In questa difformità di orientamenti giurisprudenziali intervengono a fare chiarezza le Sezioni Unite della Cassazione. Il contrasto viene ri- solto con la sentenza n. 1464 del 198329 operando una valutazione eco-
nomico-sociale correlata allo sviluppo della società.
Secondo le SS.UU. la vicenda dell'occupazione acquisitiva non era in- quadrata dal legislatore. Non avendo una normativa in materia, la di- sciplina da applicare al caso concreto doveva rinvenirsi nei principi ge- nerali che guidano l'ordinamento giuridico, si parlò di “un'interpreta-
zione dell'ordinamento alla luce della Costituzione”30.
I punti fermi da cui la Suprema Corte decise di partire erano l'impossi- bilità del configurarsi di due diritti di proprietà: l'uno riguardante il suolo ed appartenente al privato, e l'altro riguardante l'opera apparte- nente al soggetto pubblico; e la scelta di far acquisire la proprietà del tutto (suolo ed opera) al soggetto portatore dell'interesse preminente secondo una valutazione economico-sociale. In questo caso tale sog- getto era la pubblica amministrazione.
I postulati che possiamo trarre dall'opera della Suprema Corte sono i seguenti:
– la radicale trasformazione del suolo, accompagnata dall'irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica integra un illecito istantaneo che comporta l'estinzione della proprietà in capo al soggetto
29 Cassazione Sezioni Unite 16 febbraio 1983, n. 1464, in www.studiolegale.leggi- ditalia,it.
30 FRANCO BILE, Interpretare e giudicare: tecnica e valori in tre vicende esemplari,
privato e l'acquisto da parte della pubblica amministrazione. Secondo le Sezioni Unite è irreversibile non tanto la trasformazione materiale del fondo, quanto la perdita dei rimedi reipersecutori, che pone in esse- re una trasformazione giuridica che è perpetua31.
– Tale comportamento ha come conseguenza la nascita in capo alla pubblica amministrazione dell'obbligo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.. Il risarcimento deve essere quantificato in misura non infe- riore al valore venale del bene al momento dell'irreversibile destinazio- ne dell'opera, tenendo conto della rivalutazione monetaria necessaria per compensare la perdita del potere di acquisto della moneta32.
– In considerazione della natura istantanea dell'illecito, il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno è di cinque anni come per le altre ipotesi di risarcimento da fatto illecito.
– Dato che la pubblica amministrazione diviene proprietaria del bene, il privato non può agire con l'azione di rivendicazione, ed inoltre l'e- ventuale provvedimento di espropriazione che costituiva in passato ti- tolo di acquisto della proprietà è inutile perché non idoneo a produrre alcun effetto.
La Suprema Corte in questo modo interviene nel contrasto tra espro- priante ed espropriato, risolvendo il conflitto a favore del secondo. L'intento della Corte era proprio quello di accordare una maggiore tu- tela al privato perché l'alternativa era rappresentata dall'intervento del decreto di esproprio con cui l'amministrazione acquistava la proprietà del suolo e dell'opera realizzata.
Poiché l'opera pubblica è più importante del suolo, la pubblica ammi- nistrazione acquista la proprietà sin dal momento della irreversibile tra- sformazione e destinazione pubblica del bene.
In realtà la Corte si rende conto della forzatura e anticipando le possi- bili critiche, giustifica la sua scelta evidenziando come l'acquisto della
31 GAMBARO A., Occupazione acquisitiva, cit.
32 Quest'ultima parte non era espressamente prevista dalla sentenza delle Sezioni Unite. Sul punto si tornerà in seguito.
proprietà conseguente ad un atto illecito non sia una previsione inedita all'interno dell'ordinamento. A tale scopo vengono richiamate alcune disposizioni del codice civile, in particolare gli articoli 935,1 e 937,3 che disciplinano le opere fatte con materiali altrui dal proprietario del fondo o da un terzo, e prevedono l'acquisto dell'intera proprietà da par- te del titolare della cosa principale. L'art. 938 c.c. invece disciplina l'i- stituto dell'accessione invertita, con cui il proprietario di un fondo che in buona fede realizza la sua costruzione occupando una parte del fon- do attiguo diventa proprietario dell'opera e della porzione di suolo oc- cupata a seguito del pagamento del valore della superficie ed eventuale risarcimento dei danni. Ancora viene citato l'art. 940 c.c. riguardante la specificazione. In tutti questi casi alla trasformazione della realtà mate- riale deve corrispondere la relativa modificazione di quella giuridica, e l'ordinamento sceglie di far prevalere l'autore della trasformazione, o il proprietario della cosa principale, che pur commettendo illecito acqui- stano la proprietà del tutto.
4.1 La funzione sociale come base per la creazione dell'istituto
Il criterio che le Sezioni Unite della Cassazione pongono a fondamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva è quello della funzione socia- le.
Il ragionamento della Suprema Corte parte dalla stretta correlazione esistente tra la funzione sociale e l'articolo 2 della Costituzione che pone in capo ai cittadini doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Per questo al privato può essere imposto il sacrificio del suo diritto in funzione del conseguimento del prevalente interesse pubbli- co, rappresentato dalla realizzazione dell'opera e dalla conseguente possibilità della collettività di fruirne.
prevista dalla Costituzione italiana – non viene menzionata né in ambi- to comunitario, né in ambito sovranazionale. Per la verità la giurispru- denza della Corte di Lussemburgo – sulla base dell'articolo 295 TCE - aveva inserito tra i principi non scritti del diritto europeo anche la tute- la del diritto di proprietà, facendo ampi riferimenti al criterio della fun- zione sociale. La Carta di Nizza però non ha colto tali richiami e pre- vede una definizione di proprietà più vicina a quella Contenuta nella Cedu, che non alla Costituzione Italiana. Si potrebbe dire che ad un in- dividualismo – liberismo, alla base della normativa europea e sovrana- zionale, si contrappone il personalismo – solidarismo cui la nostra Co- stituzione si ispira33.
Questo breve richiamo a questioni che sono state affrontate nel capito- lo precedente è funzionale a ribadire ancora una volta – ma si deve aver ben presente – che le nozioni del diritto di proprietà di ciascuno dei tre livelli di tutela sono tra loro differenti, e proprio ciò è alla base delle numerose problematiche che si riscontrano attorno al diritto di proprietà.