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Ergastolo ostativo e ordinamento penitenziario: una proposta de iure

5. Il c.d. ergastolo ostativo: disciplina

5.7. Ergastolo ostativo e ordinamento penitenziario: una proposta de iure

Per completare il quadro di riferimento dei rapporti tra pena dell’ergastolo e la disciplina dell’ordinamento penitenziario si dà conto della recentissima proposta avanzata dal Governo.

Il 23 dicembre 2014 il Governo ha presentato alla Camera dei Deputati un articolato pacchetto di riforme138 riguardanti il codice penale, il codice di procedura penale e la legge sull’ordinamento penitenziario139.

137 Tuttavia alcune proposte avanzate dalla Commissione, sono state trasfuse, anche se modificate, nella legge delega 67/2014.

138

Cfr. L. MATARRESE – S. ZIRULIA, Il governo presenta alla Camera un articolato pacchetto di riforme del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario.

139 d.d.l. n. 2798/2014 recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto al fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena».

La proposta è frutto del lavoro svolto dalla Commissione ministeriale di studio sulle possibili riforme del codice di procedura penale140 e dai gruppi ministeriali per lo studio di una proposta di revisione del sistema penale in materia di prescrizione del reato e depenalizzazione141.

Ai fini del nostro lavoro la parte interessante del testo riguarda la riforma dell’ordinamento penitenziario. L’art. 24 del d.d.l. prevede infatti una delega al Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, secondo i criteri indicati dall’art. 26.

L’art. 26 lett. c) prevede testualmente “l’eliminazione di automatismi e di

preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo”.

L’articolo in esame sembrerebbe far riferimento all’ergastolo ostativo. Dunque il maggior indiziato per una probabile futura riforma rimane l’art. 4-bis ord. penit. e di riflesso l’art. 58-ter ord. penit., uniche norme che hanno una funzione significativa in merito alla preclusione dei benefici penitenziari per i condannati all’ergastolo.

Ragionevolmente ed auspicabilmente, ci si può aspettare che un’eventuale modifica dell’art. 4-bis ord. penit. sarà apportata nella direzione già percorsa dalla proposta della Commissione Palazzo.

140 Presieduta dal Dott. Giovanni Canzio, Presidente della Corte d’Appello di Milano.

CAPITOLO IV

ERGASTOLO SENZA LIBERAZIONE CONDIZIONALE: LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU

SOMMARIO: 1. L’ergastolo senza liberazione condizionale: una questione sovranazionale. – 2. La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. – 2.1. Rango e vincolatività della CEDU in Italia. – 3. La giurisprudenza della Corte Edu in materia di ergastolo senza liberazione condizionale. – 3.1. Il leading case: la sentenza

Kafkaris c. Cipro. – 3.2. La sentenza Vinter e altri c. Regno Unito: un primo passo

verso una diversa sensibilità. – 3.3 Vinter e altri c. Regno Unito: il revirement della Grande Camera. – 3.3.1. Il diritto alla speranza: la concurring opinion del giudice Power-Forde. – 3.4. La conferma del nuovo orientamento nella sentenza Öcalan c.

Turchia. – 4. L’applicazione di questi principi alle procedure di estradizione. – 4.1. Estradizione e pena dell’ergastolo senza liberazione condizionale: la sentenza

Harkins e Edwards c. Regno Unito. – 4.2. Un nuovo atteggiamento in materia di

estradizione dopo la sentenza Vinter della Grande Camera. La sentenza Trabelsi c.

Belgio.

1. L’ergastolo senza liberazione condizionale: una questione sovranazionale.

Nel capitolo precedente abbiamo analizzato il fenomeno del c.d. ergastolo

ostativo nell’ordinamento italiano che riguarda il divieto di concessione dei benefici

penitenziari e, in particolare, della liberazione condizionale nei confronti dei condannati all’ergastolo per i delitti di cui all’art. 4-bis ord. penit. che non collaborino con la giustizia.

Benché in ambito sovranazionale non esista una disciplina del tutto sovrapponibile a quella del nostro “ergastolo ostativo”, trattandosi evidentemente di una disciplina che risponde ad una specificità italiana, deve tuttavia osservarsi che

esiste comunque una problematica analoga, in relazione a casi di ergastolo per detenuti in vario modo considerati ‘pericolosi’, ai quali sia vietato l’accesso a misure simili alla liberazione condizionale e che siano pertanto sottoposti ad una detenzione realmente perpetua1. Per questa ragione è nostro interesse volgere lo sguardo alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, indagando sulle presunte violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ha fornito importanti indicazioni in merito alla previsione di meccanismi che consentano de

jure o de facto la liberazione anticipata del condannato23 (per liberazione anticipata, in questo contesto, non si vuole far riferimento all’istituto di cui all’art. 54 ord. penit. ma solamente a meccanismi di rilascio anticipato).

In particolare l’attenzione della Corte Edu si è concentrata sulla violazione dell’art. 3 CEDU, che prevede il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti. L’attenzione della Corte si è sviluppata verso due direttrici: in primo luogo sulla violazione dell’art. 3 CEDU nel caso in cui la condanna all’ergastolo non sia accompagnata dalla possibilità della liberazione anticipata o condizionale4; in secondo luogo sulla legittimità convenzionale dell’estradizione5 di soggetti che nello

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1 R.CASIRAGHI –S.ZIRULIA,Monitoraggio Corte Edu marzo 2014, b) art. 3 CEDU.

2

Cfr. C. PARODI, Ergastolo senza liberazione anticipata, estradizione e art. 3 CEDU, in www.penalecontemporaneo.it , novembre 2014.

3 In merito si è parlato “diritto alla speranza”: cfr. A.BALSAMO -L.TRIZZINO,La Corte Europea, l’ergastolo e il “diritto alla speranza”, in Cass. pen., n. 12/2013, p. 4672 ss.

4 A.SCARCELLA,“Fine pena mai”: viola la CEDU, in Cass. pen., n. 12/2013, p. 4662.

Stato richiedente potrebbero essere sottoposti a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU con particolare riferimento all’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata6

Le conclusioni cui arriva la Corte Edu, dopo un percorso durato anni e tuttora in evoluzione, sono fondamentali per accertare la compatibilità dell’ergastolo ostativo in Italia con le prescrizioni convenzionali che impongono l’umanità della pena e del trattamento penitenziario.

Alla luce dell’esame della giurisprudenza della Corte Edu in materia, il nostro obiettivo sarà quello di verificare se l’inesistenza di un meccanismo di revisione della situazione penitenziaria dell’ergastolano non collaborante condannato per un reato di prima fascia si pone in contrasto con la CEDU così come interpretata dalla vincolante giurisprudenza della Corte Edu.