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2. Le prime condanne dell'Italia in tema di occupazione acquisitiva, la

2.1 La tutela risarcitoria in Belvedere Alberghiera contro Italia

Nel caso Belvedere Alberghiera il Comune di Monte Argentario decide di costruire una strada su un terreno di proprietà di una società, la qua- le era anche proprietaria dell'hotel Belvedere, i cui clienti, a causa della costruzione dell'opera non riuscivano più a raggiungere direttamente il mare. A seguito del ricorso della società al Tar, la pubblica ammini- strazione rimane inottemperante nei confronti della sentenza di acco- glimento del ricorso, con cui si annullavano gli atti del procedimento di espropriazione. Il Tar aveva accolto il ricorso ed annullato la delibe- ra di approvazione del progetto ritenendo insufficienti le indagini tec- niche svolte dall'amministrazione; a seguito di ciò il progetto risultava quindi a modo di vedere del giudice amministrativo illegittimo e non adatto a realizzare un interesse pubblico. Tuttavia, proprio secondo lo stesso Tar, nuovamente adito dai ricorrenti a causa dell'inottemperanza dell'amministrazione nei confronti della sentenza, il provvedimento di

83 Reperibili in www.echr.coe.int.

annullamento non avrebbe potuto essere eseguito in quanto - per meri- to dell'occupazione acquisitiva - il Comune era divenuto proprietario del fondo prima del provvedimento che annullava gli atti. Tale impo- stazione era stata confermata anche dal Consiglio di Stato, il quale ha inoltre fissato la data da cui, a seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo è iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizio- ne.

Nella sentenza la Corte afferma come il rispetto del principio di legali- tà sia preminente rispetto all'equilibrio nel bilanciamento tra gli inte- ressi pubblici e quelli di tutela dei diritti fondamentali del cittadino85.

I giudici di Strasburgo evidenziano come l'art. 1 del primo protocollo consenta una limitazione del diritto di proprietà del privato solo sotto la copertura di una legge nazionale86, e non sembra che in Italia ci sia

una legge che autorizzi un'espropriazione nelle condizioni in esame, sollevando dubbi sulla possibilità di far sorgere un diritto a seguito del compimento di un atto illecito.

In questo caso - come anche per Carbonara e Ventura – si mette in evi- denza il parere negativo che ha la Corte nei confronti dell'istituto, do- vuto anche al fatto che la materia sia regolata dalla giurisprudenza del- la Cassazione - ondivaga e altalenante – e non il legislatore in modo chiaro e preciso, ma soprattutto certo e prevedibile. A seguito di questo giudizio della Corte, si sono avute delle sentenze realmente esemplari e punitive nei confronti dello Stato italiano come avevano auspicato i ri- correnti.

Questo lascia fin da subito supporre i rischi cui lo Stato italiano an- drebbe incontro nel caso di una mancata rivisitazione del sistema deli- neato con la fattispecie dell'occupazione acquisitiva.

Del resto la natura punitiva dei risarcimenti accordati è volta soprattut-

85 Tale aspetto viene richiamato anche nel caso Carbonara e Ventura.

86 La Corte nello specifico fa riferimento ad una base legale, concetto in cui fa rien- trare non solo gli atti normativi in senso stretto, ma anche ad es. le circolari am- ministrative (Maestri c. Italia), i principi generali del diritto (Winterwerp c. Olan- da, 1979).

to a prevenire futuri ulteriori interventi lesivi del diritto dominicale. In questo senso vanno interpretati il riconoscimento di un danno morale in favore di una società – la Belvedere Alberghiera – e l'elevato am- montare del risarcimento, il quale - si precisa subito - non può essere preso a parametro per casi futuri.

Per verificare le ragioni addotte dall'Italia che negava la restituzione – si disse che non era possibile restituire per quanto detto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato87, e che il risarcimento era idoneo a ri-

storare il privato per la perdita del suo diritto – fu necessaria una peri- zia. Secondo la Corte dato il comportamento illecito dello Stato, la re-

stitutio in integrum non può essere esclusa ed è compito dello Stato

predisporre un meccanismo per porla in essere. Si precisava però più avanti che nel caso in cui il diritto dello Stato non consentisse tale pos- sibilità, avrebbe dovuto comunque prevedere uno strumento che con- senta l'eliminazione integrale delle conseguenze dannose.

La Corte invita a preferire la restituzione qualora possibile. Nel caso in cui l'ordinamento non la consenta, oppure sia consentita solo in modo parziale, lo Stato deve risarcire il danno tenendo conto sia dei compo- nenti patrimoniali che di quelli non patrimoniali come il “danno mora-

le, risultante da un senso di impotenza e di frustrazione di fronte allo spossessamento illegale dei loro beni”88. Quindi la Corte accettava la

decisione del Governo Italiano consentendo che in mancanza della re- stituzione, la situazione del privato sia restaurata tramite indennizzo. Si continua dicendo che il risarcimento deve tener conto della natura ille- cita del comportamento dell'organo statale, per questo motivo il quan-

tum non può essere uguale o simile al caso di espropriazione legittima

da parte dell'amministrazione. Sotto questo profilo la Corte ha condan- nato l'Italia al risarcimento del valore venale del bene, nonché a quello per il mancato godimento del bene nel periodo che va dallo spossessa- mento fino al momento dell'acquisto del bene in capo all'amministra-

87 Sentenza del 7 febbraio 1996, n.1, in www.studiolegale.leggiditalia.it. 88 Sentenza Carbonara e Ventura contro Italia p. 44, in www.echr.coe.int.

zione pubblica.

La Corte nella sentenza rimarca come la tutela restitutoria non possa venire negata in un caso del genere e debba essere preminente rispetto a quella risarcitoria, quest'ultima entrerà in gioco solo nel caso in cui la prima risulti impossibile. Richiamando la loro giurisprudenza, i giudici di Strasburgo consentono allo Stato di mantenere la disponibilità delle aree, dietro il risarcimento in integrum. Come già sostenuto dalla Corte nella sentenza Papamichalopoulos nel caso in cui si verifichi la perdita di beni in capo ad un privato, con tentativi di recuperarne il possesso non andati a buon fine, si configura un'espropriazione incompatibile con l'art. 1 del primo protocollo; per questo – nel caso sopra citato – si è avuta la condanna del Governo greco alla restituzione del fondo, op- pure in subordine al risarcimento integrale del danno parametrato al valore venale del bene.

La sentenza Belvedere mostra come la Corte intenda le sue decisioni dotate non solo di carattere dichiarativo, ma anche indicative della via che lo Stato deve intraprendere per porre fine alla violazione.