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Prima di addentrarci nella complessa giurisprudenza della Corte Edu, è doveroso fare qualche breve cenno preliminare alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (d’ora in poi CEDU). La CEDU è un trattato internazionale stipulato all’interno del Consiglio d’Europa, organizzazione internazionale che ha come primarie finalità la promozione della democrazia e dei diritti umani.

La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 da 12 Stati7 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953. Ad essa si aggiungono 14 protocolli che ne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 Cfr. F.VIGANO’,Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo, in www.penalecontemporaneo.it.

7I primi stati firmatari sono: Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia.

hanno modificato e ampliato il contenuto. Attualmente, gli stati firmatari sono 47 di cui 28 membri dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda in particolare l’Italia, la l. 848/1955 ha ratificato la Convenzione8.

La Convenzione vincola gli Stati contraenti in virtù dell’art. 1, che prescrive l’obbligo degli stessi di rispettare i diritti dell’uomo9.

La CEDU offre non solo agli Stati, ma anche ai singoli individui, la possibilità, una volta esperite tutte le vie di ricorso interno, di presentare istanza alla Corte Edu, organo giurisdizionale che accerta la violazione di uno o più diritti sanciti dalla Convenzione e ne ordina la rimozione direttamente agli Stati firmatari10.

2.1. Rango e vincolatività della CEDU in Italia.

Il rango delle norme della CEDU nell’ordinamento italiana ha rappresentato per lungo tempo l’aspetto più controverso concernente il valore della stessa Convenzione in Italia.

Il problema è stato risolto dalle sentenze 348 e 349 del 2007 (più note come

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8L. 848/1955.

9 Gli stati che aderiscono alla CEDU sono: Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia, Germania, Austria, Cipro, Svizzera, Malta, Portogallo, Spagna, Lichtenstein, San Marino, Finlandia, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Slovenia, Lituania, Estonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Andorra, Lettonia, Albania, Moldavia, Macedonia, Ucraina, Russia, Croazia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Serbia, Monaco, Montenegro.

10 Si rinvia a S.BARTOLE –P.DE SENA –V.ZAGREBELSKY,Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Assago, 2012.

sentenze gemelle)11 le quali hanno stabilito che una legge ordinaria incompatibile con una norma CEDU viola l’art. 117 co. 1 Cost. ed è dunque incostituzionale.

L’art. 117 co. 1 Cost., infatti, così come novellato dalla legge costituzionale 3/2001, dispone che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni

nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

La Corte costituzionale, con le sentenze 348 e 349 del 2007 ha in sostanza affermato che l’art. 117 co. 1 Cost., pur non conferendo alle disposizioni della Convenzione un rango costituzionale, impone al legislatore ordinario il limite del rispetto degli obblighi internazionali convenzionali.

L’art. 117 Cost. è un esempio di rinvio mobile ad una fonte12, in quanto operato dalle norme CEDU che fungono da norme interposte. Esse, nella gerarchia delle fonti, si trovano tra la legge ordinaria e la Costituzione in quanto dotate di una maggiore forza di resistenza rispetto alle leggi ordinarie ma comunque gerarchicamente inferiori alle norme costituzionali.

Il dibattito sul rango della CEDU è tornato di attualità successivamente alla ratifica del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato con la l. 130/2008 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Il Trattato in questione ha modificato il Trattato

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11 Per un’analisi approfondita cfr. I. CARLOTTO,I giudici comuni e gli obblighi internazionali dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007: un’analisi sul seguito giurisprudenziale, in Politica del diritto, 2010, p. 41 ss. e in www.associazionedeicostituzionalisti.it ; F. DONATI,La CEDU nel sistema italiano delle fonti del diritto alla luce delle sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007, in Osservatorio sulle fonti.

12 S.NOVELLI,Fonti nel diritto nazionale ed europeo a confronto nel dialogo tra le corti supreme, in Diritto e giurisprudenza, n. 2/2012, p. 100.

sull’Unione Europea (TUE) e istituito il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). L’aspetto rilevante in questa sede è proprio la modifica dell’art. 6 del TUE. Infatti l’art. 6 dispone che: “L’Unione aderisce alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei Trattati” e che “I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione Europea in quanto principi generali”.

A seguito di tale modifica, ci si è posti il problema se la Convenzione sia stata in questo modo “comunitarizzata” assumendo lo stesso valore giuridico dei trattati, o se la CEDU continuerebbe a conservare la natura di norma interposta subcostituzionale13

Dalla prima ipotesi deriva la necessità di garantire il primato della CEDU sulle norme del diritto interno, alla stregua di ciò che avviene per il diritto dell’Unione Europea, attraverso il meccanismo della disapplicazione delle norme interne configgenti con le norme CEDU.

L’altra ipotesi contemplata è quella secondo cui il rango delle norme CEDU nell’ordinamento interno sarebbe rimasto il medesimo poiché, a differenza della Carta di Nizza alla quale è stato espressamente attribuito “lo stesso valore giuridico dei trattati”, la medesima disposizione non è stata prevista per la CEDU, essendo stata prevista invece solo una mera “adesione”.

Quest’ultima opinione è stata confermata dalla Corte costituzionale, con la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sentenza 230/2012, nella quale la Consulta ha confermato che la CEDU è una fonte subcostituzionale, ma sovraordinata rispetto alla legge costituzionale14.

Concludendo il discorso sui rapporti tra CEDU e diritto interno, è da sottolineare come la Corte costituzionale, nella sentenza 348/2007, affermi l’esigenza assoluta e inderogabile che le norme che integrano il parametro di costituzionalità siano esse stesse conformi alla Costituzione “per evitare il paradosso che una norma legislativa venga dichiarata incostituzionale in base ad un’altra norma subcostituzionale, a sua volta in contrasto con la Costituzione”15.

Ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte e norme legislative interne, occorre verificare congiuntamente la conformità a Costituzione di entrambe e precisamente la compatibilità della norma interposta con la Costituzione e la legittimità della norma censurata rispetto alla norma interposta. Nell’ipotesi in cui la norma interposta risulti in contrasto con la Costituzione, la Corte costituzionale ha il “dovere di dichiarare l’inidoneità della stessa ad integrare il parametro, provvedendo, nei modi rituali, ad espungerla dall’ordinamento giuridico italiano”16. La Corte costituzionale afferma che la norma interposta vada espunta dall’ordinamento, senza tuttavia indicare le modalità di raggiungimento del risultato. L’operazione suddetta dovrebbe consistere nella dichiarazione di incostituzionalità della legge italiana di esecuzione della CEDU, nella misura in cui

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14 Corte cost. 12 ottobre 2012, n. 230. Per un commento si veda A.RUGGERI,Penelope alla Consulta: tesse e sfila la tela dei suoi rapporti con la Corte Edu, con significativi richiami a tratti identificativi della struttura dell’ordine interno e distintivi rispetto alla struttura dell’ordine convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 230 del 2012, in Consulta online, sez. Studi e commenti, 2012, consultabile sul sito www.giurcost.org.

15 Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348.

determina l’ingresso della disposizione in questione nel nostro ordinamento17.

3. La giurisprudenza della Corte Edu in materia di ergastolo senza liberazione