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Con l'aiuto del secondo intervento delle Sezioni Unite, iniziano a deli- nearsi in maniera più definitiva gli elementi costitutivi della figura del- l'occupazione acquisitiva.

Non si può prescindere dalla dichiarazione di pubblica utilità, dalla realizzazione dell'opera, e neppure dall'attività manipolatrice del bene che viene inserito in un nuovo contesto. Tale attività di trasformazione deve avere un vincolo di scopo.

La Cassazione ha più volte affermato41 che presupposto fondamentale

e necessario per la realizzazione di una fattispecie di occupazione ac-

38 CONTI R., L'occupazione acquisitiva, cit. p. 26.

39 Cassazione I Sezione civile del 20 giugno 1990, n. 6209, in www.studiolegale.- leggiditalia.it.

40 Solitamente l'adeguamento è annuale. Per approfondimenti CARINGELLE - DE

MARZO - DE NICTOLIS, L'espropriazione per pubblica utilità commento al t.u.

emanato con d.p.r. 8/6/2001 n. 327, Milano, Giuffrè, 2002 p. 589 e ss. 41 Cass. 7210/'90; Cass. 1867/'91; SS.UU. 4477/'92.

quisitiva è la dichiarazione di pubblica utilità42. Ciò perché la prevalen-

za dell'interesse pubblico deve essere ponderata con una valutazione dell'autorità amministrativa, attraverso atti tipici del procedimento am- ministrativo. Secondo quanto precisato in maniera più dettagliata da Cass. 15710/'0143, la dichiarazione di pubblica utilità costituisce il prin-

cipale collegamento tra l'astratta previsione legislativa e la concreta possibilità di svolgimento dell'attività dell'amministrazione. È indi- spensabile per la creazione del vincolo di indisponibilità, ed ha il pote- re di attribuire alla nuova creazione lo status di bene demaniale o bene indisponibile in ragione della sua corrispondenza agli schemi disegnati dagli artt. 822 o 826 del codice, qualificazione che è giuridicamente ir- reversibile e indisponibile per la pubblica amministrazione. La dichia- razione ha un doppio effetto nei confronti del privato perché è allo stesso tempo una garanzia dei suoi interessi, ma è anche ciò che giusti- fica il suo sacrificio in favore del prevalente interesse collettivo.

Nel caso di mancanza della dichiarazione di pubblica utilità fin dall'ini- zio, o nel caso in cui venga annullata dal giudice amministrativo, oppu- re se diventa inefficace, non può integrarsi un'occupazione acquisitiva, la pubblica amministrazione non acquista la proprietà. Si realizza in questo modo un illecito permanente dell'amministrazione a fronte del quale non sono comunque esperibili i rimedi reali, ma non si verifica neppure il decorso della prescrizione. In questo caso sul finire degli anni '9044 la Cassazione ha stabilito che se il privato agisce per il risar-

cimento del danno, quest'azione equivale ad una rinuncia al suo diritto di proprietà. Sorgerà in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento del danno. In questo caso, la pubblica amministrazione, pur in assenza del- la dichiarazione di pubblica utilità, diveniva proprietaria del bene ba- sandosi sullo svuotamento irreversibile del diritto dominicale, a cui se- gue la richiesta integrale di risarcimento da parte del privato che pro-

42 Questo è il preludio alla distinzione tra occupazione acquisitiva e occupazione usurpativa che vedremo in seguito.

43 Cassazione del 12 dicembre 2001, n. 15710, in www.studiolegale.leggiditalia.it. 44 Cass. 3827/'87, in www.studiolegale.leggiditalia.it.

duce effetti abdicativi45. Questo fenomeno è definito occupazione usur-

pativa e piano piano si va delineando come un istituto distinto rispetto a quella acquisitiva. La fattispecie viene ampliata dalla giurisprudenza successiva, che la ritiene integrata non solo in caso di assenza di di- chiarazione di pubblica utilità, ma anche nel caso di inesistenza giuri- dica della stessa, che si ha quando il provvedimento viene annullato dal giudice amministrativo, oppure quando manca dei suoi requisiti ti- pici essenziali46, ad esempio la mancata indicazione dei termini per il

compimento delle espropriazioni e dei lavori, di cui alla legge n. 2359 del 1865.

Si deve segnalare come il giudice di legittimità abbia rivisto il proprio orientamento ampliando il concetto di opera pubblica, in modo da estendere la fattispecie dell'occupazione acquisitiva. La nozione di opera pubblica si è estesa fino a comprendere ogni intervento di pub- blico potere diretto a modificare stabilmente la realtà materiale, nell'in- teresse della collettività. Per questa strada si è arrivati a riconoscere un effetto traslativo anche ad ipotesi in cui non si verificava una profonda modificazione del fondo. Con questo meccanismo l'istituto si è potuto estendere alle pertinenze dell'opera pubblica, anche se esse siano rima- ste sostanzialmente immodificate47. Secondo il Consiglio di Stato, che

ha aderito a questa impostazione, l'irreversibile trasformazione è inte- grata anche “con il solo mutamento funzionale da dimora privata a

sede di uffici pubblici e di museo civico”.

Ad ampliare ulteriormente la portata dell'istituto, la Cassazione ha pre- cisato che la modificazione del fondo che comporta l'irreversibile tra-

45 Per saperne di più CONTI R., L'occupazione acquisitiva, cit. p. 107 e ss.; Cass.

1814/2000.

46 Cass. 15710/2001, cit.

47 Per esempio Cass. 3 maggio 2000 n. 5513 in cui l'amministrazione ha occupato il fondo per ragioni archeologiche, con l'intento di espropriare in un secondo mo- mento per la conservazione dei reperti rinvenuti. Successivamente però non è sta- to emesso alcun decreto di esproprio, ma secondo la Suprema Corte, l'ammini- strazione acquista la proprietà del fondo facendo leva sulla prevalenza dell'inte- resse collettivo su quello privato, dovuta alla nascita di esigenze di conservazio- ne, valorizzazione e tutela dei reperti archeologici rinvenuti.

sformazione, non è un presupposto processuale. In questo modo, è pos- sibile per il privato esercitare il diritto di azione, e la tutela del risarci- mento gli sarà riconosciuta nel caso in cui tale modificazione sia stata posta in essere prima del momento della decisione del giudice.