nell'applicazione delle sue disposizioni.

Con riferimento alle condanne inflitte dalla Corte si precisa come gli Stati contraenti siano liberi di scegliere il modo di conformarsi ad una sentenza in tale direzione. Nell'evenienza che il diritto interno non con- senta, ovvero consenta solo in parte di adottare quanto previsto dalla Corte, lo Stato può arrivare al medesimo risultato mediante un'altra via, l'importante è che sia idonea ad eliminare le conseguenze dell'in- gerenza verificatasi nel caso in esame. In tale ipotesi ai sensi dell'arti- colo 41 della Cedu, la Corte può riconoscere alla parte lesa la tutela che le sembri appropriata.

Alla luce del quadro così delineatosi, il compito dei giudici nazionali diventa molto delicato, in quanto in attesa di un intervento risolutore della Corte Costituzionale italiana100 il conflitto tra l'istituto e la Cedu

deve essere risolto volta per volta.