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Le modalità esecutive nella disciplina dell’ordinamento

2. Il regime attuale della pena dell’ergastolo

2.2. Contenuto

2.2.3. Le modalità esecutive nella disciplina dell’ordinamento

Completano e arricchiscono il quadro normativo riguardante l’ergastolo, le norme contenute nella l. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario riguardanti le modalità esecutive.

Il lavoro, storicamente, è una delle caratteristiche peculiari dell’ergastolo (cfr.

supra, par. 1.1). L’art. 22 c.p. ne sottolinea l’obbligatorietà, come per la pena della

reclusione (art. 23 c.p.) e dell’arresto (art. 25 c.p.) e l’art. 20 co. 3 ord. penit. ribadisce tale obbligo per tutti i condannati a pena detentiva. L’art. 20 co. 2 ord. penit. esclude che il lavoro penitenziario abbia carattere di afflittività70. I condannati all’ergastolo, trascorsi dieci anni di detenzione, possono essere assegnati al lavoro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

68 Art. 3 Cedu: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

69 F.VIGANO’,op. cit., p. 42.

70 Conformemente alle c.d. Regole minime per il trattamento dei detenuti contenute nella Risoluzione O.N.U. 30 agosto 1955 e alle c.d. Regole minime del Consiglio d’Europa per il trattamento dei detenuti contenute nella Risoluzione del Consiglio Europeo 19 gennaio 1973.

all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva del trattamento rieducativo71.

La l. 663/1986 ha introdotto modifiche relative ai presupposti di ammissibilità della liberazione condizionale di cui si rimanda (cfr. supra, par. 2.2.1), alla semilibertà, ai permessi premio e alle riduzioni di pena nei confronti del condannato all’ergastolo.

La semilibertà72(art. 48 ord. penit.), è una delle misura alternative alla detenzione, e consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o altre attività utili al reinserimento sociale73. Il condannato all’ergastolo può accedere al regime di semilibertà solo dopo aver espiato almeno venti anni di pena74 (art. 50 co. 5 ord. penit.), ipotesi inizialmente esclusa per l’impossibilità a determinare la

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71 Cfr. art. 15 co. 2 ord. penit.

72 Art. 48 ord. penit.

73

L’ammissione al regime di semilibertà è subordinata al raggiungimento di progressi compiuti nel corso del trattamento, compatibilmente con la presenza delle condizioni per un graduale reinserimento nella società del condannato (cfr. art. 48 co. 4 ord. penit.).

74 Nella sentenza 18 novembre 1993, n. 403, la Corte costituzionale ha affrontato una dubbio interpretativo di spiccato interesse riguardante l’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 50 ord. penit. nella parte in cui, per i condannati all’ergastolo, subordinava l’ammissione alla semilibertà una volta trascorsi venti anni di detenzione anche nel caso in cui questi avessero riportato ulteriori condanne per reati commessi nel corso dell’esecuzione. Secondo il giudice a quo l’art. 3 Cost. veniva violato sotto due profili: si aveva un trattamento identico tra i soggetti che avevano tenuto un comportamento diverso durante l’esecuzione della pena. La Corte pur riconoscendo l’ingiustificata identità di trattamento ritiene non ammissibile il quesito, sostiene che per essere la disposizione censurata occorreva un riassetto della normativa di diritto sostanziale che apprestasse un opportuno coordinamento con la disciplina del cumulo delle pene temporanee. Così per la Corte, l’intervento richiesto eccedeva i suoi poteri.

“metà” di una pena perpetua75.

Per quanto riguarda i permessi premio (art. 30-ter), possono essere concessi dal magistrato di sorveglianza al condannato all’ergastolo, dopo aver scontato almeno dieci anni di pena, a condizione che abbia tenuto regolare condotta76 e che non sia socialmente pericoloso.

Relativamente alle riduzioni di pena, l’art. 54 ord. penit. concede al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Il legislatore del 1986 ha dunque ampliato l’ammontare della detrazione, precedentemente fissata in venti giorni, ed ha espressamente sancito che tali riduzioni si applicano anche al condannato all’ergastolo.

Anteriormente alla riforma del 1986, non era possibile applicare ai condannati all’ergastolo le riduzioni di pena ai fini della liberazione condizionale. In tal senso si era espressa anche la Corte di Cassazione adottando un’interpretazione restrittiva della norma per cui è di tutta evidenza che “la liberazione anticipata non può essere concessa al condannato all'ergastolo, ad una pena cioè che per la sua natura perpetua non può subire una riduzione nei termini previsti da detto istituto”77. In un’altra sentenza cronologicamente vicina alla prima, la Suprema Corte ribadisce il concetto affermando che “la liberazione anticipata non può essere concessa ai condannati all'ergastolo, trattandosi di pena non suscettibile, per sua natura, di alcuna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

75 Art. 14, l. 663/1986.

76 L’art. 30-ter ord. penit. considera “regolare” la condotta quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate dall’istituto e nelle attività lavorative e culturali a cui partecipano.

riduzione. Di conseguenza, non è nemmeno possibile l'utilizzazione delle diminuzioni di pena, che l'applicazione dell'istituto comporterebbe, al più limitato fine di rendere di minore durata il periodo di detenzione necessario per essere ammessi al beneficio della liberazione condizionale, giacché esso, per espressa previsione legislativa, deve essere effettivamente scontato”78.

Successivamente, nel 1983, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 54 ord. penit. nella parte in cui non prevedeva “la possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale”79.

L’art. 54 ord. penit., dopo la modifica della l. 663/1986, permette ai condannati all’ergastolo di usufruire delle riduzioni di pena non solo ai fini della liberazione ma anche per il calcolo relativo ai permessi premio e alla semilibertà80.

Infine, per arginare il problema del sovraffollamento carcerario81, il d.l 146/2013, conv. l. 10/2014 all’art. 4 ha introdotto la misura emergenziale della c.d.

liberazione anticipata speciale.

Essa consiste in una detrazione di pena maggiore (75 giorni ogni semestre di !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

78 Cass. pen., Sez. I, 6 dicembre 1977, in Giustizia penale, 1978, II, c. 77.

79

Corte cost., 21 settembre 1983, n. 274. “Va, conclusivamente, dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, del denunciato art. 54”.

80

Cfr. L.BROLI –F.KING, Art. 22 c.p., op. cit., p. 312.

81

Cfr. Corte Edu, Sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia. A seguito della sentenza Torreggiani, che ha condannato l’Italia a fronteggiare il problema del sovraffollamento carcerario entro un anno dalla definitività della sentenza, il Governo si è attivato nell’intento di adempiere agli obblighi sovranazionali.

pena scontata) rispetto a quella prevista dalla liberazione anticipata ordinaria (di soli 45 giorni), cui all’art. 54 ord. penit, per il periodo che va dal 24 dicembre 2013 al 24 dicembre 2015.

Secondo quanto previsto dall’art. 4 co. 2 della medesima legge, la liberazione anticipata speciale ha efficacia retroattiva a decorrere dal 1 gennaio 2010, essendo riconosciuto ai condannati che abbiano già usufruito della liberazione anticipata ordinaria uno sconto ulteriore di 30 giorni per ogni semestre, “sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione”82.