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focus sui rischi per la salute e la sicurezza

3. MACChIne AGRICOle e fOReSTAlI 1 Il nuovo approccio e la Direttiva macchine

3.2 Gli interventi di prevenzione dell’Inail sulle norme armonizzate per le macchine agricole e forestali

3.2.8 en 690 macchine agricole spandiletame

Le macchine spandiletame sono state oggetto di approfondite indagini finalizzate a individuare eventuali problematiche di sicurezza connesse al loro uso ovvero even-tuali carenze e/o mancanze della norma armonizzata di riferimento. Tali indagini fanno seguito ad alcuni gravi infortuni determinati da contatto non intenzionale con gli organi di spandimento.

La norma riferimento è la EN 690 Macchine agricole Spandiletame -Sicurezza che specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzio-ne di tutti i tipi di spandiletame, incluse le macchicostruzio-ne semoventi, se lo spandimento è effettuato posteriormente o lateralmente. I dispositivi di spandimento, in relazio-ne al rischio di contatto accidentale, non sono stati oggetto di trattaziorelazio-ne relazio-nella rela-tiva norma armonizzata EN 690. Nell’ambito della suddetta norma l’unico riferi-mento tecnico per la protezione degli organi di spandiriferi-mento contro il contatto acci-dentale è riportato al paragrafo 3.1 Generalità, laddove è richiamato che, se non espressamente indicato nella norma, la macchina deve ottemperare ai requisiti dei prospetti 1, 3, 4 e 6 della EN 294:1992.

Si evidenzia, inoltre, che tale norma, pur includendo nel suo campo di applicazio-ne le macchiapplicazio-ne a spandimento laterale, non fornisce requisiti di sicurezza che pos-sano essere ricondotti alla specifiche costruttive che caratterizzano tale tipologia di macchine.

Stante quanto sopra, l’Inail ha chiesto e ottenuto la revisione della norma al fine di adeguarla all’attuale stato delle conoscenze tecnologiche nel suo complesso e in par-ticolare per quanto attiene alla protezione degli organi di spandimento siano essi laterali o posteriori e per garantire l’esaustiva trattazione di tutte le macchine

inclu-se nel suo campo di applicazione. Il Working Group incaricato della modifica della norma sta lavorando sulla base di un contributo tecnico preparato dall’Inail che pre-vede, tra gli altri, la necessità di installazione di un sistema automatico di interru-zione del moto degli organi di spandimento.

Agricoltura: salute e sicurezza sul lavoro a 100 anni dall’introduzione della tutela assicurativa

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1. InTRODuzIOne

I lavori su alberi possono esporre gli addetti a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza. In particolare, ci si riferisce al rischio di caduta dall’alto che pur-troppo determina ogni anno un significativo numero di infortuni con conseguenze spesso mortali.

Il fenomeno in tutta la sua gravità è emerso dallo studio svolto dall’Osservatorio sugli infortuni mortali e gravi nel settore agricolo e forestale, curato dal settore ricerca dell’Inail che, nello svolgimento delle relative attività, utili a rilevare ed elaborare le informazioni riguardanti gli infortuni occorsi a tutti i lavoratori del settore d’interes-se - ivi compresi quelli per i quali non ricorre la tutela assicurativa dell’Inail - si avva-le delavva-le segnalazioni degli organi di sorveglianza territoriaavva-le (Ausl), nonché della con-sultazione dei principali mezzi di informazione (quotidiani ed agenzie di stampa).

Pertanto, i dati dell’osservatorio, pur non essendo esaustivi del fenomeno infortu-nistico in agricoltura - in quanto la modalità di rilevazione dei dati non discende da denunce a carattere obbligatorio - possono fornire una panoramica generale degli infortuni occorsi anche fuori dall’attività lavorativa principale.

In particolare, i dati estratti relativi ai lavori su alberi hanno mostrato come, nel corso del 2015, siano stati registrati 38 eventi infortunistici determinati da cadute da alberi, dei quali 11 hanno avuto conseguenze letali.

È evidente che molti di questi infortuni sono avvenuti a carico di soggetti non esper-ti e mentre svolgevano operazioni di raccolta di frutesper-ti o potatura di alberi in palese non ottemperanza alle disposizioni previste nel capo II del titolo IV del d.lgs. 81/08.

Nasce pertanto l’esigenza di condurre approfondite analisi del fenomeno per defi-nire compiutamente il complesso degli elementi che concorrono a una corretta gestione dei rischi, tenendo ben presente la netta distinzione fra l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile e le vere situazioni di rischio che si generano nelle lavo-razioni in quota su alberi. Esistono infatti alcune problematiche che risultano diffi-cilmente risolvibili se la gestione del rischio prescinde dalle condizioni operative di svolgimento del lavoro. È necessario considerare attentamente i vincoli tipici delle lavorazioni sugli alberi che intervengono alterando in maniera determinante le

con-le ISTRuzIOnI Dell’InAIl PeR l’eSeCuzIOne In SICuRezzA DI lAVORI Su AlbeRI COn funI

V. lAuRenDI*, f. nAPPI**

* Inail - Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.

** Inail - Direzione generale - Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione.

dizioni di lavoro e generando situazioni di rischio per la sicurezza e la salute degli operatori non sempre uniformabili e riconducibili a quelle, ad esempio, dei lavori in quota nel settore delle costruzioni. L’analisi dettagliata delle variabili operative tipiche dei lavori su alberi è un elemento imprescindibile ai fini della corretta gestio-ne del rischio, dell’identificaziogestio-ne e dell’uso dei dispositivi di sicurezza e di prote-zione necessari, nonché della messa a punto di procedure comportamentali.

Data la problematica, un gruppo di lavoro ad hoc istituito presso l’Inail ha elabora-to le specifiche istruzioni con l’intenelabora-to di illustrare le misure di sicurezza per lo svol-gimento di lavori su alberi nel caso di accesso e posizionamento mediante funi e di fornire informazioni per la scelta orientata dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro.

Al gruppo di lavoro hanno partecipato, oltre al suddetto Istituto, il Ministero del lavo-ro e delle politiche sociali, il Ministelavo-ro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Coordinamento tecnico delle Regioni, i rappresentanti delle principali associazioni datoriali e sindacali di settore, esperti del mondo accademico e degli enti formatori.

Le istruzioni, la cui applicazione assume carattere volontario, sono state formal-mente riconosciute dal Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con la Circolare n. 23 del 22 luglio 2016.

Per ultimo occorre richiamare l’attenzione sulla circostanza che dette istruzioni non si sostituiscono a quanto disposto nel già richiamato capo II del titolo IV del d.lgs.

81/08, rappresentando un utile atto di indirizzo per i soggetti obbligati.