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2. Il regime attuale della pena dell’ergastolo

2.2. Contenuto

2.2.2. L’isolamento nell’ergastolo

Il codice penale italiano prevede due tipi di isolamento: quello notturno e quello diurno.

L’isolamento notturno è previsto per l’ergastolo dal primo comma dell’art. 22 c.p., ed è da ritenersi abrogato perché incompatibile con il disposto dell’art. 6 co. 2 ord. penit. che contempla per i detenuti la sola possibilità di pernottare in locali che «consistono in camere dotate di uno o più posti»54. La Corte di Cassazione ha poi precisato che le prescrizioni di fonte internazionale sull’alloggiamento notturno dei detenuti in camere individuali non hanno natura cogente55. L’isolamento notturno non rappresenta una sanzione, a differenza di quello diurno, ma solamente un inasprimento sanzionatorio56, e non può considerarsi un diritto soggettivo

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G.MARINUCCI –E.DOLCINI,Manuale di diritto penale, op. cit., p. 633.

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Cass. pen, Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 9001.

54 L.BROLI –F.KING, Art. 22 c.p., op. cit., p. 312.

55 Cass. pen., Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 20142; Cass. pen., Sez. I, 1 dicembre 2009, n. 5005.

56 S.RIONDATO,Art. 22 c.p., in A. CRESPI –F.STELLA –G.ZUCCALA’ (a cura di), Commentario breve al codice penale, Padova, 2013, p. 141.

individualmente azionabile57. La Suprema Corte inquadra l’isolamento notturno come una modalità di esecuzione della pena caratterizzata da una maggiore afflittività58, anche se va ribadito che è più da considerarsi un privilegio ai detenuti che lo richiedano, soprattutto nell’odierna situazione di sovraffollamento carcerario.

L’isolamento diurno è menzionato dall’art. 72 c.p. Il primo comma si riferisce al caso di concorso di reati che importano la pena dell’ergastolo stabilendo che il colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo è punito con detta pena e con l’isolamento diurno per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni.

Il secondo comma dell’articolo in esame, fa riferimento al caso di concorso di un delitto che importa la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni. In quest’ultimo caso, si applica la pena dell’ergastolo con isolamento diurno da due a diciotto mesi.

Controversa è la natura dell’isolamento diurno. Si discute se sia una semplice modalità di esecuzione della pena59 o una vera e propria sanzione penale per i delitti concorrenti con quelli punti con l’ergastolo60.

La Corte di Cassazione è intervenuta sul punto mettendo fine al dibattito !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

57 Ibidem.

58 Si veda Cass. pen., sez. I, 25.2.2011 n. 22072. La Corte ribadisce che l’isolamento notturno rappresenta un inasprimento sanzionatorio e non una vera e propria sanzione, e che di conseguenza il condannato detenuto non è titolare di alcun interesse, giuridicamente rilevante, a proporre istanza per l’inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante ricorso per cassazione, della mancata attuazione dell’isolamento notturno.

59 Cfr. G.ALTAVISTA,L’isolamento diurno e la sua applicazione nel codice penale e nel regolamento penitenziario, in Rassegna di studi penitenziari, in Rass. stud. pen. 1952, p. 89.

dottrinale sviluppatosi attorno all’istituto. Secondo la Suprema Corte l’isolamento diurno ha natura di sanzione penale poiché attiene alla genesi del rapporto esecutivo61. La conseguenza è che l’isolamento diurno potrebbe essere disposto solo dal giudice di cognizione o dal giudice dell’esecuzione, e mai dal p.m.62

Nell'enunciare tale principio, la Suprema Corte ha anche affermato che la mancata previsione legislativa di un termine per l'esecuzione dell'isolamento diurno non contrasta con l'art. 27 co. 3 Cost.63, poiché il carattere afflittivo della misura è compatibile con la funzione rieducativa della pena, dal momento che, in costanza di isolamento, si ha solo attenuazione, ma non soppressione del trattamento penitenziario.

L’art. 72 c.p., ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale in relazione all’art. 27 co. 3 Cost, poiché l’isolamento diurno, per natura e modalità di esecuzione, potrebbe risultare in contrasto con il divieto di «trattamenti contrari al

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Cass. pen, Sez. I, 21 marzo 2000, n. 2116. “L’isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile. Ne consegue che detta sanzione deve trovare immediata esecuzione non appena la sentenza di condanna diviene irrevocabile, al pari della pena dell'ergastolo con questa inflitta, anche se il ritardo nell'esecuzione potrebbe giovare al condannato, per la possibilità che l'isolamento non sia eseguito, se la reclusione concorrente con l'ergastolo si estingue”. In modo conforme, Cass. Pen., Sez. I, 27 marzo 2009, n. 13599.

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B. RIVA, Art. 72 c.p., in E. DOLCINI – G.MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, Milanofiori, Assago, 2011, p. 1274.

63 Nel caso di specie, il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 c.p. per contrasto con l'art. 27 Cost., nella parte in cui non prevede alcun limite temporale per l'esecuzione dell'isolamento diurno, in quanto compromette il percorso trattamentale passato e futuro, frustrando la finalità rieducativa della pena.

senso di umanità»64.

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità65, in quanto ha rilevato che con la l’art. 2, l. 1634/1962 è stata ridotta l’afflittività dell’isolamento, in quanto l’ergastolano, anche se condannato, partecipa all’attività lavorativa. La Corte, prosegue ribadendo che, le leggi penali “vanno ispirandosi sempre più ai criteri di umanità riaffermati dalla nostra Costituzione”, per il tramite di disposizioni come l’eliminazione del limite dei tre anni per l'ammissibilità dell'ergastolano al lavoro all'aperto e possibilità della liberazione condizionale anche per il condannato all'ergastolo.

Non manca chi ha avanzato perplessità sulla compatibilità dell’isolamento diurno con le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)66, che sono direttamente vincolanti per il nostro ordinamento e aventi rango costituzionale per il tramite dell’art. 117 Cost67. !

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (C.P.T.) ha espresso serie riserve sulla compatibilità con l’art. 3

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64 A.MINO, Art. 72 c.p., in M.RONCO – R.BARTOLOMEO (a cura di), Codice penale commentato, Torino, 2012, p. 616.

65 Corte cost., 22 dicembre 1964, n. 115.

66 Ci si riferisce in particolare alle posizioni del C.P.T. nel Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants del 21 novembre 2004.

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F.VIGANO’,Diritto penale sostanziale e Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc. I, 2007, p. 42. “l’avvenuta costituzionalizzazione delle norme CEDU potrebbe essere ora desunta dall’art. 117 co. 1 Cost., che nel testo risultante dalla riforma del 2001 dispone che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”

CEDU68 della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo da sei mesi a tre anni di cui all'art. 72 co.1 c.p., sottolineando che tale trattamento contrasta con il “principe généralement accepté que l'auteur d'une infraction est envoyé en prison à

titre de punition, et non pour y être puni”69.

Da ultimo, si evidenzia che nei casi di concorso di reati e di reato continuato, la pena dell’ergastolo con isolamento diurno pronunciata in sede di giudizio abbreviato, è sostituita con la pena dell’ergastolo senza isolamento diurno, ai sensi dell’art. 442 c.p.p.