• Non ci sono risultati.

3. Profili di politica criminale: efficacia generalpreventiva e proposte di abolizione

3.6. Il progetto Pisapia

La Commissione, istituita nel 2006 dal Ministro della Giustizia, Clemente Mastella, ebbe l’incarico di predisporre uno schema di disegno di legge delega per riformare il codice penale.

In materia di finalità della pena, il progetto Pisapia considera fondamentale quella rieducativa sancita dall’art. 27 co. 3 Cost., la quale non può soddisfarsi principalmente con la pena della reclusione, che di fatto ha “scarsa efficienza specialpreventiva come si evince dagli elevati tassi di recidiva131 nei casi di

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

salvo che persistano esigenze di prevenzione speciale. La persistenza o cessazione di dette esigenze è verificata dal giudice con periodicità annuale”.

131 Commissione Pisapia - per la riforma del codice penale (27 luglio 2006) – Relazione, in www.giustizia.it, par. XXIII. “Il tasso di recidiva dopo modalità sanzionatorie diverse da quella

esecuzione della pena carceraria non mediata da strumenti alternativi di reinserimento sociale”.

Tra le pene detentive non compare l’ergastolo, che viene sostituito con la c.d.

detenzione di massima durata di trentadue anni, elevabili a trentotto per il caso di

concorso di reati sanzionati con la medesima pena (art. 32)132.

La scelta di eliminare la pena dell’ergastolo dal novero delle sanzioni penali, è maturata dopo un confronto sulla costituzionalità di una pena perpetua. Anche questa volta, i componenti della Commissione, sottolineano nella loro Relazione come l’ergastolo sia incompatibile in più punti con il dettato della Costituzione133, in !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

carceraria risultano di gran lunga inferiori (circa il 15%, rispetto ad oltre il 70% per chi sconta la pena in carcere)”.

132

Commissione Pisapia - per la riforma del codice penale (27 luglio 2006) - Proposta di articolato, in www.giustizia.it, art. 32 (Detenzione di massima durata) 1. Prevedere che: a) per un novero ristretto di reati di particolare gravità, si applichi la pena della detenzione di massima durata; b) nel caso di concorso tra un reato punito con pena di massima durata e reati puniti con pena detentiva l'entità complessiva della pena non possa superare i trentaquattro anni; c) la pena della detenzione di massima durata sia non inferiore ai trentaquattro anni e non superiore ai trentotto anni nel caso di concorso di reati sanzionati con la detenzione di massima durata; d) la detenzione di massima durata possa essere ridotta a seguito di verifiche periodiche dei risultati dell'osservazione della personalità del condannato; e) la disciplina delle verifiche di cui al comma precedente e dei loro effetti positivi sia differenziata in relazione alla pena in concreto applicata.

133 Commissione Pisapia - per la riforma del codice penale (27 luglio 2006) – Relazione, op. cit.. “Il confronto su tale tema, particolarmente delicato, è iniziato dalle problematiche relative alla costituzionalità o meno della pena perpetua, soprattutto, ma non solo, in relazione all'art. 27 della Costituzione, secondo cui “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”. Una pena “eliminativa”, che sopprime per sempre la libertà di una persona escludendola dalla convivenza civile, non può non essere considerata una pena disumana, anche in quanto finisce col negare la dignità individuale. Proprio per questo, ad esempio, in Francia, mentre fu mantenuta dal codice penale del 28.11.1791 la pena di morte, fu escluso l'ergastolo, giudicato più intollerabile, e si previde, come sanzione più grave dopo la morte, la pena di ventiquattro anni “di ferri”. L'ergastolo pone non pochi dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione al principio, parimenti stabilito dall'art. 27 della Costituzione, secondo cui le pene "devono tendere alla rieducazione del condannato".

particolare con l’art. 27 co. 3 Cost. che impone non solo la finalità rieducativa della pena, ma anche il divieto di pene e trattamenti inumani e degradanti. La

Commissione aggiunge che l’ergastolo è una pena non assimilabile alla reclusione essendo una pena qualitativamente diversa e assai più simile alla pena di morte134.

La Relazione prosegue mettendo in luce come sia fallace il ragionamento dei sostenitori dell’ergastolo quale strumento più potente di deterrenza, sottolineando che 32 anni di detenzione, elevabili fino a 38 in caso di concorso di reati che prevedono edittalmente tale tipo di pena, “rappresenta una prospettiva non meno terribile della pena perpetua”. Con la differenza che i condannati ad una pena detentiva temporanea, seppur di lunghissima durata, potranno essere reinseriti gradualmente nel consorzio civile.

Infine, il progetto ha ritenuto non necessaria la pena dell’ergastolo per !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

E' infatti evidente che, se per "rieducazione" s'intende, secondo l'opinione unanime della dottrina, la risocializzazione e il reinserimento sociale del condannato, l'ergastolo è logicamente incompatibile con la finalità rieducativa della pena. Né basta ad escludere questa incompatibilità la circostanza che la pena dell'ergastolo, come ha affermato la Corte costituzionale con le sentenze nn.264 del 1964 e 274 del 1983, può non essere perpetua, in quanto l'ordinamento prevede la possibilità che, a chi è stato condannato all'ergastolo, sia concessa la grazia o la liberazione condizionale. La pena perpetua, ad avviso della Commissione (nella sua ampia maggioranza) contraddice anche il principio di giurisdizionalità delle pene, il quale esclude pene fisse, non graduabili sulla base di quel momento essenziale della giurisdizione che è la valutazione del caso concreto. E' perciò per sua natura una pena iniqua, soprattutto se prevista rigidamente senza alternative edittali, in quanto non graduabile equitativamente dal giudice, che non può attenuarla sulla base dei concreti, singolari e irripetibili connotati del fatto (tanto più se, come prospettato dal progetto di codice, saranno eliminate le attenuanti generiche). La pena dell'ergastolo si pone anche in contrasto con un'altra classica garanzia, quella della proporzionalità delle pene: l'astratta fissità dell'ergastolo non consente insomma l'individualizzazione e l'adeguamento della pena alla personalità del condannato e alla specificità del caso concreto, che rappresentano una dimensione necessaria della giurisdizione penale. Il superamento dell'ergastolo è anche un atto di civiltà imposto da ragioni di carattere etico politico”.

l’inefficacia deterrente che ha dimostrato nel contrasto alla criminalità organizzata che va combattuta con strumenti capaci di incidere sulle potenzialità economiche e sui vantaggi patrimoniali dei crimini collegati alle associazioni mafiose135.

Il progetto Pisapia, come accaduto ad altri progetti, non è stato attuato per la fine anticipata della XV legislatura.